Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/10/2024, n. 1219

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/10/2024, n. 1219
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 1219
Data del deposito : 3 ottobre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 163/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza dell'8.5.2024 e vertente
TRA
DI IL NO rappresentato e difeso dall'avv. Dario Bini del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara alla Via G. D'Annunzio n. 69 giusta procura alle liti da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
IMMOBILIARE ABRUZZESE S.A.S. DI RI VA & C., con sede in Montesilvano
(PE), con domicilio eletto in Pescara alla Via Mazzini 3 presso lo studio dell'avv. Maurizio Piscione che la difende in virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 43/2023 pubblicata l'11.1.2023, repert. n. 81/2023 del 12.1.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 43/2023 del Tribunale di
Pescara resa a verbale di udienza dell'11/01/2023 ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il medesimo
11/01/2023 nel procedimento rubricato al n. 4467/2020 R.G. ed in accoglimento dei motivi di gravame gradatamente declinati nella narrativa che precede e delle pedisseque proposte di riforma, nonché per le ragioni rassegnate in primo grado, rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1568/2020 confermandolo integralmente, con condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio>>
Appellata
<< … sia respinto il gravame avverso la sentenza n. 1631/2015 del Tribunale di Pescara, e per
l'effetto confermata l'impugnata decisione con condanna dell'appellante alle spese e competenze di questo grado di giudizio da liquidare con distrazione al procuratore antistatario e l'ulteriore condanna ex art. 96 cpc>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata, il Tribunale di Pescara, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Immobiliare Abruzzese s.a.s. di OL AN & c. (di seguito per brevità Immobiliare
Abruzzese), revocava il decreto ingiuntivo n. 1568/2020 – emesso il 26.11.2020 su ricorso di GI
Di OL il quale aveva dedotto di essere creditore della società in forza di scrittura privata del
27.2.1996 – con cui era stato ingiunto alla Immobiliare Abruzzese il pagamento della somma di
€ 133.333,33 in favore di GI Di OL.
Le ragioni della decisione desumibili dalla motivazione, sono consistite, in estrema sintesi, nella ritenuta fondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione processuale passiva della Immobiliare
Abruzzese, estranea alla suddetta scrittura privata stipulata da AN OL e GI Di OL.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello GI Di OL.
Si espongono di seguito i motivi posti a fondamento del gravame.
2.1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2256, 2266 e 2318 c.c., dell'art. 1362 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c..
La motivazione della sentenza appellata è affetta da un macroscopico errore consistito nell'aver ritenuto che il ricorso monitorio fosse fondato sull'obbligo assunto personalmente da AN OL con la scrittura privata del 27.2.1996 di corrispondere al Di OL il 33% del netto ricavato in caso fosse ceduto in tutto o in parte il patrimonio sociale della Immobiliare Abruzzese, mentre il ricorso era fondava sull'obbligo assunto dalla società di cui la OL era ed è legale rappresentante.
Ciò, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure – il quale equiparava l'atto notarile di cessione delle quote dalla OL al Di OL e la coeva scrittura privata sopraccitata senza considerare che la OL prima, durante e dopo la cessione era rimasta la l.r. e socia accomandataria della Immobiliare Abruzzese –, si evince dal testo della predetta scrittura privata ove, nella prima parte, è scritto che <La signora OL AN … si impegna a retrocedere … la quota sociale” e che “le relative spese e imposte dirette ed indirette a carico della signora OL AN” sarebbero state sopportate dal Di OL o da sua moglie>>, mentre nella seconda parte, impersonalmente che <Nel caso di cessione di tutte le quote o di parte o tutto il patrimonio sociale al Signor di OL GI o successori mortis causa spetterà il 33% (trentatré per cento) del netto ricavo>>.
E' chiaro allora che, se alla OL fosse stato richiesto di retrocedere la quota, era lei in prima persona ad esservi obbligata;
diversamente, se la società avesse alienato parte del proprio “patrimonio sociale”, sarebbe stata la società a dover liquidare il 33% del ricavato netto al Di OL.
Peraltro, la vicenda negoziale nel suo complesso faceva chiaramente emergere la simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote. Infatti, con la scrittura scrittura privata siglata lo stesso giorno dell'atto di cessione delle quote, il 27.2.1996, la OL, la quale aveva appena acquistato le quote del Di OL, si era obbligata a retrocedergliele a semplice richiesta, con attribuzione al medesimo Di OL GI (formalmente socio estromesso e dichiaratamente soddisfatto del corrispettivo versatogli) del diritto ad ottenere anche una quota del futuro ricavato della vendita di parte o tutto il patrimonio sociale o anche di quello della cessione delle quote sociali: diritto, questo, del tutto incompatibile con la qualità di cedente/ex socio, il quale, a rigore, una volta incassato il controvalore della quota, non avrebbe dovuto vantare più alcun credito rispetto al patrimonio sociale
o sulle quote sociali stesse. Inoltre, mentre nell'atto notarile è riportato che la cessione è effettuata per il corrispettivo di £ 66.000.000 che la parte cedente (il Di OL) dichiara d'aver ricevuto dalla parte cessionaria (la OL) nella scrittura privata, costituente una controdichiarazione, la
OL AN si obbligava “a retrocedere al Di OL GI o alla di lui moglie Di LU
RO e a richiesta di questi, la quota sociale oggetto del detto atto di cessione, senza nulla pretendere” e, dunque, rinunciando a vedersi rimborsato il corrispettivo di 66.000.000 di lire asseritamente versato il giorno stesso, così dichiarando il vero e, cioè, di non averlo incassato affatto.
Si è trattato, in buona sostanza, di una intestazione fittizia di quote sociali (il Di OL all'epoca aveva debiti per via di un'altra società di cui era titolare), altrimenti l'operazione non troverebbe la minima spiegazione.
Dunque, in buona sostanza, con la predetta scrittura privata si manteneva fermo il diritto del socio accomandante, GI Di OL, di vedersi liquidati gli utili che fossero derivati dalla eventuale vendita del patrimonio sociale, di talché legittimata passiva dell'obbligazione non poteva che essere la società ingiunta, in base al principio che è la società ad essere titolare dell'obbligo di distribuire gli utili prodotti dall'impresa.
Né può affermarsi che, in ogni caso, la questione rileverebbe nei confronti della persona fisica
AN OL anziché della società in quanto così si trascura il duplice ruolo assunto nella scrittura privata dalla RI (cessionaria delle quote sociali e l.r. della società) e la circostanza che la vendita del patrimonio sociale non avrebbe che potuto portare nelle casse della sola società il prezzo ricevuto
e soltanto da queste sarebbe potuto pervenire il “netto ricavo” destinato pro quota al Di OL: ceduto in permuta nel precedente 2002 un terreno di proprietà della Immobiliare Abruzzese sito in
Montesilvano alla Via Inghilterra, la medesima società aveva trasferito al Di OL (e per lui al figlio NG) la proprietà di un appartamento ivi realizzato dal costruttore permutante;
ciò secondo quanto previsto in una scrittura privata, mai contestata, del 4.3.2002 ove, tra
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