Corte d'Appello Roma, sentenza 08/11/2024, n. 7068
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 586/2020
All'udienza collegiale del giorno 08/11/2024 ore 11:30
dott. Antonella Izzo presidente
dott. Claudia De Martin consigliere relatore
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
A E G RISCOSSIONI SPA
Avv. GLENDI CESARE sostituito dall'avv. GAIA STIVALI
Avv. MANZI LUIGI
Appellato/i
COMUNE DI SEZZE
Avv. BIANCHI DOMENICO sostituito dall'avv. TIZIANA SANTANTONIO
PL SERVIZI PUBBLICI LOCALI SEZZE SPA
Avv. PIETROSANTI LUCA MARIA sostituito dall'avv. FILIPPO GAUTTIERI
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Alessandra Petroccione Antonella Izzo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 586 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c. all'udienza del 8 novembre 2024 e vertente
TRA
A. e G. Riscossioni s.p.a. (c.f. 02516300460), in persona dell'amministratore legale rappresentate GE RO (c.f. [...]) rappresentata
e difesa dall'avv. Luigi Manzi (c.f. [...]) e dall'avv. Cesare
Glendi (c.f. [...]) in forza di procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati in Roma, via Federico Confalonieri 5.
APPELLANTE
E
Comune di Sezze (P.I. 00130430598) in persona del Sindaco pt rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bianchi (C.F. [...]) giusta delega allegata alla comparsa di costituzione in primo grado su delibera della
2
GM di Sezze n 35 del 21.02.2020 e n. 67 del 5.05.2020 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Latina, viale Petrarca n. 7.
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
E
PL Servizi Pubblici Locali Sezze S.P.A. (P. Iva 00130430598) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pt rappresentato e difeso dall'avv. Luca IA Pietrosanti (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via D. Chelini n. 5.
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1630/2019 del Tribunale di Latina pubblicata in data 27/06/2019.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite può essere così riassunta.
Con atto di citazione ritualmente notificato la AE ha chiesto al tribunale di
Latina di accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune di Sezze e della
PL Sezze s.p.a. del contratto concluso in forma pubblica con il Comune di
Sezze in data 25 febbraio 2014 rep. n. 9388 (doc 10), poi ceduto dal Comune in data 29.10.2014 alla società in house PL Sezze s.p.a. (doc. 12) atto di cessione al quale partecipava anche essa AE che apponeva la propria sottoscrizione quale manifestazione del consenso alla cessione. Il contratto prevedeva che
AE : < convenuto nello Schema di Contratto) a fornire “la banca dati tributaria riordinata" e a prestare una serie di attività ulteriori, (elencate ai punti 1 -18 dell'art. 2, comma 2° del Contratto), quali, tra l'altro ed in specie,
l'"elaborazione e informatizzazione di tutti gli atti di accertamento per gli anni non prescritti e non ancora prodotti " nonché "il controllo ed il recupero dell'evasione tributaria conseguente alla predetta attività". Inoltre, era previsto
3
in capo a AE il potere di compiere eventuali ulteriori attività non espressamente indicate dal Contratto, a condizione che le stesse fossero espressamente autorizzate dal Comune (art. 3, comma 2); ii) l'ambito di intervento di AE consisteva, ai sensi dell'art. 3 del Contratto: a) per ciò che concerne l'ICI, nella possibilità di avviare l'attività di accertamento, recupero evasione ed elusione per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;
b) per ciò che concerne l'IMU, nella possibilità di avviare l'attività di riscossione coattiva susseguente all'avviso di accertamento per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;
c) per ciò che concerne la TARSU, nella possibilità di avviare l'attività relativa all'accertamento di nuove posizioni (evasione ed elusione) per gli anni 2009,
2010, 2011 e 2012;
d) per ciò che concerne la TOSAP, nella possibilità di avviare l'attività di accertamento, recupero evasione, morosità ed elusione per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012;
e) per ciò che concerne la ICP, nella possibilità di avviare l'attività di accertamento, recupero evasione, morosità ed elusione per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012;
