Corte d'Appello Milano, sentenza 03/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 03/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 6
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 142 del ruolo generale per
gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
16 gennaio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
TA UA (C.F. e P. I.V.A.: 00110750221), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Trento (TN), Piazza delle Donne
Lavoratrici, n. 2, elettivamente domiciliata in Cremeno, via Belvedere, n. 7,
presso lo studio dell'avv. Giovanna Zamuner del Foro di Lecco e rappresentata e
difesa dall'avv. Livio LE del Foro di EN, giusta procura allegata all'atto
di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE PRINCIPALE
pagina1 di 38 Contro
D.G.F. TRANS S.R.L. (P. I.V.A.: 06154310962), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Buscate (MI), via della Costiera,
nn. 6/8 ed elettivamente domiciliata in Lecco, via LO Cattaneo, n. 47, presso lo
studio dell'avv. Walter Cerviatti, che la rappresenta e difende giusta procura
allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Contro
D.M. TRASPORTI S.R.L. (P. I.V.A.: 02927740874), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in CA, Zona Industriale, Contrada
Buttaceto, n. 14 ed elettivamente domiciliata in EN, via XX Settembre, nn.
29/4, presso lo studio degli avvocati Cecilia Vernetti e Giulia Fioretti del Foro di
EN, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta
procura allagata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (P. I.V.A.: 03740811207;
C.F.:
00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
in Bologna, via Stalingrado, n. 45 ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso
XXII Marzo, n. 4, presso lo studio dell'avv. Lia Stellaci, che la rappresenta e
difende, anche disgiuntamente dall'avv. Paolo Di Leo del Foro di EN, giusta
procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
pagina2 di 38
Della sentenza n. 1619/2023, pubblicata il 7 novembre 2023 dal Tribunale
di Busto Arsizio nella causa iscritta al n. 2612/2018 r.g.

OGGETTO: Trasporto

Conclusioni:
Per IT UT:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarando la piena ammissibilità dell'appello proposto, riformare la sentenza no.1619/2023, emessa il 31.10.23 inter partes dal Tribunale Civile di Busto Arsizio, non notificata, nelle parti che costituiscono l'oggetto dei nostri motivi di appello, accogliendo le seguenti domande :
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la esclusiva responsabilità contrattuale ex trasporto della GF e la responsabilità extra- contrattuale da fatto illecito aquiliano della D.M. nell'evento di cui è causa, condannando gli stessi, congiuntamente, disgiuntamente , solidalmente o come meglio visto al risarcimento a favore della IT dell'importo di 40.704,75 ex quietanza, detratto l'importo 4.078 € già pagato dalla DM oltre a rivalutazione ed interessi moratori dalla data della quietanza al saldo;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la esclusiva responsabilità contrattuale ex trasporto della GF condannandola al risarcimento integrale del danno per colpa grave del preposto, senza applicazione del limite previsto dal secondo comma dell'art 1696 c.c., ma applicando il terzo comma dell'art. 1696, alla luce della evidente colpa grave del sub-vettore nell'adempimento del suo mandato.

SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la responsabilità extra-contrattuale della D.M per i fatti di cui è causa, condannandola al risarcimento intergrale del danno, senza applicazione del limite previst dall'art 1696., decurtando l'importo di 4.078,21 già percepito;

- IN OGNI CASO, vinte le spese del doppio grado di giudizio e con restituzione delle spese già pagate da IT a GF e Unipol-Sai a seguito della sentenza di primo grado”.

Per D.G.F. Trans S.r.l.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria avversaria difesa ed eccezione disattesa: IN VIA PRELIMINARE: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 342 cod. proc. civ., dichiarare inammissibile l'appello proposto da TA UA avverso la sentenza n. 1619/2023 in data 31/10/2023 – R.G. 2612/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, con ogni necessario e conseguente provvedimento;

pagina3 di 38 IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
a) nella denegata ipotesi in cui ritenga ammissibile il gravame proposto da TA UA, rigettarlo perché totalmente infondato in fatto e in diritto;

b) in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sull'impugnazione incidentale, dichiarare che la società D.G.F. TRANS s.r.l. nell'ambito della vicenda in oggetto ha svolto attività di spedizioniere, con esonero da ogni sua responsabilità in relazione al trasporto effettuato in via del tutto autonoma da D.M. Trasporti s.r.l. e con ogni conseguente pronuncia di legge.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per D.M. Trasporti S.r.l.:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le ritenute declaratorie, previ gli accertamenti più opportuni e respinta ogni contraria istanza, deduzione, anche istru;oria, ed eccezione,
(A) nei confronti di TA:
- in via principale, accertare e dichiarare che l'appello di TA è inammissibile, infondato e/o comunque non provato, in fa;o e in diri;o, per tu;i i motivi esposti nella comparsa di risposta con appello incidentale, ex art. 343 c.p.c., datata 11.06.2024 e, per l'effe;o, confermare per quanto di ragione (cfr. pp.

