Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 13

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 13
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore

ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 652 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 6.2.2024

PROMOSSA DA
IZ AR, ammessa al PSS con delibera del 15/03/2022, con l'Avv. FULVIO
BERRERA ed elettivamente domiciliata in VIA MONTEBELLO, 7/2 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
COMUNE DI BOLOGNA, con l'Avv. VITTORIANO MASCIULLO ed elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO GALILEI, 6 - BOLOGNA
-Appellato-
AL.MA. SRL, con l'Avv. NICOLA STANGOLINI ed elettivamente domiciliata in GALLERIA
UGO BASSI, 1 – BOLOGNA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 512/2022, depositata il 24/02/2022

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni

LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZZ AR conveniva in giudizio AL.MA srl e il Comune di Bologna al fine di vederne accertata e dichiarata la responsabilità solidale ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043
c.c., con loro conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni fisici e morali subiti dall'attrice, nonché delle spese mediche sostenute.
In particolare parte attrice rappresentava che, il giorno 10.1.2018, verso le ore 12.45 circa, mentre passeggiava lungo Via Codivilla con direzione Via San Mamolo, “giunta all'altezza del chiosco denominato 'Codivilla 10', nell'area verde che lo circonda, poggiava il piede su un cordolo, completamente nascosto da un tappeto di foglie, e del tutto inaspettatamente uno dei mattoni del predetto rialzo si staccava facendola cadere rovinosamente a terra”;
soccorsa dal personale del 118, veniva immediatamente trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Rizzoli ed ivi ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico.
A seguito del sinistro, parte attrice subiva lesioni fisiche di cui chiedeva il risarcimento nei confronti degli odierni convenuti, il Comune quale ente proprietario dell'area verde e del chiosco, AL.MA. s.r.l. quale soggetto tenuto alla manutenzione in virtù di apposita convenzione che, tuttavia, in tesi attorea, non aveva, comunque, comportato il totale trasferimento a quest'ultima del potere di fatto sull'area verde in cui si era verificato il sinistro, richiesta svolta sia ex art. 2051 c.c. che, in subordine, ex art. 2043 c.c., atteso che, secondo parte attrice, il cordolo in questione costituiva un pericolo occulto, non visibile, né evitabile, tale da costituire insidia o trabocchetto. Si costituiva in giudizio il Comune convenuto, chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Comune di Bologna con conseguente sua estromissione dal giudizio;
nel merito, di respingere tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate e non provate;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, ex art. 1227 c.c., con conseguente, proporzionale, riduzione dell'eventuale risarcimento dovuto dal Comune di Bologna
Si costituiva, altresì, AL.MA. srl, chiedendo dichiararsi che l'infortunio oggetto di causa si era verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attrice e/o comunque per caso fortuito, con conseguente rigetto di tutte le domande avversarie, in quanto infondate;
in subordine chiedeva che venisse ridotto il danno a quanto di Giustizia, ovvero, previa applicazione del concorso di colpa dell'attrice, anche ex art. 1227 c.c., la condanna del Comune di Bologna a rimborsare - ex art. 2055 Cod. Civ. - alla AL.MA. s.r.l. quanto questa fosse in ipotesi tenuta a pagare alla ricorrente in eccedenza, rispetto alla propria eventuale quota di responsabilità e/o competenza, in forza del vincolo solidale
e/o dei reciproci obblighi di Legge. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda attorea per difetto di idonea prova in ordine alla dinamica ed alla concatenazione causale degli eventi.
Osservava, infatti, il primo Giudice che, come ammesso dalla stessa parte attrice, la zona dove avvenne la caduta era coperta da fogliame a differenza di altre parti dell'area oggetto della citata convenzione o comunque contigue, le quali consentivano di essere percorse ed erano anzi a ciò deputate (mentre tale non era la destinazione dell'area specifica in cui il sinistro era avvenuto che era quella di delimitazione tra due aree).
Inoltre, sempre parte attrice aveva riferito che uno dei mattoni del cordolo si era distaccato proprio nel momento in cui ella, asseritamente, vi poggiava il piede.
