Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2024, n. 1278

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2024, n. 1278
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1278
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo

Rg 253-2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
sezione delle persone, dei minori e della famiglia
composta dai seguenti magistrati:
dott. F LI Presidente
dott.ssa A M P Consigliere
dott.ssa S C Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in di appello rg 253-2023 iscritto a ruolo il 30.01.2023
da
, nata a Grosio (SO) il 18/03/1970 (c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente ad Inzago (MI) Via Don Luigi Sturzo n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. A D
M (c.f.: ) e con lui elettivamente domiciliata a Milano Via Bianca CodiceFiscale_2
M n. 24 presso lo studio dell'Avv. M P, giusta procura alle liti rilasciata in atti
APPELLANTE
nei confronti di
, c.f. , nato a Milano (MI), il 23 settembre 1962, Controparte_1 C.F._3 residente a 20065 Inzago (MI), in via G. Boccaccio n.15, rappresentato e difeso dall'avv. M
L Z, c.f. , del Foro di Milano, presso lo studio della quale a 20064 C.F._4
Gorgonzola (MI), in via Serbelloni n.7/9, è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
APPELLATO
con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1


Rg 253-2023
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5715-2022 del Tribunale di Milano , pubblicata in data
29.06.2022 resa all'esito del procedimento civile n. rg 54428- 2018 di separazione giudiziale .
CONCLUSIONI PER APPELLANTE
“Piaccia all'On.le Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e produzione, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto:

1. In via preliminare, ammettere le prove testimoniali articolate in primo grado dall'appellante
, come già richieste analiticamente nella narrativa del presente atto – attraverso i Parte_1 capitoli di prova riportati nel “foglio di precisazione delle conclusioni” depositato il 14/03/2022 – e, per l'effetto, disporre per il loro espletamento con i testi già indicati;

2. In via principale, e nel merito, annullare e/o riformare la sentenza n. 5715/2022 del Tribunale di
Milano, emessa il 15/06/2022 e pubblicata il 29/06/2022, limitatamente alla parte in cui è stata respinta la domanda di addebito della separazione a carico del resistente ed assegnata la casa coniugale in favore dello stesso, nonché ai capi della sentenza in cui è stato rideterminato in €. 500,00 mensili il contributo per il mantenimento della moglie e posto a carico di quest'ultima la quota di 2/3 delle spese processuali, come liquidate in dispositivo, per i motivi tutti di cui in narrativa, adottando ogni consequenziale pronuncia e, per l'effetto, accogliere le relative domande proposte dalla sig.ra attraverso il presente atto nonché le “conclusioni” precisate Parte_1 dalla stessa ricorrente/appellante nel giudizio di prime con il “foglio di precisazione delle conclusioni” depositato il 14/03/2022, qui da intendersi per integralmente riproposte e trascritte.

3. In ogni caso, rigettare ogni avversa domanda, eccezione e produzione, con vittoria di spese e compensi professionali di causa del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario, ivi inclusa la condanna della parte appellata alla refusione delle somme eventualmente corrisposte dall'appellante sig.ra per le spese processuali liquidate in Pt_1 primo grado, in ipotesi di anticipata esecuzione della sentenza impugnata;

4. In via subordinata, in caso di accoglimento parziale delle istanze proposte con il presente atto, disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti”. In via istruttoria: Si chiede, sin d'ora, che l'adita Corte di Appello voglia ammettere le prove testimoniali innanzi richieste, non ammesse dal Giudice di prime cure, così come articolate attraverso i capitoli di prova nn. 18, 42 e
43 trascritti nel “foglio di precisazione delle conclusioni” depositato in telematico con i testi ivi indicati, da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti.
CONCLUSIONI PER APPELLATO
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO (A) rigettare l'appello proposto dalla signora , Parte_1 confermando la sentenza n.5715/2022, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione IX civile, il 15 giugno 2022 e pubblicata il 29 giugno 2022, nel giudizio di separazione personale dei coniugi avente n. di R.G. 54428/2018;
(B) respingere, con la migliore formula, le domande svolte dall'appellante contro il signor , per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
(II) IN VIA GRADATA SUBORDINATA SEMPRE DI MERITO, e nel denegato caso in cui l'adita Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello principale proposto dalla signora , Parte_1
2
Rg 253-2023
dovesse annullare e/o riformare il capo della sentenza n.5715/2022, emessa dal Tribunale di
Milano, Sezione IX civile, il 15 giugno 2022 e pubblicata il 29 giugno 2022, nel giudizio di separazione personale dei coniugi avente n. di R.G. 54428/2018, relativo all'assegnazione della casa coniugale di Inzago (MI), via G. Boccaccio n.15, con i relativi arredi, al signor CP_1
: (C) annullare e/o riformare la sentenza n.5715/2022, emessa dal Tribunale di Milano, nel
[...] giudizio di separazione personale dei coniugi avente n. di R.G. 54428/2018, limitatamente alla parte in cui ridetermina nell'importo di Euro 500,00 mensili il contributo a carico del signor
per il mantenimento della moglie e, per l'effetto, (D) dichiarare Controparte_1 Parte_1 che nulla deve versare il signor a titolo di mantenimento e/o di contributo per il Controparte_1 mantenimento della moglie, signora , e conseguentemente revocare l'obbligo a Parte_1 carico del signor di contribuire al mantenimento della moglie, signora Controparte_1 Parte_1
[...]
(III) IN VIA ISTRUTTORIA in quanto non ammesso dal giudice di primae curae, - quanto alla responsabilità della rottura del rapporto coniugale, salve le contestazioni ed i disconoscimenti fino ad oggi operati, e senza accettare l'inversione dell'onere della prova: (i) ammettersi prova per interrogatorio formale della ricorrente e prova testimoniale di e di CP_2 Tes_1
sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il giorno del matrimonio dei signori
[...] CP_1
e , avvenuto il 28 aprile 1990, la vettura su cui viaggiavano gli sposi era
[...] Parte_1 condotta dal signor ? 2) Vero che una domenica mattina del mese di settembre del CP_2
1990, il signor , insospettitosi dell'uscita da casa della moglie, girando nei Controparte_1 dintorni, trovò la moglie in un parcheggio ubicato a Bettola di Pozzo d'Adda (MI), all'interno della propria autovettura in compagnia di un loro amico comune, tale signor ? 3) Vero che, CP_2 dopo qualche giorno dall'episodio di quella domenica mattina del mese di settembre 1990, la signora lasciò la casa coniugale e andò a convivere con il signor a Parte_1 CP_2
Treviglio (BG)? 4) Vero che, la signora , dopo circa sette mesi da quando si era Parte_1 trasferita a vivere con il signor , nel mese di aprile 1991 rientrò nella casa coniugale CP_2 per una settimana, per poi riandare a convivere con il signor ? 5) Vero che una CP_2 mattina di fine agosto 1991, la signora si presentò davanti al luogo di lavoro del Parte_1 signor , all'epoca sito a Masate (MI), ed il signor , accortosi della Controparte_1 Controparte_1 sua presenza, venne da lei? 6) Vero che fu in quell'occasione che la signora disse Parte_1 al signor che la relazione con il signor andava male e che, se egli Controparte_1 CP_2 fosse stato disponibile, ella era pronta a tornare nella casa coniugale? 7) Vero che, rientrata a vivere presso la casa coniugale con il signor nel mese di settembre 1991, la Controparte_1 signora di lì a poco dovette affrontare un procedimento penale, instauratosi a Parte_1 seguito della denuncia-querela del signor , che la accusava di avergli sottratto la sua CP_2 carta bancomat? 8) Vero che, durante il periodo in cui la signora dovette Parte_1 affrontare il procedimento penale, instauratosi nei suoi confronti a seguito della denuncia-querela del signor , tra la fine del 1991 ed il 1992, il signor si recava, insieme CP_2 Controparte_1 alla moglie, ai colloqui con l'avvocato che assisteva quest'ultima, presso il suo studio legale di Saronno, ed all'udienza che si tenne presso il Tribunale di Treviglio? (ii) ammettersi prova per interrogatorio formale della ricorrente e prova testimoniale di e di Testimone_2 Tes_3
sui seguenti capitoli di prova: 9) Vero che da settembre 1991 e fino al mese di aprile 2017 i
[...] coniugi hanno sempre dormito nello stesso letto? 10) Vero che il telefono cellulare del signor
, fino ai mesi di febbraio/marzo 2017, è sempre stato privo di password e Controparte_1
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accessibile a tutti i membri della sua famiglia? 11) Vero che, fino ai mesi di febbraio /marzo 2017, il signor , quando rientrava dal lavoro, lasciava il telefono cellulare nel salotto di Controparte_1 casa, per riprenderlo la mattina successiva quando usciva per andare a lavorare? 12) Vero che nel mese di febbraio 2017 la signora chiedeva al figlio di pagare la Parte_1 Testimone_2 somma di Euro 26.300,00 (ventiseimilatrecento) all'autoconcessionario Controparte_3 presso cui ella aveva acquistato l'autovettura Mini Country, promettendogli che gli avrebbe restituito tale importo? 13) Vero che in quel momento il signor disponeva di Testimone_2 un'ingente somma ricevuta dalla Compagnia di Assicurazione, quale risarcimento dei danni subiti
a seguito di un sinistro stradale occorsogli nel 2015? 16) Vero che la signora il Parte_1
05 marzo 2018 lasciò l'abitazione coniugale, senza farvi più ritorno? 17) Vero che Tes_2
il 31 marzo 2015, rimaneva coinvolto in un incidente stradale che lo costringeva a due
[...] ospedalizzazioni fino al mese di giugno 2015? 18) Vero che durante i ricoveri in ospedale di
, avvenuti tra il mese di aprile 2015 e giugno 2015, il padre gli faceva visita tutti i Testimone_2 giorni, anticipando l'orario di uscita dal posto di lavoro? 19) Vero che nel periodo intercorrente tra giugno/luglio 2015 era accompagnato alle sedute
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