Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/07/2024, n. 3177
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. A C Presidente dott. A Q Consigliere dott.ssa M R P Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.1761/2023 pendente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. G S ( ), presso la quale CodiceFiscale_2 elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Bovio n. 22, giusta procura in calce;
PEC: Email_1
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Napoli, alla via Francesco Lomonaco 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Siporso (cod. fisc. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._4
procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio;
p.e.c. fax 08119028102);Email_2
Resistente- Appellante principale
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL
TRIBUNALE DI NAPOLI Appellato ex lege
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di riassunzione dalla Cassazione giusta ordinanza n. 952/2023, pubblicata il 13/01/2023, all'esito del ricorso di legittimità avverso sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2567/2020 depositata il
10/7/2020.
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CONCLUSIONI:
Per : Con specifico riferimento all'eccezione di inammissibilità della Parte_1 richiesta di addebito, questa difesa sottolinea trattarsi di un atto in riassunzione il cui contenuto deve riprendere l'atto prodromico ed in tal senso sono state richiamate e trascritte le conclusioni formulate nell'originaria memoria di costituzione in appello, con ciò non involgendo profili chiaramente non esaminati.
In ogni caso ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudicante.
Gli elementi di causa, che devono nuovamente essere vagliati nel presente giudizio, attengono alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra
nonché dell'assegno per il minore per tutto il periodo nel quale lo stesso ha Parte_1 vissuto con la madre.
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atti, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte ovvero “…adeguare nella maggior misura che appare di giustizia all'adita Corte di Appello, da contenersi nei limiti di cui alle domande del ricorso introduttivo, gli assegni, quali contributo al mantenimento del figlio minore
e della moglie, posti dal Tribunale in capo all'avv. , oggi Per_1 Controparte_1 rispettivamente determinati nella misura di euro 1.600,00 mensili e di euro 800,00 mensili, alla luce della complessiva patrimonialità dell'obbligato, dei redditi da locazione dello stesso, nonché delle ingenti somme di danaro depositate dal marito;in via subordinata, confermare i provvedimenti di natura economica contenuti nella sentenza impugnata;condannare l'avv. al pagamento delle spese e competenze di giudizio.” CP_1
Con particolare riguardo all'adeguamento dell'assegno di mantenimento del coniuge
, prevedendo una integrazione delle somme a titolo di contributo per il Parte_1 fitto di importo non inferiore ad € 600,00, stante la richiesta del canone di occupazione dell'immobile in comproprietà, formulata dal (per € 700,00), oltre CP_1 all'ammissione dei mezzi istruttori. In subordine chiede decidersi la causa.
Allegati come da note depositate il 15.3.24.
Per : Controparte_1
1) dichiarare inammissibile la reiterata domanda di addebito e la domanda di assegnazione della abitazione familiare: la prima perché coperta dal giudicato, la seconda perché esclusa
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da un provvedimento depositato e non impugnato di altro giudice competente che ha accertato la modifica della situazione (trasferimento di fatto del figlio presso il padre);
2) revocare la disposizione che ha attribuito alla sig.ra un assegno di Parte_1 mantenimento per lei dalla domanda fino alla sentenza di divorzio, rimettendo al giudice del divorzio la disciplina per il periodo successivo;
3) ridurre congruamente la misura dell'assegno posto a carico dell'avv. , quale CP_1 suo contributo al mantenimento del figlio oggi con lo stesso convivente, Per_1 determinandolo in misura non superiore ad € 500,00 mensili per il periodo in cui il figlio ha vissuto con la madre e fino al provvedimento del Presidente del Tribunale che lo ha revocato;
4) condannare la sig.ra al pagamento delle spese relative al Parte_1 procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione;
5) condannare la sig.ra al pagamento delle spese di questo grado di Parte_1 giudizio, tenendo conto anche delle domande palesemente infondate e inammissibili relative all'addebito e all'assegnazione della casa familiare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ordinanza n. 952/23 del 13/01/23, con la quale la Suprema Corte di
Cassazione ha cassato la sentenza n. 2567/2020 pubbl. il 10/07/2020 di questa
Corte di Appello, la sig.ra con ricorso del 12/04/23 ha Parte_1
introdotto in riassunzione il presente giudizio chiedendo: “ pronunciare ex art. 151,
2 c., c.c. la separazione dei coniugi e con declaratoria di Parte_1 Controparte_1 addebito al marito per avere, con i suoi comportamenti in palese violazione di ogni obbligo nascente dal matrimonio, dato causa al fallimento dello stesso;
- adeguare nella maggior misura ritenuta di giustizia dalla Corte di Appello, da contenersi nei limiti di cui alle domande del ricorso introduttivo, gli assegni quali contributo al mantenimento del figlio minore e della moglie, posti dal Tribunale in capo Per_1 all'avv. , rispettivamente determinati, nella sentenza di prime cure, nella Controparte_1 misura di euro 1.600,00 mensili e di euro 800,00 mensili, alla luce della complessiva patrimonialità dell'obbligato, dei redditi da locazione dello stesso, nonché delle ingenti somme di danaro depositate dal marito;
- confermare alla ricorrente ex art. 155 quater c.c. il diritto di abitare nella casa coniugale, 3
in comproprietà tra i coniugi, sita in Napoli, alla Traversa II E. Nicolardi n. 42, con attribuzione di tutti i beni ivi contenuti (detta statuizione, non essendo stata espressamente appellata dal costituisce cosa giudicata). CP_1
- In via subordinata, confermare i provvedimenti di natura economica contenuti nella sentenza impugnata;
- prevedere che il determinando assegno di mantenimento venga indicizzato annualmente in base agli indici Istat (pubblicati sulla G.U.);
- condannare l'avv. al pagamento delle spese e competenze dei diversi gradi di CP_1 giudizio”.
Si è costituito il sig. impugnando in fatto diritto il contenuto del ricorso Controparte_1
di cui chiede il rigetto perché infondato, non provato e contrario al principio di diritto indicato dalla Corte di Cassazione, da rispettare nel presente giudizio.
Preliminarmente ha dedotto che sulla separazione e sulla domanda di addebito si è formato il giudicato per non essere state le domande oggetto di impugnazione a seguito della sentenza di primo e di secondo grado, mentre il giudizio per cassazione ha riguardato esclusivamente i capi riguardanti le vicende patrimoniali e precisamente la sussistenza dei requisiti per la concessione o meno dell'assegno di separazione e la misura del contributo per il figlio con riguardo alla determinazione dei diritti riguardanti il passato perché, nelle more, attesa la definitività della sentenza di separazione, è stata proposta domanda di divorzio ed attivato il relativo giudizio (fissato per l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 9 gennaio 2024) con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento del figlio a carico del padre, determinando un modesto contributo a carico della madre.
Visibile il fascicolo telematico del presente grado e depositati dalle parti tutti i documenti relativi ai precedenti gradi del giudizio di appello, all'udienza del
27/05/24, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, trattandosi di rinvio dalla Cassazione in materia di famiglia, occorre premettere in rito che, per effetto dell'articolo 394, comma 1 del Codice di procedura civile, si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Suprema Corte ha rinviato la causa.
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Pertanto, il giudizio conseguente alla Cassazione di una sentenza emessa dalla
Corte d'appello in sede di impugnazione avverso la decisione resa dal giudice di primo grado in materia di separazione personale dei coniugi o di divorzio, deve svolgersi con il rito camerale, va instaurato con ricorso, per cui la tempestività della riassunzione, in relazione al termine di decadenza fissato dall'articolo 392, comma 1, del Cpc va riscontrato avuto riguardo alla data del deposito di quel ricorso nella cancelleria del giudice del rinvio.
Nel caso di specie il ricorso in riassunzione è stato depositato tempestivamente il
12/04/23, notificato il 13 aprile 2023, nel termine di tre mesi previsto dal primo com. art 392 cc a fronte della ordinanza della Suprema Corte, pubblicata il 13.1.23, non notificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre richiamare i fatti di causa:
Il Tribunale di Napoli, dopo aver pronunziato, con sentenza non definitiva n.
3032/2017 del 14 marzo 2017, la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, con sentenza definitiva n. 7046/2019 disponeva che quest'ultimo CP_1
corrispondesse al coniuge separato un assegno di mantenimento di € 800,00 e nel contempo contribuisse al mantenimento del figlio minore affidato in Per_1 maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con residenza privilegiata presso la madre, nella misura di € 1.600,00 mensili.
La Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 2567/20, a seguito dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado presentata in via principale dal e in via incidentale dalla , stabiliva che l'appellante CP_1 Parte_1 principale versasse al coniuge separato un assegno di mantenimento di € 300 mensili, onde consentire a quest'ultima di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, quando la aveva avuto la possibilità di soggiornare, durante il periodo estivo, in Parte_1
Sorrento, in un appartamento nell'esclusiva disponibilità del marito.
Riteneva che la nascita di altri due figli non costituisse circostanza sufficiente a diminuire
l'entità dell'assegno che il doveva versare per il mantenimento di in CP_1 Per_1 assenza della dimostrazione che le ulteriori spese per il mantenimento dei più giovani discendenti gravassero esclusivamente su di lui. Reputava che la cancellazione del 5
dall'Albo degli Avvocati, essendo stata frutto di una scelta volontaria, non CP_1 potesse essere valutata ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento. Riduceva, infine, l'entità dell'assegno dovuto a € 1.200 per i soli mesi di luglio ed agosto, poiché in questo periodo il figlio passava la metà esatta del tempo con il padre, il quale provvedeva direttamente al suo mantenimento.
Per la cassazione della sentenza n. 2567/20 citata, pubblicata il 10 luglio 2020, ha proposto ricorso per Cassazione prospettando quattro motivi di Controparte_1
doglianza.
L'intimata ha depositato, dapprima, controricorso, Parte_1 domandando di essere rimessa in termini per provvedere alla sua notifica, in seguito memoria di costituzione di nuovo difensore, al di fuori dei termini previsti dall'art. 370 cod. proc. civ..
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 952/23 pubblicata il 13/01/23 ha accolto: il primo motivo di ricorso col quale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. civ. ritenendo che, il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass.
20638/2004, Cass. 5061/2006).
Censurava che la Corte territoriale fosse incorsa in errore allorquando ha fatto riferimento, ai fini della spettanza e della quantificazione dell'assegno, a un concetto di stile di vita ancorato alla cessazione della concreta fruizione di uno specifico bene
(l'appartamento in Sorrento appartenente al marito), come se l'assegno di mantenimento dovesse indennizzare il venir meno di una simile disponibilità, omettendo invece di considerare (che possibilità di godere di singoli beni appartenenti a uno dei coniugi costituisce la fisiologica conseguenza della scelta di questi ultimi di dividere le loro sorti), mentre una corretta lettura dell'art. 156 cod. civ. imponeva, di considerare tutte le potenzialità derivanti dalla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi al fine di
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verificare poi la necessità di garantire alla richiedente, ove consentito dalle capacità economiche dell'altro coniuge, la continuazione del complessivo standard di vita mantenuto in precedenza;il secondo motivo, col quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
337-ter e 337-sexies cod. civ.;il ricorrente deduce(va) che la Corte di merito ha trascurato di considerare, ai fini della determinazione della misura del mantenimento del figlio,
l'intervenuta nascita di altri due discendenti, in ragione dell'assenza della prova che le spese correlate al sostentamento di questi ultimi gravassero esclusivamente sull'appellante.
Ha rilevato la Corte di legittimità che “una simile valutazione contrasta con l'obbligo di legge per il padre di provvedere al mantenimento dei figli, sicché si doveva presumere che il ricorrente contribuisse anche al mantenimento della prole di nascita più recente. I giudici distrettuali, inoltre, hanno ritenuto irrilevante la cessazione dell'attività professionale del , in quanto conseguente a un atto volontario, senza considerare CP_1 le spiegazioni fornite dall'appellante in ordine alla propria necessità di provvedere a un simile atto;il terzo motivo col quale si deduceva che la motivazione offerta in punto di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ha carattere apparente e perplesso, essendo fondata su motivazioni apodittiche e non supportate da un ragionamento riconoscibile (…);
Ha ritenuto la Corte che nel caso di specie nessuna circostanziata giustificazione è stata fornita dai giudici distrettuali al fine di dare una concreta spiegazione della valutazione di irrilevanza della volontaria cancellazione ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento, benché l'appellante avesse specificamente addotto che la propria scelta di sospendersi dall'albo fosse stata imposta dalla necessità di far fronte alla diminuzione del reddito percepito ed all'accrescimento dei costi di gestione dello studio. Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda.
