Corte d'Appello Milano, sentenza 26/07/2024, n. 2235
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Testo completo
n. R.G. 1264/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Alessandra ARAGNO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1264/2022 R.G. promossa in grado d'appello
da
ID SA LO C.F. [...]CO BE C.F. [...]elettivamente domiciliati in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 26 MILANO presso lo studio dell'avv. MIRKO ZAFFARONI, che li rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTI contro
FINO 2 IO SR , in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F./P. IVA 00390840239 elettivamente domiciliata in VIALE MONTE NERO, 82 MILANO presso lo studio dell'avv. MARIA LUISA ALIBRANDI che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA
OGGETTI: Appello avverso sentenza n. 488/2022 del Tribunale di Monza pubblicata
pagina 1 di 7
in data 1/3/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti ID SA LO e CO BE:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, e previe le opportune declaratorie, IN VIA PRELIMINARE: -sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività della sentenza impugnata IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - annullare l'impugnata sentenza e rigettare le domande avverse, e per conseguenza sentir accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare:
- accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato da Fino 2 EC s.r.l. e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando infondata la pretesa dell'opposta;
Nel merito: - accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della convenuta opposta, nei termini pattuiti contrattualmente tra le parti, e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando infondata la pretesa dell'opposta;
- accertata l'incertezza della somma ingiunta, a seguito della mancata dichiarazione di parte avversa delle somme incassate dalla procedura fallimentare EF LO OM S.n.c. (R.G. 98/2009 Tribunale di Monza), revocare e dichiarare nullo
e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata - accertare e dichiarare infondata, per tutti i motivi indicati in premessa o anche solo uno di essi, la pretesa dell'opposta e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
In via ulteriormente subordinata: - in caso di condanna al pagamento di un qualsiasi importo a favore della Fino 2 EC S.r.l., accertare l'esatta quantificazione degli importi indicati, a seguito dell'accertamento delle somme incassate dalla procedura fallimentare EF LO OM S.n.c. (R.G. 98/2009 Tribunale di Monza) e per l'effetto ridurre l'importo del credito ingiunto o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso - condannare l'attrice alla rifusione delle spese, diritti e onorari di causa di primo grado e del presente grado di appello”.
per l'appellata FINO 2 SECURITISATION SR: “Nel merito in via principale Rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dai sigg.ri ID SA LO e CO RI Rubera, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 488/2022 del 18.02.2022 del Tribunale di Monza e conseguentemente confermare il D.I. n. 3662/2018 (R.G. 7008/2018);
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del presente appello, accertare e dichiarare che i sigg.ri ID SA LO e CO RI Rubera nella loro qualità di garanti per fideiussione, sono
pagina 2 di 7 debitrici della complessiva somma di Euro 124.896,44 oltre interessi dal dovuto al saldo. In via istruttoria Ci si oppone, sin d'ora, alle eventuali istanze istruttorie formulate dagli appellanti. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ID SA LO e CO Rubera hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza, in data 25/7/2018, su richiesta della cessionaria NK SP per un credito pari a € 124.896,44. Il credito era stato ceduto da IT SP NK e corrispondeva al saldo del conto corrente, di cui la EF LO OM SN era titolare e gli appellanti fideiussori (fideiussione sottoscritta in data 27/9/2007). La società, debitrice principale, veniva dichiarata fallita in data 3/7/2009. Il giudizio ex art. 645 cpc si è svolto nel contraddittorio delle parti. Il Tribunale di Monza con la sentenza impugnata ha
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Alessandra ARAGNO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1264/2022 R.G. promossa in grado d'appello
da
ID SA LO C.F. [...]CO BE C.F. [...]elettivamente domiciliati in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 26 MILANO presso lo studio dell'avv. MIRKO ZAFFARONI, che li rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTI contro
FINO 2 IO SR , in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F./P. IVA 00390840239 elettivamente domiciliata in VIALE MONTE NERO, 82 MILANO presso lo studio dell'avv. MARIA LUISA ALIBRANDI che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA
OGGETTI: Appello avverso sentenza n. 488/2022 del Tribunale di Monza pubblicata
pagina 1 di 7
in data 1/3/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti ID SA LO e CO BE:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, e previe le opportune declaratorie, IN VIA PRELIMINARE: -sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività della sentenza impugnata IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - annullare l'impugnata sentenza e rigettare le domande avverse, e per conseguenza sentir accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare:
- accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato da Fino 2 EC s.r.l. e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando infondata la pretesa dell'opposta;
Nel merito: - accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della convenuta opposta, nei termini pattuiti contrattualmente tra le parti, e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando infondata la pretesa dell'opposta;
- accertata l'incertezza della somma ingiunta, a seguito della mancata dichiarazione di parte avversa delle somme incassate dalla procedura fallimentare EF LO OM S.n.c. (R.G. 98/2009 Tribunale di Monza), revocare e dichiarare nullo
e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata - accertare e dichiarare infondata, per tutti i motivi indicati in premessa o anche solo uno di essi, la pretesa dell'opposta e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
In via ulteriormente subordinata: - in caso di condanna al pagamento di un qualsiasi importo a favore della Fino 2 EC S.r.l., accertare l'esatta quantificazione degli importi indicati, a seguito dell'accertamento delle somme incassate dalla procedura fallimentare EF LO OM S.n.c. (R.G. 98/2009 Tribunale di Monza) e per l'effetto ridurre l'importo del credito ingiunto o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso - condannare l'attrice alla rifusione delle spese, diritti e onorari di causa di primo grado e del presente grado di appello”.
per l'appellata FINO 2 SECURITISATION SR: “Nel merito in via principale Rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dai sigg.ri ID SA LO e CO RI Rubera, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 488/2022 del 18.02.2022 del Tribunale di Monza e conseguentemente confermare il D.I. n. 3662/2018 (R.G. 7008/2018);
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del presente appello, accertare e dichiarare che i sigg.ri ID SA LO e CO RI Rubera nella loro qualità di garanti per fideiussione, sono
pagina 2 di 7 debitrici della complessiva somma di Euro 124.896,44 oltre interessi dal dovuto al saldo. In via istruttoria Ci si oppone, sin d'ora, alle eventuali istanze istruttorie formulate dagli appellanti. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ID SA LO e CO Rubera hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza, in data 25/7/2018, su richiesta della cessionaria NK SP per un credito pari a € 124.896,44. Il credito era stato ceduto da IT SP NK e corrispondeva al saldo del conto corrente, di cui la EF LO OM SN era titolare e gli appellanti fideiussori (fideiussione sottoscritta in data 27/9/2007). La società, debitrice principale, veniva dichiarata fallita in data 3/7/2009. Il giudizio ex art. 645 cpc si è svolto nel contraddittorio delle parti. Il Tribunale di Monza con la sentenza impugnata ha
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