7-38 della comparsa di costituzione e risposta in appello di parte esponente
) la sentenza impugnata n. 1619/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, rige;ando integralmente l'appello avversario;

- in ogni caso, in accoglimento di uno o più motivi di appello incidentale di cui alla comparsa di risposta con appello incidentale ex art. 343 c.p.c. datata
11.06.2024 (cfr. pagg. 38 e ss.), accertare e dichiarare (i) il difetto di legittimazione attiva di TA e (ii) l'assenza di qualsivoglia responsabilità vettoriale per i fatti di cui è causa in capo a DM e, per l'effetto, (i) riformare la sentenza di primo grado n. 1619/2023 nei capi in cui ha dichiarato l'infondatezza delle suddette eccezioni di parte esponente e, conseguentemente, (ii) condannare
TA a restituire in favore di DM l'importo già versato di € 4.078,21, a titolo di capitale e interessi in ossequio al disposto della sentenza n. 1619/2023, disponendo che il relativo pagamento venga eseguito a favore della compagnia assicurativa AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia (quale assicuratore RCV di DM) oppure della stessa DM (sul punto, cfr. pag. 50 della comparsa di risposta con appello incidentale, ex art. 343 c.p.c. datata
11.06.2024);

- in ogni caso, accertare e dichiarare che la domanda di appello principale di TA sarebbe comunque inammissibile ed infondata, nel merito e in diritto, per le ragioni già sollevate in primo grado e tutte reiterate nel presente giudizio dall'esponente, ex art. 346 c.p.c. (cfr. par. VII della comparsa di costituzione e risposta in appello di parte esponente, pp. 50-51) e, per l'effe;o, rigettare integralmente l'appello avversario;
(B) nei confronti di GF, senza accettazione del contraddittorio da parte di quest'ultima:
- per la denegatissma e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto da
Codesta Ecc.ma Corte che la domanda di appello incidentale di GF, con la quale quest'ultima chiedeva: “in parziale riforma della sentenza di primo grado e
pagina4 di 38 decidendo sulla presente impugnazione, dichiarare che la società D.G.F. TRANS
S.r.l. nell'ambito della vicenda in oggetto ha svolto attività di spedizioniere, con esonero da ogni sua responsabilità in relazione al trasporto effettuato in via del tutto autonoma da D.M. Trasporti S.r.l. e con ogni conseguente pronuncia di legge” (cfr. pag. 11 comparsa in appello di GF), sia stata formulata nei confronti di DM, accertare e dichiarare che trattasi di domanda nuova ex art. 345
c.p.c. (posto che nel giudizio di primo grado nessuna pronuncia era stata chiesta da parte di GF nei confronti di DM) e, per l'effetto, dichiarare tale domanda inammissibile;

- in ogni caso, in forza delle ragioni già sollevate in primo grado e tutte da intendersi qui reiterate dall'esponente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. pag. 4 e ss. prima memoria ex art. 183, comma 6 datata 12.2.2019, pag. 5 e ss. comparsa conclusionale in primo grado datata 14.09.2023) nonché delle ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale datata 11.06.2024 (in particolare, cfr. paragrafi n.

1.1. di cui a pagg. 9 e ss., n.

1.2. di cui a pagg. 10 e
ss., nonché n. 6 di cui a pagg. 45 e ss.), accertare e dichiarare che tale domanda di appello incidentale formulata da GF è comunque del tutto infondata e non provata e, per l'effetto, rigettarla integralmente;
(C) nei confronti di OL, senza accettazione del contraddittorio da parte di quest'ultima:
- accertare e dichiarare che con la comparsa di costituzione e risposta in appello datata 21.05.2024, OL non ha svolto alcuna domanda in via incidentale, ex art. 343 c.p.c., nei confronti dell'esponente e, per l'effetto, rigettare la pretesa avversaria di “farsi integralmente garantire e manlevare da
D.M. Trasporti S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avente partita IVA 029277408748, con sede in CA, zona industriale,
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