iii) a fronte dell'attività prestata veniva riconosciuto ad AE un corrispettivo determinato in un importo base di carattere fisso pari ad euro 38.000,00, nonché in "una percentuale sugli incassi derivanti dall'attività accertativa eseguita con il supporto di AE", secondo aggi differenziati sulla base delle modalità contrattualmente previste. Inoltre, era precisato che "la fatturazione dei compensi legata alla percentuale di riscosso spettanti alla società (...) avverrà mensilmente e sarà riferita a tutti i versamenti pervenuti al Comune nel periodo/mese precedente alla fatturazione stessa e comunque relativi e consequenziali alle attività svolte da A e G S.p.A.". Per quanto, invece, riguarda i soli accertamenti TARSU ed ICI relativi agli anni di imposta 2008/2013, in deroga a quanto appena esposto, veniva stabilita una franchigia di € 70.000 sugli incassi per ogni anno tributario sulla quale non sarebbe spettato alcun aggio alla comparente (art. 4.3);
iv) per espressa
4
previsione contrattuale, i versamenti effettuati dagli utenti relativi alle riscossioni per i provvedimenti accertativi emessi a seguito dell'attività di AE affluivano direttamente al Comune su appositi conti correnti dedicati ed allo stesso intestati, fermo restando il diritto di AE di “accedere a tali conti in consultazione per fornire al Comune il dettaglio analitico della rendicontazione delle somme complessivamente incassate” (art. 6);
v) la durata del Contratto veniva fissata in due anni a decorrere dal 28.11.2013 (art. 13).>>
A sostegno delle sue pretese, l'attrice ha esposto di aver correttamente adempiuto al contratto mediante consegna della banca dati e di vari avvisi di accertamento e di non aver ricevuto il corrispettivo pattuito.
Ha chiesto, pertanto, di condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno quantificato in euro 4.303.988,97 o, in via subordinata, al pagamento dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si è costituito il Comune di Sezze contestando la domanda avversaria.
In particolare, il Comune ha sostenuto di non aver affidato alla AE s.p.a. alcun incarico relativo all'accertamento e la riscossione dei tributi e delle imposte, ma la sola creazione della BDU per un corrispettivo di euro 38.000,00, eccependo, tuttavia, l'inadempimento contrattuale della AE s.p.a. rispetto a tale incarico avendo la stessa: 1) consegnato dei supporti inutilizzabili;
2) fornito dati errati in quanto: <>. Ha comunque eccepito la nullità del contratto atteso che l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione non poteva essere effettuato al di fuori degli schemi legali stabiliti dal TU sugli appalti
5
(D.Lgs n. 163/2006) vale a dire senza l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica;
contestava il quantum preteso dall'attrice e l'inammissibilità della subordinata domanda di ingiustificato arricchimento.
Si è costituta la PL Sezze S.p.a. eccependo la nullità per indeterminatezza della domanda e contestando nel merito la domanda avversaria. In via subordinata, ha chiesto la condanna del Comune alla manleva e garanzia rispetto alla domanda formulata da AE. Formulava domanda riconvenzionale trasversale per la condanna del Comune al pagamento delle somme spettanti a titolo di aggio, domanda a cui rinunciava in corso di causa.
§ 1.1 — Il tribunale, rigettati i mezzi di prova orale chiesti dalle parti e respinta la richiesta di ammissione di CTU, in parziale accoglimento della domanda attorea ha accertato e dichiarato l'inadempimento del Comune di Sezze in relazione ai servizi di cui al contratto stipulato e ha condannato l'Ente al pagamento, in favore della AE s.p.a. della somma di euro 38.000,00 oltre iva e interessi dalla domanda al saldo, rigettando le restanti domande. Ha, inoltre, dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alle domande di manleva e alle domande subordinate proposte da parte convenuta PL Sezze s.p.a compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni: «[…]Parte convenuta eccepisce la nullità del contratto stipulato con parte attrice. All'uopo va detto che i giudizi aventi ad oggetto le vicende di un rapporto di concessione di pubblico servizio, come nel caso di specie, relativi
a indennità, canoni ed altri corrispettivi, rientrano nella giurisdizione del GO ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 80/98, nel testo modificato dall'art. 7 della L.