Pertanto la Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado rimettendo alla stessa Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché operasse una nuova
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valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle odierne parti al fine di stabilire se e in quale misura il padre debba provvedere al mantenimento del figlio maggiore, comporta l'assorbimento del quarto motivo di ricorso (con il quale il CP_1 ha lamentato che il contributo al mantenimento non sia stato calibrato, per tutto l'arco dell'anno, tenendo conto della ripartizione fra i genitori in misura paritaria dei tempi di frequentazione del discendente).
Ciò posto preliminarmente occorre rilevare il giudicato formatosi sul rigetto della domanda di addebito formulata in primo grado, confermato dalla Corte di
Appello.
Quanto al thema decidendum esso va enucleato nella necessità di operare una nuova valutazione comparativa tra i coniugi onde verificare se ed in quale misura il padre debba provvedere al mantenimento del figlio maggiore (vedi punto 9 ultima pag. ordinanza della
Cassazione) e nella erronea motivazione a supporto dell'assegno di mantenimento fissato in € 300,00 mensili in favore della . Parte_1
O, ritiene questo Collegio, che alla luce dell'istruttoria compiuta nei precedenti gradi e della documentazione fiscale in atti (Mod. Unico 21) è stato accertato che la è comproprietaria: Parte_1 al 50% della casa coniugale;in ragione di 20/540 di 17 porzioni di fabbricato (in parte appartamenti posti al piano terra ed in parte garages) siti in Napoli via della Chiesa 28;in ragione di 1/15 di un appartamento e 4 garages siti in Napoli Chiaiano via
Vecchia al n. 23;in ragione di 1/15 di 4 terreni in Napoli con destinazione frutteto il più esteso dei quali è pari a ha 1, are 19, ca 55;con reddito agrario imponibile ciascuno di € 17,00 ed € 9,00, e con reddito fondiario ciascuno di € 17,00 ed € 35,00;in ragione di 1/9 di 2 garages ed un appartamento in Castelvolturno;di un reddito da lavoro dipendente di € 1579,00 (vedi mod. Unico 2021).
Che al contrario, molto più consistente è il patrimonio immobiliare di CP_1 riportato nella relazione della Guardia di Finanza del 2015 che consta:
[...]
1) di un appartamento, un box garages ed un lastrico solare in Sorrento via degli 8
Aranci come sotto precisato:
nonché dei seguenti beni immobili siti in Napoli via Battistello Caracciolo:
Per un patrimonio complessivo al 28/04/2015 di
O, rilevato che svolgeva l'attività di avvocato dal cui Albo ha Controparte_1
chiesto la sospensione;che la sua attuale compagna e convivente è un avvocato che Persona_2 precedente collaborava col nella sua attività lavorativa ereditando le CP_1
sorti e la clientela del suo studio già avviato;che con atto del 05/08/19 per notar trascritto in Napoli il Persona_3
06/08/19 ai nn 23709/18000 disponeva: Controparte_1
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appartamento in Napoli via Battistello Caracciolo piano terzo
Che con atto per notar del 29/07/19 trascritto in Napoli il Persona_3
30/07/19 ai nn 22262/16870 ha alienato a Controparte_1 Persona_2
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convenendo il prezzo di € 87.500,00 (palesemente incongruo dato il carattere residenziale della zona ove è collocato l'immobile) che il venditore dichiara di avere riscosso in parte in contanti in parte con vaglia postali.
Pertanto, volendo seguire le indicazioni della Suprema Corte secondo cui “una corretta lettura dell'art. 156 cod. civ. impone di considerare tutte le potenzialità derivanti dalla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi, nei termini appena descritti, al fine di verificare poi la necessità di garantire alla richiedente, ove consentito dalle capacità economiche dell'altro coniuge, la continuazione del complessivo standard di vita mantenuto in precedenza, occorre considerare che gli atti di disposizione di cui sopra sono indici significativi di una capacità reddituale rilevante che non è stata affatto scalfita dalla sospensione volontaria del dall'Albo degli avvocati (che, CP_1 di fatto, non gli impedisce di continuare a lavorare unitamente all'avv.to Per_2
sua compagna e convivente) anche considerato il reddito da locazione di consistente rilievo proveniente dagli immobili di proprietà sopra specificati alla luce dell'attuale andamento dei prezzi di locazione degli immobili in Napoli in zone residenziali ad alto profilo come quella in oggetto) né ridotta dalla nascita di
2 figli avuti dalla compagna (atteso che il loro mantenimento va ripartito in egual
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misura tra i genitori (quindi anche della madre avv.to , sicché il Per_2
ne risponde solo in ragione della metà). CP_1
O, con riguardo al contributo al mantenimento al coniuge fissato in € 300,00 mensili la Corte di Cassazione ha riconosciuto la fondatezza del motivo di ricorso di legittimità per erroneità della motivazione posta a suo fondamento laddove, ai fini della spettanza e della quantificazione dell'assegno, lo ha ancorato alla cessazione della concreta fruizione di uno specifico bene (l'appartamento in Sorrento appartenente al marito) come se l'assegno di mantenimento dovesse indennizzare il venir meno di una simile disponibilità, omettendo invece di considerare che la possibilità di godere di singoli beni appartenenti a uno dei coniugi costituisce la fisiologica conseguenza della scelta di questi ultimi di dividere le loro sorti.
