Corte d'Appello Milano, sentenza 11/02/2025, n. 974

CA Milano
Sentenza
11 febbraio 2025
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CA Milano
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 11/02/2025, n. 974
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 974
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

R.G.L 768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 768/2024 rgl avverso la sentenza n. 3379 del 2024 emessa dal
Tribunale di Milano (Atanasio) deciso il giorno 05 novembre 2024 e promosso da:
Telecom IA S.p.A. (TIM S.p.a.) (c.f. 00488410010), rappresentata e difesa dall'Avvocato Prof. Roberto Pessi (c.f. [...]– PEC: robertopessi@ordineavvocatiroma.org), dall'Avvocato Giuseppe Sigillò Massara (c.f.
[...]– PEC: giuseppesigillomassara@legalmail.it), dall'Avvocato
Raffaele Fabozzi (c.f. [...]- PEC: raffaelefabozzi@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avvocato Katia Ranalli (c.f.
[...]– PEC katiaranalli@legalmail.it), elettivamente domiciliata in
Milano, Corso Monforte n. 15 nello studio dei difensori – Appellante, contro
AN ER (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanna Fantini (c.f. [...]) e dall'Avvocato Ernesto
Maria Cirillo (c.f. [...]) elettivamente domiciliata in Milano, Viale
Bianca Maria n. 214 presso lo studio dell'Avvocato Giovanna Fantini che dichiara di pagina 1 di 17
voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo ernestomariacirillo@avvocatinapoli.legalmail.it fax: 0815640644 oppure giovanna.fantini@milano.pecavvocati.it ovvero fax n. 0276113811) - Appellata.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante Telecom IA S.p.A. (TIM S.p.a.) come da ricorso in appello datato 17 luglio 2024:”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 3379 depositata il 06/02/2024, RG.
204/2023 (ALL. 01) non notificata, emessa dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro –
Dott. Riccardo Atanasio, in funzione di Giudice del lavoro, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, rigettare le domande della ricorrente, odierna appellata, oggetto della presente impugnazione. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse sufficiente la dichiarazione confessoria resa in data 14.05.2024 dalla Sig.ra
AN VA nel giudizio recante RG 4516/2023, Tribunale di Milano, sezione lavoro, GdL Dr. Pazienza, definitivo con sentenza n. 3326/2024 nella quale a pag. 9 è riportata (autorizzando, se del caso, anche il deposito del verbale d'udienza del
14.05.2024), ci si riporta alle istanze tutte di cui al precedente grado di giudizio, chiedendo che venga ammessa l'istruttoria anche contraria, come già richiesta in primo grado (id est “prova testimoniale contraria sulle circostanze indicate da controparte (e ritenute rilevanti ai fini di causa) con gli stessi testi di parte avversa, nonché prova testimoniale diretta sulle circostanze capitolate ai punti da 1 a 10 delle premesse del presente atto, da intendersi ivi integralmente trascritte, depurate da giudizi e/o valutazioni e precedute dalla locuzione “vero è che”) con l'audizione, quindi, anche dei testi di parte avversa, per il periodo ASST, per i motivi di cui in narrativa, con autorizzazione all'intimazione diretta da parte della scrivente difesa, dei Sigg. ri Abbelli
NN IA e Orsolillo UG. In via ulteriormente subordinata, si chiede che la causa venga decisa sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui alla sentenza n.
3326/2024 Tribunale di Milano, sezione lavoro, GdL Dr. Pazienza, RG 4516/2023 e pagina 2 di 17 della Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, n. 1113 depositata il 16.02.2024, RG
420/2023 (trattandosi di identiche fattispecie) e allegate, rispettivamente, sub ALL. 07 e sub ALL. 11. Il tutto con il favore delle spese ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. di entrambi i gradi di giudizio per quanto anche in narrativa dedotto, che tenga in debita considerazione il comportamento avverso in fase di tentativo di conciliazione in primo grado (cfr. ALL. 03)”.
Per la parte appellata AN VA come da Memoria difensiva depositata in data 23 ottobre 2024:” la odierna appellata, come in atti rappresentata e difesa, nel riportarsi al ricorso introduttivo, alle istanze e conclusioni ivi formulate, conclude affinché questa Ecc.ma Corte di appello rigetti l'appello proposto dalla Telecom IA
s.p.a. confermando la gravata sentenza, con condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari. In via istruttoria ci si riporta alle istanze di cui al ricorso introduttivo che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3379 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità dell'inquadramento giuridico della ricorrente AN VA al sesto livello
C.C.N.L. SIP e ha condannato Telecom IA S.p.a. al riconoscimento, in favore della ricorrente, dell'inquadramento al quarto livello C.C.N.L. SIP a partire dal primo novembre 1993, poi livello F CCNL per le Aziende di Telecomunicazione 1996, attuale livello 6 CCNL 2000, con la sua assegnazione a mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l'A.S.S.T e ha condannato altresì Telecom S.p.a. al pagamento delle differenze retributive – non prescritte per prescrizione quinquennale alla data del 18.7.12 - da quantificarsi in separato giudizio.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in euro € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali con distrazione in favore dei procuratori della pagina 3 di 17
ricorrente Avvocato Giovanna Fantini e Avvocato Ernesto Maria Cirillo, dichiaratisi antistatari.
