Corte d'Appello Milano, sentenza 18/01/2024, n. 149
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Testo completo
N. R.G. 1459/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. M C CI Presidente
Dott. E M GLI Consigliere
Dott. A F PA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA LUCA 12 88064 CHIARAVALLE presso lo studio dell'avv. PONTEDURO
SPARTACO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
VOCI ANNA MARIA ( ) VIA ALESSI 3 88069 SQUILLACE;C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._3
PIAZZA LIBERTA', 6 22070 APPIANO presso lo studio dell'avv. ALFIERI CP_2
CHIARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
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APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma totale dell'impugnata Sentenza n.1183/2022 pubblicata il 17.11.2022, resa dal Tribunale di Como (dr. Lorenzo Azzi) all'esito del giudizio RG n. 2193/2021, ogni contraria domanda istanza, eccezione, deduzione e produzione disattesa e reietta, previa ogni necessaria provvidenza, declaratoria ed accertamento, così giudicare:
A) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata per tutti motivi meglio dedotti nel presente atto;B) nel merito, accogliere l'appello che con il presente atto si propone e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata Sentenza: 1) - in via pregiudiziale e preliminare in accoglimento del I° motivo di appello riformare la Sentenza appellata e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 311/2021 per improponibilità e improcedibilità dell'azione o comunque per intervenuta autorità di giudicato per come argomentato in tutti gli atti di causa.
2) - sempre in via preliminare in accoglimento del III° motivo di appello, riformare la Sentenza appellata e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 311/2021, emesso dal Tribunale di Como, nell'ambito del procedimento R.G. n.
416/2021 per intervenuta Prescrizione ex art. 2946 c.c.
3) – in via principale in accoglimento del IV° motivo di appello, previa riforma della Sentenza appellata, revocare, annullare, dichiarare nullo e inesistente il D.I. n. 311/2021 per carenza dei presupposti previsti dalla legge e sempre nel merito per tutti i motivi di cui in narrativa del presente atto in particolare perché provato che i proventi dei titoli sono stati impiegati nell'interesse della famiglia in particolare nella ristrutturazione di cespiti immobiliari che sono stati oggetto, successivamente, di divisione tra gli ex coniugi.
4) - In via riconvenzionale e nel merito in accoglimento del II° motivo di appello, previa riforma della Sentenza gravata, revocare, annullare, dichiarare nullo e inesistente il D.I. n. 311/2021 e condannare l'odierna opposta, sig.ra , al pagamento in favore del della somma limitata CP_1 Parte_1 ad € 50.000,00 e/o in quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;C) In subordine
- 5) sempre in via riconvenzionale e sempre in accoglimento del II° motivo di appello, condannare la sig.ra a corrispondere al la residua somma pari ad € 38.303,11 quale differenza tra CP_1 Parte_1 quanto dovuto dalla stessa a titolo di passività € 59.818,61 e quanto vantato con il D. I. oggi opposto depurato dall'importo impiegato per l'acquisto dell'autovettura pari ad € 21.515,50 salvo e. e o. .
- 6) In via ulteriore gradata, in accoglimento del II° e IV° motivo di appello, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di tutti gli altri motivi, si chiede, previa riforma della sentenza appellata, la parziale revoca del D.I. n. 311/2021 nei limiti dell'importo quale differenza tra quanto riconosciuto nel D.I. opposto (pari ad € 41.815,50) sottratta la somma di € 20.300,00 (acquisto auto) per un totale netto pari ad € 21.515,50;
-in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori costituiti ex art.93 c.p.c. che si dichiarano antistatari.
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In via istruttoria, in accogliento del IV motivo del presente appello si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nel primo grado del giudizio per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Per CP_1
in via preliminare: DICHIARARE INAMMISSIBILE l'appello proposto dal Sig. per le ragione esposte nella Parte_1 comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;in via principale e nel merito: RIGETTARE l'appello proposto dal Sig. ed ogni avversa eccezione, domanda, anche Parte_1 in via riconvenzionale, opposizione e conclusione, sì come meglio esposto nella narrativa del presente atto, nonché per infondatezza in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, ASSOLVERE la signora CP_1 da tutte le domande;CONFERMARE ad ogni effetto giuridico la sentenza del Tribunale di
[...]
Como n. 1183/2022 pubblicata in data 17.11.2022, e, per l'effetto, CONDANNARE il Signor
[...]
al pagamento in favore della signora della somma per sorte capitale di € Parte_1 CP_1
41.815,50=,ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà provata ed accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo effettivo e alle spese legali d'ingiunzione liquidate in complessive € 1.896,00=, di cui € 1.400,00= per compensi da maggiorarsi del rimborso forfettario per spese generali ex art. 15 D.M. 55/2014, rifusi I.V.A. e C.p.a.. CONDANNARE l'attore opponente alla rifusione integrale delle spese legali del presente giudizio, riconosciuto il rimborso forfettario per spese generali ex art. 15 D.M. 55/2014, rifusi I.V.A. e C.P.A.”, oltre a quelle del giudizio di primo grado come quantificate in sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: si intendono qui integralmente richiamate e trascritte le osservazioni svolte nel giudizio di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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