Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2024, n. 3860
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 17 ottobre 2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 387/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA nata a [...] il [...], residente in [...] C.F: elettivamente domiciliata in Napoli C.F._1 alla Via Enrico de Marinis n.19 presso lo studio dell'avv. Irene Montuori (C.F:
) e dell'avv. Sandra Iacono Poerio, (CF: CodiceFiscale_2
) che la rap-presentano e difendono giusta procura rilasciata C.F._3 su foglio separato, autenticata e allegata al presente atto in calce al quale si intende apposta. Si indicano, per eventuali comunicazioni e notificazioni ai sensi dell'art.366 c.p.c., così come modificato dall'art.5, D.lgs. 2 Febbraio 2006 n.40, i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
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Ricorrente in riassunzione – già APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ;
Polisweb: P.IVA_2
ADS80030620639), presso cui elettivamente domicilia a Napoli, alla V. Diaz, n.11 (fax 0814979313;
pec: Email_3
Resistente in riassunzione – già APPELLANTE
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 03/01/2012 al Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli la Pt_1
- ricercatrice 3 liv. ex D.P.R. n. 171 del 1991, dipendente a tempo indeterminato del a far data dal 20.07.1998 - chiese di Controparte_1 dichiarare il suo diritto al riconoscimento: della Fascia stipendiale II dal luglio 2002, in III fascia dal luglio 2005 ed in IV fascia dal luglio 2010, con ogni Contr conseguenza giuridica ed economica;
condannare il al riconoscimento degli scatti stipendiali ed al pagamento degli importi dovuti a titolo di differenze retributive. Con sentenza n. 14490/13 il Tribunale di Napoli accolse parzialmente le domande, riconoscendo il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con collocazione della ricorrente nella Fascia stipendiale II dal luglio 2002, in III fascia dal luglio 2005 ed in IV fascia dal luglio 2010. Per l'effetto, condannò il C.N.R. al pagamento in favore di parte ricorrente della minor somma di € 8.332,00 oltre interessi legali.
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli sez. lav. n. 14490/13 il C.N.R. propose appello: la Corte, in accoglimento, rigettò la domanda della con sentenza n. Pt_1
1860/2018, interpretando la normativa nel senso che il transito nella fascia superiore deve essere fissato al 31 dicembre di ciascun anno per tutti i lavoratori, qualunque sia la data di assunzione. Con ordinanza n. 33054/2023 pubblicata il 28.11.2023 la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso della , Pt_1 limitatamente ai motivi primo, terzo e quarto, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione, rilevando che
“l'anzianità ed il compimento dell'anno utile ai fini del passaggio di fascia va valutato con riguardo alla data di assunzione dei singoli lavoratori e non con riguardo al 31 dicembre di ciascun anno”;
ha rimesso quindi a questa Corte di provvedere alla rideterminazione delle fasce stipendiali della lavoratrice in applicazione dei principi di diritto enunziati. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.2.2024 la ha Pt_1 riassunto il giudizio chiedendo al Collegio di “uniformarsi ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 33054/23 del 28.11.2023 e, perciò, confermare quanto già statuito dal Tribunale di Napoli sez. lav. con sentenza n. 14490/12 e, comunque, accogliere le richieste avanzate dalla dott.ssa già col Pt_1 ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, reiterate nei successivi gradi e, in particolare, con la memoria di costituzione nel giudizio di appello r.g. 8195/13 e con il ricorso per cassazione, con riconoscimento, quindi, del suo diritto a vedersi attribuire le