205/2000 e risultante dalla dichiarazione di illegittimità pronunciata dalla
6 Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004 e, infine, dall'art. 133 del
Codice del processo amministrativo. La Corte di Cassazione (sez. unite civili –
18/3/2008 n. 27336) ha avuto modo di sostenere che le controversie in tema di concessione di pubblico servizio sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi – riservate alla giurisdizione del giudice ordinario – sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, e cioè quelle nelle quali non viene in alcun modo in
Sezione IV civile
R.G. 586/2020
All'udienza collegiale del giorno 08/11/2024 ore 11:30
dott. Antonella Izzo presidente
dott. Claudia De Martin consigliere relatore
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
A E G RISCOSSIONI SPA
Avv. GLENDI CESARE sostituito dall'avv. GAIA STIVALI
Avv. MANZI LUIGI
Appellato/i
COMUNE DI SEZZE
Avv. BIANCHI DOMENICO sostituito dall'avv. TIZIANA SANTANTONIO
PL SERVIZI PUBBLICI LOCALI SEZZE SPA
Avv. PIETROSANTI LUCA MARIA sostituito dall'avv. FILIPPO GAUTTIERI
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Alessandra Petroccione Antonella Izzo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 586 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c. all'udienza del 8 novembre 2024 e vertente
TRA
A. e G. Riscossioni s.p.a. (c.f. 02516300460), in persona dell'amministratore legale rappresentate GE RO (c.f. [...]) rappresentata
e difesa dall'avv. Luigi Manzi (c.f. [...]) e dall'avv. Cesare
Glendi (c.f. [...]) in forza di procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati in Roma, via Federico Confalonieri 5.
APPELLANTE
E
Comune di Sezze (P.I. 00130430598) in persona del Sindaco pt rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bianchi (C.F. [...]) giusta delega allegata alla comparsa di costituzione in primo grado su delibera della
2
GM di Sezze n 35 del 21.02.2020 e n. 67 del 5.05.2020 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Latina, viale Petrarca n. 7.
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
E
PL Servizi Pubblici Locali Sezze S.P.A. (P. Iva 00130430598) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pt rappresentato e difeso dall'avv. Luca IA Pietrosanti (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via D. Chelini n. 5.
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1630/2019 del Tribunale di Latina pubblicata in data 27/06/2019.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite può essere così riassunta.
Con atto di citazione ritualmente notificato la AE ha chiesto al tribunale di
Latina di accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune di Sezze e della
PL Sezze s.p.a. del contratto concluso in forma pubblica con il Comune di
Sezze in data 25 febbraio 2014 rep. n. 9388 (doc 10), poi ceduto dal Comune in data 29.10.2014 alla società in house PL Sezze s.p.a. (doc. 12) atto di cessione al quale partecipava anche essa AE che apponeva la propria sottoscrizione quale manifestazione del consenso alla cessione. Il contratto prevedeva che
AE : < convenuto nello Schema di Contratto) a fornire “la banca dati tributaria riordinata" e a prestare una serie di attività ulteriori, (elencate ai punti 1 -18 dell'art. 2, comma 2° del Contratto), quali, tra l'altro ed in specie,
l'"elaborazione e informatizzazione di tutti gli atti di accertamento per gli anni non prescritti e non ancora prodotti " nonché "il controllo ed il recupero dell'evasione tributaria conseguente alla predetta attività". Inoltre, era previsto
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in capo a AE il potere di compiere eventuali ulteriori attività non espressamente indicate dal Contratto, a condizione che le stesse fossero espressamente autorizzate dal Comune (art. 3, comma 2); ii) l'ambito di intervento di AE consisteva, ai sensi dell'art. 3 del Contratto: a) per ciò che concerne l'ICI, nella possibilità di avviare l'attività di accertamento, recupero evasione ed elusione per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;
b) per ciò che concerne l'IMU, nella possibilità di avviare l'attività di riscossione coattiva susseguente all'avviso di accertamento per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;
c) per ciò che concerne la TARSU, nella possibilità di avviare l'attività relativa all'accertamento di nuove posizioni (evasione ed elusione) per gli anni 2009,
2010, 2011 e 2012;
d) per ciò che concerne la TOSAP, nella possibilità di avviare l'attività di accertamento, recupero evasione, morosità ed elusione per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012;
e) per ciò che concerne la ICP, nella possibilità di avviare l'attività di accertamento, recupero evasione, morosità ed elusione per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012;