Quindi, già a livello di allegazione emergeva l'istantaneità e repentinità dell'evento, circostanze idonee a sussumerlo nella fattispecie del caso fortuito (imprevedibile da parte del custode/proprietario) e, quindi, ad interrompere il nesso di causalità e/o a rappresentare il sintomo di assenza di colpa, presupposti dell'invocata responsabilità dei convenuti, atteso che la rottura non era preesistente all'episodio specifico, ma ad esso contestuale e, dunque, non poteva ritenersi ex se sintomatica di carente manutenzione o inerzia da parte dei convenuti;
peraltro il chiosco, visto il periodo invernale, era chiuso, seppur temporaneamente.
Inoltre andava considerato che in capo ai fruitori dei beni pubblici e demaniali grava un dovere di diligenza, che, nel caso in esame, non pareva sussistente, visto il quadro indiziario in senso contrario: passaggio assolutamente non necessitato su zona non destinata a calpestio, ma destinata a delimitare proprio per tramite del cordolo due aree, quella verde e quella pavimentata, coperta da fogliame sotto alberature, dovuto a fenomeno, prevedibile, di copiosa e frequente, se non addirittura continua caduta di foglie, in periodo invernale e richiedente, in maniera palese e visibile, particolare attenzione, in quanto per natura idonea a nascondere eventuali e prevedibili insidie, ben potendo, inoltre, il fogliame stesso rappresentate superficie ''prevedibilmente" scivolosa, tenuto anche conto che l'evento era avvenuto in pieno giorno, con condizioni di visibilità ottimali. Né la dinamica degli eventi, compresa la modalità (non irrilevante) dell'asserito appoggio del piede ed il distacco del mattone del cordolo, erano stati specificamente descritti e provati, tenuto conto che i testi indicati erano tutti sopraggiunti in loco successivamente all'evento, così come le fotografie in atti erano riferibili allo stato dei luoghi dopo l'evento, peraltro ivi rappresentato solo parzialmente, tutte circostanze che, sul piano dell'evidenza, non consentivano di ritenere provati il nesso di causa e la dinamica dei fatti, con violazione dell'onere della prova incombente in capo a parte attrice ex artt. 2051, 2043 e 2697 c.c. Da ciò il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite. Avverso detta pronuncia proponeva appello IZ AR, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande. Si costituivano in giudizio il COMUNE DI BOLOGNA e AL.MA. SRL, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata Sentenza, reiterando le conclusioni già svolte in primo grado.
Con Ordinanza del 18.10.2022, questa Corte, ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 283 cpc per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dagli appellanti, atteso che i motivi di gravame non potevano dirsi, prima facie, privi di fondamento, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale richiesta dall'appellante e ritenuto, altresì, necessario disporsi
CTU ai fini dell'accertamento dei danni riportati dall'appellante in conseguenza del sinistro per cui
è causa, ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'appellante nonché CTU medico legale ed, all'esito delle stesse e degli ulteriori incombenti processuali, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante ritiene che sussistano una serie di elementi validi e concordanti che consentirebbero di ricostruire la dinamica dell'evento ricorrendo alla regola della
“preponderanza dell'evidenza” e che il Giudice di primo grado non ha in alcun modo preso in considerazione, così pregiudicando le ragioni della parte danneggiata, benchè il Giudice medesimo avesse la facoltà di affermare l'esistenza del nesso causale tra illecito e danno "anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio" (Cass. 22.10.13 n. 23933).
In particolare, le foto prodotte, scattate dalla teste MO mezz'ora dopo l'evento, mostravano la destinazione esclusivamente pedonale dell'area del sinistro, i mattoni staccati coperti da fogliame e l'attrice ancora riversa a terra e soccorsa dagli operatori del 118, non essendo verosimile che si possano scattare immagini durante la caduta, così come è parimenti improbabile che un teste possa descrivere “le modalità di appoggio del piede e il distacco del mattone”. Un teste, ancorchè presente, non potrà mai riferire come l'attrice abbia appoggiato il piede né come abbia ceduto il mattone, peraltro coperto dal fogliame. Inoltre, non sarebbe vero che la zona in cui il sinistro è avvenuto era quella di delimitazione di due aree, essendo vero esattamente il contrario: la Via Codvilla si biforca proprio per delimitare l'area verde pedonale, al centro della quale è collocato il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi