Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 3956
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 29/10/2024- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1101 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv. Domenico Puca e De Parte_1
Angelis Maria, presso i quali elettivamente domicilia in Ischia (NA), via Fasolara n.4
APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dall'avv. Angelo Dalla Montà, Controparte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Francesco Cilea n.265/b
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/4/24 la ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.1979/24, pronunciata dal Tribunale di Napoli il 14/3/24, con la quale era stata condannata al pagamento in favore di di euro 9.615,10 a titolo di Controparte_1 differenze retributive e TFR, oltre gli accessori di legge, in relazione al rapporto di lavoro domestico svoltosi alle sue dipendenze.
L'appellante censurava la decisione sotto vari profili chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto integrale della domanda di primo grado o, in subordine, l'accoglimento per quanto di ragione.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del gravame per le ragioni indicate in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note delle parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Il primo motivo di censura attiene alla durata del rapporto di lavoro dipendente intercorso tra le parti in causa, che, a dire dell'impugnante, era decorso da agosto 2020 e non dalla data antecedente dell'8 maggio 2020, risultante dal modello unilav.
La censura è infondata.
Ed invero, a fronte della prova documentale dell'inizio del rapporto di lavoro a maggio 2020, sarebbe stato onere della parte datoriale, odierna impugnante, dimostrare che lo stesso era effettivamente iniziato solo ad agosto 2020, prova che non è stata minimamente fornita;
correttamente, pertanto, il primo giudice ha considerato la data risultante dai documenti in atti, coincidente con quella indicata nei conteggi attorei.
Non è invece in contestazione la data di cessazione del rapporto in esame che risale all'11/2/22 in seguito alle dimissioni per giusta causa del lavoratore (cfr in atti la lettera di dimissioni).
Le ulteriori censure dell'impugnante riguardano l'orario di lavoro osservato e le mansioni svolte che erano oggetto di contestazione tra le parti come risulta in atti.
Il Tribunale ha ritenuto che le mansioni espletate per l'intero periodo di causa fossero quelle di assistenza a persone non autosufficienti (prima al coniuge