In motivazione il Tribunale di Milano ha ritenuto le tabelle di equiparazione previste dalla normativa di riferimento e applicate alla ricorrente - assunta con la qualifica di
Revisore amministrativo e inquadrata nel VI livello presso ASST quindi inquadrata, a seguito della privatizzazione realizzata con la legge 29 gennaio 1992 n. 58, al VI livello previsto dal C.C.N.L. S.I.P. poi inquadrata, dal mese di dicembre 2014, al V livello del
CCNL di riferimento – lesive dei diritti alla professionalità e all'inquadramento acquisiti dalla ricorrente stessa.
In particolare - applicando l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui il giudice, ravvisando il mancato rispetto dei criteri imposti dalla legge 58/92, può disapplicare le tabelle di equiparazione previste e precisando che la prosecuzione del rapporto di lavoro trova il proprio titolo direttamente nella legge e non nel contratto - il primo giudice ha ritenuto che il corretto inquadramento della ricorrente avrebbe dovuto avvenire nel IV livello retributivo SIP poi, in relazione ai successivi passaggi societari e di contrattazione collettiva, livello F profilo di specialista e livello VI CCNL aziende
TLC del 2000, per i quali sono richiesti i contenuti di professionalità e responsabilità equivalenti a quelli di cui alla VI categoria del CCNL ASST così come si evince dalla scale inquadramentale dei contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo e dal confronto tra le declaratorie contrattuali.
Ritenuto illegittimo l'inquadramento giuridico il Tribunale di Milano ha, quindi, condannato Telecom IA S.p.A. a riconoscere alla ricorrente i richiamati livelli contrattuali - con la sua assegnazione a mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l'A.S.S.T. - e a pagare alla ricorrente le differenze retributive, non prescritte per prescrizione quinquennale alla data del 18 luglio 2012, da quantificarsi in separato giudizio.
pagina 4 di 17
Avverso detta decisione ha interposto appello Telecom IA S.p.a. – Tim S.p.a. formulando tre motivi.
Con il primo motivo – così articolato:” A)Prescrizione. A1) Sulla prescrizione del diritto alla qualifica superiore: il presunto illecito permanente. A2) Sulla prescrizione delle differenze retributive” – preliminarmente deducendo che il primo giudice ha completamente omesso di pronunciarsi in tema di prescrizione, l'appellante, reiterando le eccezioni svolte in primo grado, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla qualifica superiore rivendicata e nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento delle correlate differenze retributive deducendo che, in virtù della vocatio in ius del marzo 2023, il primo giudice avrebbe dovuto accertare l'intervenuta prescrizione del diritto alla qualifica superiore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2946 e 2935 c.c., fino al marzo 2013 con conseguente riconoscimento del diritto alla qualifica, e conseguenti differenze retributive, da detta data essendo irrilevante, per il periodo antecedente alla sua entrata in vigore, il nuovo regime di sospensione della prescrizione previsto dalla c.d. legge
Fornero, come attualmente interpretato dalla Corte di Cassazione.
In particolare, in merito al diritto alla qualifica superiore, l'appellante ha dedotto che, come affermato dalla Corte di Cassazione, il regime normativo introdotto dalla c.d. legge Fornero può applicarsi solo ai diritti retributivi, i soli che godono della garanzia costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione, e non al diritto alla superiore qualifica e che, comunque, ove si volesse applicare la sospensione del termine anche ai diritti che non hanno la richiamata copertura costituzionale, al più si potrebbe arrivare a ritroso di 10 anni, partendo dal 2012.
Sul punto l'appellante – deducendo di avere applicato le tabelle di equiparazione ed evidenziato l'avanzamento di livello riconosciuto alla ricorrente nel corso del tempo – ha censurato la configurabilità della condotta datoriale come illecito permanente atteso che la permanenza della situazione di fatto non sussiste “visto che ciò che è permanente pagina 5 di 17 è ciò che non è mai stato oggetto di adempimento, il che, nel caso, non è affatto accaduto”.
In merito al diritto al pagamento delle differenze retributive - premesso che si può parlare di differenze retributive solo se esiste un diritto alla qualifica superiore -
l'appellante ha
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