iii) a fronte dell'attività prestata veniva riconosciuto ad AE un corrispettivo determinato in un importo base di carattere fisso pari ad euro 38.000,00, nonché in "una percentuale sugli incassi derivanti dall'attività accertativa eseguita con il supporto di AE", secondo aggi differenziati sulla base delle modalità contrattualmente previste. Inoltre, era precisato che "la fatturazione dei compensi legata alla percentuale di riscosso spettanti alla società (...) avverrà mensilmente e sarà riferita a tutti i versamenti pervenuti al Comune nel periodo/mese precedente alla fatturazione stessa e comunque relativi e consequenziali alle attività svolte da A e G S.p.A.". Per quanto, invece, riguarda i soli accertamenti TARSU ed ICI relativi agli anni di imposta 2008/2013, in deroga a quanto appena esposto, veniva stabilita una franchigia di € 70.000 sugli incassi per ogni anno tributario sulla quale non sarebbe spettato alcun aggio alla comparente (art. 4.3);
iv) per espressa
4
previsione contrattuale, i versamenti effettuati dagli utenti relativi alle riscossioni per i provvedimenti accertativi emessi a seguito dell'attività di AE affluivano direttamente al Comune su appositi conti correnti dedicati ed allo stesso intestati, fermo restando il diritto di AE di “accedere a tali conti in consultazione per fornire al Comune il dettaglio analitico della rendicontazione delle somme complessivamente incassate” (art. 6);
v) la durata del Contratto veniva fissata in due anni a decorrere dal 28.11.2013 (art. 13).>>
A sostegno delle sue pretese, l'attrice ha esposto di aver correttamente adempiuto al contratto mediante consegna della banca dati e di vari avvisi di accertamento e di non aver ricevuto il corrispettivo pattuito.
Ha chiesto, pertanto, di condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno quantificato in euro 4.303.988,97 o, in via subordinata, al pagamento dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si è costituito il Comune di Sezze contestando la domanda avversaria.
In particolare, il Comune ha sostenuto di non aver affidato alla AE s.p.a. alcun incarico relativo all'accertamento e la riscossione dei tributi e delle imposte, ma la sola creazione della BDU per un corrispettivo di euro 38.000,00, eccependo, tuttavia, l'inadempimento contrattuale della AE s.p.a. rispetto a tale incarico avendo la stessa: 1) consegnato dei supporti inutilizzabili;
2) fornito dati errati in quanto: <
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(D.Lgs n. 163/2006) vale a dire senza l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica;
contestava il quantum preteso dall'attrice e l'inammissibilità della subordinata domanda di ingiustificato arricchimento.
Si è costituta la PL Sezze S.p.a. eccependo la nullità per indeterminatezza della domanda e contestando nel merito la domanda avversaria. In via subordinata, ha chiesto la condanna del Comune alla manleva e garanzia rispetto alla domanda formulata da AE. Formulava domanda riconvenzionale trasversale per la condanna del Comune al pagamento delle somme spettanti a titolo di aggio, domanda a cui rinunciava in corso di causa.
§ 1.1 — Il tribunale, rigettati i mezzi di prova orale chiesti dalle parti e respinta la richiesta di ammissione di CTU, in parziale accoglimento della domanda attorea ha accertato e dichiarato l'inadempimento del Comune di Sezze in relazione ai servizi di cui al contratto stipulato e ha condannato l'Ente al pagamento, in favore della AE s.p.a. della somma di euro 38.000,00 oltre iva e interessi dalla domanda al saldo, rigettando le restanti domande. Ha, inoltre, dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alle domande di manleva e alle domande subordinate proposte da parte convenuta PL Sezze s.p.a compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni: «[…]Parte convenuta eccepisce la nullità del contratto stipulato con parte attrice. All'uopo va detto che i giudizi aventi ad oggetto le vicende di un rapporto di concessione di pubblico servizio, come nel caso di specie, relativi
a indennità, canoni ed altri corrispettivi, rientrano nella giurisdizione del GO ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 80/98, nel testo modificato dall'art. 7 della L.
205/2000 e risultante dalla dichiarazione di illegittimità pronunciata dalla
6 Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004 e, infine, dall'art. 133 del
Codice del processo amministrativo. La Corte di Cassazione (sez. unite civili –
18/3/2008 n. 27336) ha avuto modo di sostenere che le controversie in tema di concessione di pubblico servizio sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi – riservate alla giurisdizione del giudice ordinario – sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, e cioè quelle nelle quali non viene in alcun modo in
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