Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/10/2024, n. 320

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/10/2024, n. 320
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 320
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 2/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 promossa con ricorso in appello depositato il 3.1.2024 da
FR AG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PETTINARI
BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA PALLOTTA, 15 CAMERINO
APPELLANTE/I contro
INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. SALVATI VALERIA e dell'avv. FLORI
FLORO ([...]) CIMMINO ANTONIO ([...]) elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO 23 ANCONA
APPELLATO/I
Avverso la sentenza del Tribunale di AC, in funzione di Giudice del Lavoro n. 172/2023 pubblicata il 3.7.2023
CONCLUSIONI: come in atti

M O T I V A Z I O N E
NI RA propone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il
Tribunale di AC respingeva la sua domanda volta ad ottenere il ripristino del diritto alla prestazione denominata “Reddito di Cittadinanza” goduta sin dal 23.04.2019 e revocata dal settembre
2021.
Riteneva, infatti, il primo giudice giustificata la revoca in parola in quanto il ricorrente si sarebbe dovuto “rendere parte diligente ancor prima del formale inoltro della domanda del reddito di pagina 1 di 4
cittadinanza di avere i requisiti di legge, compreso con l'anagrafe di residenza : Comune di EI”, ED essendo suo onere di “inoltrare correttamente la propria domanda di reddito di cittadinanza corroborata anche dei requisiti anagrafici”.
Ebbene, ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) per avere motivazioni apparenti in quanto NI prima della domanda del reddito di cittadinanza aveva chiesto l'iscrizione all'anagrafe del Comune di EI (doc. 21 e 24 ricorso primo grado) e i documenti prodotti provano che il ricorrente è stato residente in Italia negli ultimi dieci anni;
2) per mancato esame di un fatto decisivo della controversia: l'effettiva residenza secondo quanto afferma anche il Ministero del lavoro con circolare del parere del Ministero del Lavoro;
3) per violazione dell'art. 1175 e 1176 c.c. da parte dell'Istituto previdenziale.
Si costituisce in giudizio l'INPS il quale impugna e contesta tutto quanto ex adverso argomentato, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, è da ritenersi fondato.
Si premette che la ragione della sospensione della prestazione, inizialmente riconosciuta e corrisposta dall'INPS dal 2019 al 2021, deriva dal fatto che, da un controllo sulle autocertificazioni, il
NI risultava irreperibile presso il Comune di Prato dal 17.02.2016 al 06.02.2019, con conseguente ritenuta mancanza requisito di residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, così come richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 2, D.L. n. 4/2019.
Afferma, al contrario, il ricorrente oggi appellante di essere stato effettivamente presente sul territorio italiano sia nei dieci anni che nei due anni precedenti la proposizione della domanda (aprile
2019):
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