Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 914
CA Roma
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna MA Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7467 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 27/03/2024 e vertente
TRA
CO AN, ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio De Matteo (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Girolamo
Vitelli n° 10, giusta procura in atti;
Appellante
E
TK TR, ([...]) rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Curci
([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Anguillara Sabazia
(RM), Strada Vicinale dei Vignali n. 26, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 497/2019 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data
16/04/2019
Conclusioni
Per l'appellante " (…) - nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande avanzate dal sig. AN CO nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di accertamento della proprietà dell'appartamento in Roma, via Michele Rosi n° 225, distinto con
l'interno A e la conseguente domanda restitutoria avanzata dall'attore;
1 - in riforma dell'impugnata sentenza: accertarsi e dichiararsi che il sig. AN CO ha acquisito, per usucapione ordinaria ex art. 1156 c.c, il diritto di proprietà, quantomeno superficiaria, sull'appartamento oggetto di causa, distinto all'Agenzia del Territorio, comune censuario di Roma, al foglio 310, particella 269, sub 1, interno A, Z.C. 6, Cat A/4, classe 6, consistenza vani 4,5, rendita
Euro 511,29.
Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite, anche del giudizio di primo grado.
Per l'appellato 1) rigettare l'appello proposto dal Sig. CO AN perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la decisione assunta con sentenza n.
497/2019 dal Tribunale Civile di Civitavecchia;
2) condannare parte appellante, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese ed onorari del giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.2.2014, TK TR conveniva in giudizio il fratello
CO AN (cognome distinto per errore all'anagrafe) al fine di richiedere l'accertamento della proprietà e per l'effetto il rilascio dell'appartamento occupato da quest'ultimo, e sito al piano terra di un fabbricato insistente su un appezzamento di terreno in Località Aranova, donato all'attore dal padre TK Ilia, con atto a rogito notaio de Martino del 02.04.1973, Rep. n. 230428. Appezzamento confinante con altri due di minor consistenza contestualmente donati dal padre al fratello AN ed all'altro fratello PE.
Nel proprio atto introduttivo l'attore precisava che l'appartamento in questione, unitamente a quello sito al primo piano, abitato dall'attore stesso, erano stati abusivamente realizzati dal padre e successivamente condonati su richiesta dell'attore (con domanda di sanatoria ex Legge 47/1985, protocollata al Comune di Roma, XIV Circoscrizione, al num. 6454 del 15.03.1986), oggi distinti al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 310, p.lla 269 sub 1, int A (quello al piano terra occupato dal convenuto/appellante) e sub 2, int. B (quello al primo piano abitato dall'attore/appellato); che l'appartamento oggetto di causa era stato adibito a dimora familiare sino alla morte dei genitori, avvenuta in data 5.1.1980 quanto a KO Ilia, ed in data 13.09.1998 per la madre Santacroce LI;
che successivamente l'attore aveva concesso al fratello AN di continuare ad abitare nell'immobile a titolo gratuito, ottenendo in cambio di poter utilizzare il terreno donato dal padre al fratello quale ricovero per i propri mezzi ed attrezzature agricole;
che nell'anno 2012 il fratello AN aveva provveduto a cambiare la serratura di accesso al suo fondo così impedendo l'accesso all'attore, episodio questo che causava l'inasprimento dei rapporti tra fratelli tanto che aveva richiesto il rilascio dell'immobile, occupato dal fratello AN, proponendo domanda di mediazione che si concludeva con esito negativo;
2
che inutilmente il rilascio era stato sollecitato con successiva diffida del 22-5-2013; che, quindi, era stata proposta la domanda giudiziale volta a vedere accertata la proprietà dell'immobile, e così ottenere il rilascio dello stesso da parte del convenuto.
Si costituiva il convenuto
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna MA Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7467 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 27/03/2024 e vertente
TRA
CO AN, ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio De Matteo (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Girolamo
Vitelli n° 10, giusta procura in atti;
Appellante
E
TK TR, ([...]) rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Curci
([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Anguillara Sabazia
(RM), Strada Vicinale dei Vignali n. 26, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 497/2019 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data
16/04/2019
Conclusioni
Per l'appellante " (…) - nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande avanzate dal sig. AN CO nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di accertamento della proprietà dell'appartamento in Roma, via Michele Rosi n° 225, distinto con
l'interno A e la conseguente domanda restitutoria avanzata dall'attore;
1 - in riforma dell'impugnata sentenza: accertarsi e dichiararsi che il sig. AN CO ha acquisito, per usucapione ordinaria ex art. 1156 c.c, il diritto di proprietà, quantomeno superficiaria, sull'appartamento oggetto di causa, distinto all'Agenzia del Territorio, comune censuario di Roma, al foglio 310, particella 269, sub 1, interno A, Z.C. 6, Cat A/4, classe 6, consistenza vani 4,5, rendita
Euro 511,29.
Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite, anche del giudizio di primo grado.
Per l'appellato 1) rigettare l'appello proposto dal Sig. CO AN perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la decisione assunta con sentenza n.
497/2019 dal Tribunale Civile di Civitavecchia;
2) condannare parte appellante, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese ed onorari del giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.2.2014, TK TR conveniva in giudizio il fratello
CO AN (cognome distinto per errore all'anagrafe) al fine di richiedere l'accertamento della proprietà e per l'effetto il rilascio dell'appartamento occupato da quest'ultimo, e sito al piano terra di un fabbricato insistente su un appezzamento di terreno in Località Aranova, donato all'attore dal padre TK Ilia, con atto a rogito notaio de Martino del 02.04.1973, Rep. n. 230428. Appezzamento confinante con altri due di minor consistenza contestualmente donati dal padre al fratello AN ed all'altro fratello PE.
Nel proprio atto introduttivo l'attore precisava che l'appartamento in questione, unitamente a quello sito al primo piano, abitato dall'attore stesso, erano stati abusivamente realizzati dal padre e successivamente condonati su richiesta dell'attore (con domanda di sanatoria ex Legge 47/1985, protocollata al Comune di Roma, XIV Circoscrizione, al num. 6454 del 15.03.1986), oggi distinti al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 310, p.lla 269 sub 1, int A (quello al piano terra occupato dal convenuto/appellante) e sub 2, int. B (quello al primo piano abitato dall'attore/appellato); che l'appartamento oggetto di causa era stato adibito a dimora familiare sino alla morte dei genitori, avvenuta in data 5.1.1980 quanto a KO Ilia, ed in data 13.09.1998 per la madre Santacroce LI;
che successivamente l'attore aveva concesso al fratello AN di continuare ad abitare nell'immobile a titolo gratuito, ottenendo in cambio di poter utilizzare il terreno donato dal padre al fratello quale ricovero per i propri mezzi ed attrezzature agricole;
che nell'anno 2012 il fratello AN aveva provveduto a cambiare la serratura di accesso al suo fondo così impedendo l'accesso all'attore, episodio questo che causava l'inasprimento dei rapporti tra fratelli tanto che aveva richiesto il rilascio dell'immobile, occupato dal fratello AN, proponendo domanda di mediazione che si concludeva con esito negativo;
2
che inutilmente il rilascio era stato sollecitato con successiva diffida del 22-5-2013; che, quindi, era stata proposta la domanda giudiziale volta a vedere accertata la proprietà dell'immobile, e così ottenere il rilascio dello stesso da parte del convenuto.
Si costituiva il convenuto
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