Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 3796

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 3796
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 3796
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 7.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 711 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
MA ED rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato
Jacopo Arcangeli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma
Lungotevere dei Mellini 44
-APPELLANTE –
E
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale, dagli avvocati Salvatore Carolla e Cinzia Eutizi ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 370/2022 pubblicata in data 6/10/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
1


RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da LL SS, preso atto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Tivoli in data 25/2/2020, condannava l'Inps al pagamento in favore della suddetta ricorrente dei ratei maturati e maturandi dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/1971 con decorrenza dal gennaio 2019 oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza LL SS ha proposto appello fondato su un unico e articolato motivo con il quale contesta la sentenza esclusivamente con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.
L'Inps si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierna appellante aveva agito in giudizio al fine di fare valere il proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità ex art. 13 l. n. 118/1971 rilevando come, con decreto del
25/2/2020, il Tribunale di Tivoli avesse omologato in suo favore la sussistenza del relativo requisito sanitario e come, nonostante l'avvenuta notifica del decreto di omologa in data 8/6/2020 e la presentazione in data 30/4/2020 della documentazione necessaria alla liquidazione, pur sussistendo i relativi requisiti socioeconomici, il suddetto istituto previdenziale non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione.
L'Inps si era costituito in giudizio opponendo l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di pagamento di tale prestazione in ragione della incompletezza nella produzione dei documenti amministrativi probanti.
Allegava alla propria comparsa di costituzione la nota in data 21/1/2022 dell'ufficio responsabile alla cui stregua non si era provveduto alla liquidazione della prestazione
poiché la signora non risulta iscritta nelle liste anagrafiche del Comune di Nepi (come comunicatoci con una nota dallo stesso Comune) ai sensi degli artt. 9 o 16 del D.Leg.vo
30/2007, informazione che sostituisce il permesso di soggiorno non più necessario per i cittadini comunitari. La signora nel 2017 era stata iscritta nelle liste anagrafiche del
Comune di Campagnano di Roma ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto legislativo, pertanto era stato concesso un permesso temporaneo. E' quindi necessario trasmettere
l'iscrizione nelle liste anagrafiche dell'attuale Comune di residenza ai sensi del D.Leg.vo
n. 30/2007, artt. 9 o 16".
A tale nota, comunicata al difensore della odierna appellante quest'ultimo dava seguito con la nota e-mail in data 25/1/2022, trasmessa all'Inps, alla quale allegava il certificato di residenza della ricorrente nel Comune di Nepi.
2
Il Tribunale accoglieva la domanda rilevando come l'informazione fornita con la nota dell'appellante in data 25/1/2022 potesse “determinare il venir meno di qualsiasi ostacolo alla liquidazione dell'assegno” giustificando così l'accoglimento del ricorso.
Compensava integralmente le spese di lite tra le parti rilevando come il ritardo nella erogazione della prestazione fosse almeno in parte imputabile alla odierna appellante, la quale in sede di comunicazione dei dati socioeconomici necessari alla liquidazione, in data 23/4/2021, aveva comunicato la propria residenza in Monterosi, senza rappresentare
(stando alla documentazione agli atti) il proprio successivo trasferimento, a decorrere dal
1/6/2021, nel Comune di Nepi, così necessitando la richiesta di integrazione documentazione del 22/1/2022 (avanzata in corso
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi