Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2024, n. 3452

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2024, n. 3452
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 3452
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2570/2024 promossa da:
EL S.R.L. (C.F./P.IVA 06161740961), con il patrocinio dell'avv. MOLTENI MARCO
RECLAMANTE contro
AN AR (C.F./P.IVA [...])
CURATELA DI EL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
RECLAMATI CONTUMACI
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 175/2024, pubblicata il
20.08.2024;
materia: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per la reclamante:
“In via preliminare: in richiamo alle argomentazioni sopra esposte, ritenuta la sussistenza dei validi motivi di cui all'art. 52 CCII, si chiede disporsi la sospensione totale della procedura di liquidazione giudiziale in corso;

pagina 1 di 7 Nel merito: previa fissazione dell'apposita udienza e previa comunicazione del decreto di comparizione parti al Curatore ed alla parte ricorrente, la società esponente chiede la revoca della sentenza impugnata per assenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma I° lett D) CCII;
In via istruttoria: ritenuta la vertenza di natura documentale, si chiede l'acquisizione agli atti degli ulteriori documenti da n. 12 a n. 17 di cui oltre la cui produzione si rende necessaria a supporto delle motivazioni sviluppate per la riforma della sentenza impugnata, con si riserva di avanzare la richiesta di eventuali altri mezzi di prova in seguito alla eventuale costituzione delle altre parti giudiziali.”


Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Monza, su ricorso di AN MA depositato in data 4.7.2024, ha aperto la liquidazione giudiziale di EL SR con sentenza n. 175/2024, pubblicata il 20 agosto 2024.
Il Tribunale, verificata la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, ha:
- ritenuto la procedibilità ex art. 49, 5° comma, CCII dell'istanza proposta da AN MA, posto che il solo debito erariale, emergente dal certificato dei carichi pendenti, è pari a € 139.985,44;

- osservato che sussiste la prova positiva del superamento delle soglie previste dall'art. 2, 1° comma, lett. d), CCII con riferimento all'anno 2021, risultando i ricavi lordi superiori a 229.000 euro;

- dopo aver premesso che lo stato di insolvenza può generalmente desumersi da elementi quali: pesante situazione debitoria, inesistenza di liquidità, inattività dell'impresa, mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo, ha osservato che nella fattispecie, la situazione di insolvenza dell'impresa è desumibile da:
✓ l'incapacità di far fronte alle obbligazioni contratte nei confronti del ricorrente, che vanta il peraltro l'esiguo credito di poco più di 5000 euro
✓ l'esistenza di ingenti ulteriori debiti nei confronti dell'erario per € 139.985, 44
✓ la natura dei crediti rimasti insoddisfatti, ossia crediti di lavoro, peraltro assistiti da titolo esecutivo, essenziali per il proseguimento dell'attività
✓ l'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata posto in essere dal ricorrente
✓ lo stato di inattività dell'impresa risultante dalla visura camerale, che evidenzia l'incapacità dell'impresa di produrre reddito per far fronte all'indebitamento
La debitrice ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, lamentando che il Tribunale di Monza avrebbe erroneamente ritenuto il superamento dei parametri dimensionali: dal bilancio 2021 risulta superato il solo parametro dei ricavi lordi (pari a complessivi € 229.177,00, dei quali € 185.598,00 a titolo di ricavi veri e propri e, per la differenza di € 43.579,00 (voce A5 del conto economico), a titolo di contributi COVID), ma in realtà, per la determinazione di detti ricavi lordi ai fini dell'art. 2, 1°
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comma, lett. d) CCII, il Tribunale non avrebbe dovuto considerare la voce “A5” di € 43.579,00, in quanto, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, “ciò che rileva ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale è il valore dei ricavi che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica, idonei a misurare la sua effettiva consistenza economica e finanziaria, dovendo pertanto essere esclusi gli "altri proventi" da sopravvenienze attive, che derivano dalla riduzione "una tantum" di accantonamenti per rischi precedentemente iscritti e non sono
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