Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/11/2024, n. 1871
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n. 1175/2024 e n. 1229/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa I M Presidente
D.ssa. A G Consigliere relatore
Dott. L S Consigliere
riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente,
SENTENZA nelle cause riunite n. r.g. 1175/2024 e n. r.g. 1229/2024, promosse rispettivamente
n. 1175/2024 r.g. da
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BELARDI PRIMO GIORGIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
GIOVANNELLI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della
medesima, giusta procura in atti.
APPELLATO
n. 1229/2024 r.g.
), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
GIOVANNELLI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, giusta procura in atti.
APPELLANTE contro
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BELARDI PRIMO GIORGIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
APPELLATA con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18/10/2024 sulle seguenti, CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione: Nel merito: respingere l'appello proposto da
[...]
, siccome infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza CP_1 impugnata di primo grado n.1097/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Siena in data
13.12.2023 sotto i profili dell'affidamento esclusivo alla madre delle figlie Parte_1 minori e della condanna di al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
€.400,00 a titolo di assegno di mantenimento per le due figlie minori Persona_1
e Persona_2
Sempre nel merito: in accoglimento dei motivi di appello proposti nel ricorso in appello iscritto al n.1175/2024 R.G. avanti all'intestata Corte d'Appello, e in parziale riforma della impugnata sentenza n.1097/2023 del Tribunale di Siena del 13.12.2023, accogliere – anche con riferimento all'espressa rinuncia ad ogni pretesa di natura economica contenuta nell'accordo transattivo del 18.11.2020 – l'appello proposto dalla signora e, accertato che non sussistono i presupposti di legge e reddituali Parte_1 per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di dichiarare che CP_1 lo stesso non ha diritto al pagamento di nessuna somma a titolo di assegno divorzile e, per l'effetto, revocare la condanna al pagamento di €.200,00 mensili pronunciata dal
Tribunale di Siena nei confronti di a titolo di assegno di divorzio. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, Email_1 accogliere l'appello ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siena, disporre
l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre delle minori,
[...]
e . Per_2 Persona_1
Voglia, altresì, determinare l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. nei CP_1 confronti delle figlie nella misura ritenuta di giustizia in base alle effettive condizioni economiche dei coniugi.
Voglia, altresì, in accoglimento dell'appello, determinare in misura maggiore di quella quantificata dal Tribunale di Siena l'assegno divorzile posto a carico dell'appellata nei confronti dell'appellante, tenendo conto della situazione economica deli ex coniugi, così come ricostruita ed emersa dalla relazione della Guardia di Finanza.
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, stante l'assoluta mancanza dei presupposti di legge: A - In via preliminare: respingere l'appello proposto da , in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc, con ogni Parte_1 consequenziale pronuncia;
B - Nel merito: respingere l'appello proposto da Parte_1
, in quanto infondato per i motivi esposti in narrativa, con ogni consequenziale
[...] pronuncia. Con vittoria di spese e di onorari dei due gradi di giudizio.”
P.G.: Visti gli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 1097/2023 pubblicata il 13.12.2023, il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e ha disposto Parte_1 CP_1
l'affidamento esclusivo delle figlie (nata il 19.9.2013) e (nata il Per_2 Per_1
17.4.2016) alla madre, con collocazione prevalente presso la medesima;
ha disciplinato in modo particolarmente dettagliato il diritto di visita del padre;
ha incaricato il servizio sociale di attività di sostegno e supporto nei confronti dei genitori e, se del caso, delle figlie;
ha posto a carico del padre di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, la somma mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha riconosciuto a favore del un assegno divorzile di € 200,00 CP_1 mensili.