Al contrario, secondo la Corte di Legittimità, l'integrazione dell'assegno di mantenimento doveva essere imputato alla necessità di garantire alla ricorrente di continuare a godere del complessivo standard di vita mantenuto in precedenza, atteso che, confrontando le capacità patrimoniali dei due coniugi si perviene facilmente ad un giudizio di inadeguatezza dei redditi della a mantenere un tenore di vita analogo a quello Parte_1 goduto in costanza di matrimonio, standard in cui doveva essere ricompreso la possibilità di trascorrere i mesi estivi in Sorrento, monetizzando tale possibilità con una somma tale da consentire di locare un appartamento in quella località turistica in zona residenziale analoga e con le stesse dell'appartamento del quale aveva goduto per le ferie estive in costanza di matrimonio, ripartendola su tutto
l'anno, prevedendo un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili. Sotto tale profilo la disposizione della Corte d'appello merita di essere confermata con diversa motivazione.
Quanto all'assegno di mantenimento del figlio la Corte d'appello lo ha Per_1 rideterminato in € 1200,00 per i mesi estivi a carico del . CP_1
O, come esattamente rilevato dal resistente, si tratta qui di determinare i rapporti patrimoniali tra i coniugi per il passato atteso che il decreto presidenziale
397/2022 del 18/01/2022 pronunciato nel giudizio di divorzio, alla luce del fatto che attualmente il figlio si è trasferito stabilmente presso il padre, ha Per_1
posto a carico della sig.ra un contributo al mantenimento del minore di Parte_1
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€ 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche.
Ciò posto, è noto come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente enunciato il principio secondo cui il criterio di determinazione dell'entità dell'assegno di mantenimento debba compiersi in funzione "del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio" con riferimento a quello normalmente godibile in base alle potenzialità economiche derivanti dai redditi percepiti, tale che la consistenza di esso deve ritenersi dimostrata, in via presuntiva, sulla base della documentazione attestante tali redditi da parte del coniuge istante per l'assegnazione (Cass.
23051/2007;13592/2006;13169/2004).
O, all'esito di una valutazione globale della capacità reddituale dei coniugi
e , risultando evidente la forte sproporzione tra quella del CP_1 Parte_1
primo rispetto a quella della seconda, ritiene questa Corte di dover confermare
l'assegno di mantenimento posto a carico del a favore del figlio CP_1 in € 1600,00 mensili (oltre rivalutazione istat), ridotti ad € 1200,00 Per_1
mensili (oltre rivalutazione istat) nei soli mesi di luglio e di agosto, con decorrenza dalla domanda di separazione, per tutto il periodo in cui il figlio ha vissuto con la madre, sino al provvedimento presidenziale in tema di divorzio n. 397/2022 del
18/01/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate considerando l'esito globale del giudizio di appello, di Cassazione e del presente grado in applicazione del DM 147/22 (causa valore indeterminabile di bassa complessità) che previa compensazione in ragione di ½ pone la restante parte a carico di Parte_1
nella misura di € 11.225,00 (di cui € 4995,50 per il giudizio in appello
[...] compresa la fase istruttoria ivi compiuta;€ 2756,50 per il giudizio in Cassazione;€
3473,00 per il presente giudizio di rinvio esclusa la fase della trattazione) oltre spese generali, iva e cpa come per legge, che liquida in favore di . Controparte_1
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