Quanto all'affidamento delle minori, il primo giudice:
- ha osservato che dalla CTU disposta in corso di causa, a firma della dott.ssa
emerge che “i genitori concordano nel segnalare che tra loro Parte_2 non c'è possibilità di dialogo e comunicazione. In questo contesto, le minori diventano portatrici di continui messaggi e comunicazioni tra i genitori, rispetto alla loro stessa organizzazione e necessità, incastrandole in un vissuto di ansia e timore in un conflitto di lealtà genitoriale. Tale assetto, pertanto, non può che favorire l'aumentare di sofferenza generale per le minori, con rischi importanti rispetto all'evoluzione futura di disagi psico- relazionali”;
- ha considerato che la mancanza di comunicazioni di coordinamento e condivisione sussiste da ambo le parti e che, dunque, entrambi sono chiamati a modificare, nell'interesse delle figlie, il loro atteggiamento: la madre sembra voler attenuare
i conflitti, ma poi, in varie occasioni, elude il pieno diritto di visita e frequentazione del padre con le figlie, interferendo con una plurima programmazione di eventi, vacanze e incontri che coinvolgono le minori, nei periodi di spettanza del padre e tale comportamento non appare assolutamente proficuo per la riduzione del conflitto;
dal canto suo, il padre oppone costante resistenza alle attività materne ed è ostile ed accusatorio nei suoi confronti anche davanti alle minori, manifestando un comportamento assolutamente criticabile in termine di diminuzione del conflitto;
- ha richiamato nel dettaglio le valutazioni della CTU, valutando come opportuno
l'affidamento esclusivo alla madre, con collocazione prevalente presso la sua abitazione, risultando integrata un'ipotesi in cui l'affido condiviso ad entrambi i genitori rischierebbe di avere effetti pregiudizievoli per le figlie, considerate le maggiori e particolarmente gravi criticità emerse in relazione alla figura paterna nella sua relazione con le minori;
- ha ritenuto di ratificare, quanto al diritto di visita del padre, il dettagliato calendario predisposto dalla CTU, ritenendo che esso corrisponda all'interesse delle minori e a quello del genitore non affidatario, pur richiamando la madre a mostrare un atteggiamento collaborativo che consenta al padre di esercitare il proprio diritto alla bigenitorialità.
Quando ai profili di natura economica, il Tribunale ha ricostruito la situazione economica delle parti, sulla base delle indagini demandate alla Guardia di Finanza, nei termini che seguono: lavoratrice dipendente presso la Compagnia Alberghiera Excelsior Parte_1
S.r.l., negli anni 2019, 2020 e 2021 ha percepito redditi netti, rispettivamente pari a:
i) € 11.161,00 annui;
ii) € 11.211,00 annui;
iii) € 16.831,00 annui;
tali importi hanno trovato sostegno nella relazione della Guardia di Finanza. La signora è, poi, titolare di partecipazioni societarie: a) nella Benesole S.r.l. (avente ad oggetto 'gestione immobili'), di cui è amministratrice e unica detentrice del capitale, con un volume
d'affari che, nell'anno 2021, ammonta ad € 440.000,00;
b) nella Compagnia Alberghiera
Excelsior S.r.l. (avente ad oggetto 'esercizio in qualsiasi modo e forma dell'attività alberghiera'), di cui è titolare del 25% del capitale sociale e il cui volume d'affari, per
l'anno 2022, ammonta ad € 876.080,00. La è, inoltre, proprietaria Parte_1 dell'immobile che le è stato ceduto dal marito in sede di separazione, in Chianciano
Terme, via Sabatini, n. 7 e comproprietaria del veicolo targato FL376AN. Dalla relazione della Guardia di Finanza, emerge inoltre che “nei confronti di , mirate Parte_1 interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo, non hanno fatto emergere la presenza di contratti di locazione né la gratuita disponibilità di ulteriori immobili”. Quanto alle giacenze bancarie, la è stata titolare di due conti correnti presso Banca Parte_1
Mediolanum e di un conto corrente presso Unicredit, oltre che di un conto postale.
Presso Mediolanum ha ancora oggi delle gestioni di risparmio (TRADIZIONALI
, che è una Polizza Previdenziale Caso Morte;
Controparte_2 investimento assicurativo denominato LIFE FUND PIC BIS, avente un controvalore di €
71.443,42;
intestataria della quota del Fondo Comune d'Investimento denominato MED
FLEX STRATEG ACC, avente un controvalore di € 13.311,64;
unica intestataria della quota del Fondo Comune d'Investimento denominato MED FLEX STRATEG ACC, avente un controvalore di € 13.311,64;
intestataria delle quote del Fondo Comune
d'Investimento denominato PIC VERSAMENTO UNICO 0, avente un controvalore di €
2.762,31;
intestataria della quota del Fondo Comune d'Investimento denominato MED
STR GL MUL BO LA, avente un controvalore di € 2.762,31;
intestataria della quota del
Fondo vestimento denominato MED SVIL ITA LA PIR, avente un CP_3 controvalore di € 2.762,31);
presso Unicredit ha avuto un deposito titoli per un valore complessivo di € 63.068,160 e due CNP VITA del valore di € 39.054,46 ed € 12.390,47.
invece, è stato titolare di partita IVA con attività di “riparazione di CP_1 apparecchi elettrici per la casa”,