Corte d'Appello Torino, sentenza 11/11/2024, n. 917
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Testo completo
N. 987/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere rel. dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 987/2024 promossa da:
EDERA SECONDA S.S. (C.F. 90014050042), rappresentata e difesa dagli avv. FRUS GIORGIO,
FRUS MARCO, BECHIS CLAUDIO e RUSSO MARCO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.SO RE UMBERTO, 8 10121 TORINO parte reclamante contro
IG IZ (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
STROPPIANA SILVANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CERRATO, 1
12051 ALBA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE COMETT SRL (C.F. 05793740019), in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Gramaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Alba - Corso Michele Coppino n. 9 parti reclamate
e nei confronti di
pagina 1 di 11 LL AT SRL (C.F. 09192700012), in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Gramaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alba – Corso Michele
Coppino n. 9
parte interveniente
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso introduttivo del procedimento in epigrafe per i motivi esposti nel presente reclamo e, per l'effetto, revocare la Sentenza impugnata e, con essa, la liquidazione giudiziale di ET S.r.l.;
- con condanna del sig. RI IG a rifondere a ET S.r.l. e a ED CO s.s. le spese del primo e del secondo grado del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15% ex art. 2, co.2,
d.m. n. 55/2014, CPA, IVA, e spese successive occorrende”
Per parte reclamata Liquidazione giudiziale ET srl:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingere il reclamo ex art. 51 C.C.I.I. in quanto infondato, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Asti n. 39/2024 depositata il 11 luglio 2024.
Con il favore delle spese e competenze del giudizio di reclamo.”
Per parte reclamata IG RI:
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta;
-disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
-previa, e con, ogni pronuncia, accertamento e decisione del caso e di legge;
-previa ammissione, senza inversione dell'onere, dei mezzi istruttori tutti dedotti e deducendi, del caso
e di legge, con riserva di dedurre, produrre, indicare testi in materia diretta e contraria, e con termine per ciò fare;
con ogni altra riserva e salvezza del caso e di legge;
-per le ragioni e causali tutte di cui in atti;
-dichiarare inammissibile e/o respingere il reclamo, confermando integralmente la Sentenza del
Tribunale di Asti n. 39/2024 dep. il 11/07/2024;
-assolvere il convenuto da ogni avversaria domanda;
pagina 2 di 11 -con vittoria di spese ed onorari tutti, I.V.A. e C.P.A. rifuse, e sentenza esecutiva”
Per parte interveniente:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingere il reclamo ex art. 51 C.C.I.I. in quanto infondato, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Asti n. 39/2024 depositata il 11 luglio 2024.
Con il favore delle spese e competenze del giudizio di reclamo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale Civile di Asti il 14.06.2024 la società
COMETT s.r.1., in persona dell'amministratore unico IG RI, chiedeva dichiararsi
l'apertura della liquidazione giudiziale della ET s.r.l. ritenendo sussistenti i presupposti dell'art.
121 CCII.
ED CO s.s., quale socia della ET al 49%, si costituiva in data 08.07.2024 e chiedeva il rigetto della domanda sostenendo – per quanto qui ancora interessa - l'inammissibilità dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale perché proposta dal suo amministratore, soggetto ritenuto privo di legittimazione in tal senso.
All'udienza dell'8 luglio 2024 compariva il difensore del ME LA, socio della ET al 51%, il quale dichiarava che il giudice delegato del ME aveva autorizzato il curatore ad aderire alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
II
Con sentenza n. 39/2024 del 10.07.2024, depositata l'11.07.2024 il Tribunale di Asti dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di ET s.r.l. ritenendo sussistere sia la legittimazione dell'amministratore a proporre ricorso per l'apertura della dichiarazione giudiziale sia i presupposti per la liquidazione, ossia la presenza di debiti scaduti superiore a € 30.000,00 e lo stato di insolvenza della società.
Con particolare riferimento alla legittimazione dell'amministratore, il Tribunale sosteneva che:
-il consolidato orientamento della Corte di cassazione formatosi nella vigenza della Legge
Fallimentare, che legittimava l'amministratore a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento della società pur in assenza dell'approvazione dell'assemblea (Cass. 19983/2009 e Cass. n.
10523/2019), era applicabile anche al nuovo Codice della Crisi d'impresa: l'art. 6 LF., difatti, è stato ripreso in maniera speculare dall'art. 37 CCII;
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-secondo il suddetto orientamento l'amministratore, in quanto legale rappresentante della società, è destinatario del potere - dovere di richiedere il fallimento della società stessa, dichiarazione che non consiste in un atto negoziale ma in una dichiarazione di scienza la quale, se omessa, è sanzionata anche penalmente;
- né sono previste norme che, in deroga ai principi generali sull'amministrazione e rappresentanza delle persone giuridiche, richiedano l'approvazione dell'assemblea per l'apertura della dichiarazione giudiziale;
- le ulteriori doglianze di ED CO, relative alla condotta negligente dell'amministratore, erano eccentriche rispetto alla decisione che il tribunale era chiamato ad assumere;
l'azione di responsabilità dell'amministratore per mala gestio, esperita da ED CO, era stata proposta dopo
l'instaurazione del presente procedimento e l'eventuale revoca dell'amministratore non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva;
- l'ulteriore eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa di ED era proposta in modo generico;
- lo stato d'insolvenza della società risultava dalle dichiarazioni ampiamente ammissive formulate dalla stessa nell'istanza di apertura della liquidazione e nella documentazione agli atti.
III
A. Con ricorso del 13.08.2024 ED CO s.s. proponeva reclamo avverso la sentenza sostenendo, con unico motivo, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per carenza della legittimazione ad agire dell'amministratore. Deduceva la reclamante:
- l'art. 37 CCII stabilisce che legittimato a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale è il debitore, con ciò intendendo la società e non certo il suo amministratore, che non è tenuto a rispondere in proprio delle obbligazioni dell'ente che gestisce: coerentemente, l'art. 265, secondo comma, del codice della crisi dell'impresa, a differenza del precedente art. 37, stabilisce che la proposta e le condizioni del concordato sono deliberate dagli amministratori;
- la legittimazione dell'assemblea risulta dall'art. 2479, secondo comma, nn. 4 e 5, cod. civ., in quanto la liquidazione giudiziale interrompe di norma l'attività caratteristica dell'impresa e preclude il perseguimento del suo oggetto sociale;
inoltre, in base all'art. 2484, primo comma, n. 7 cod. civ.
(norma che non esisteva al momento delle pronunce della cassazione richiamate dal tribunale, in quanto introdotta dal codice della crisi), l'apertura della liquidazione determina lo scioglimento della società;
- l'iniziativa del IG non poteva essere sanata successivamente dall'adesione di LA s.r.l., socia di ET al 51%, perché l'art. 12 dello Statuto della società prevede che, per le decisioni che
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comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, è necessario il voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno il 60% del capitale sociale;
- per evitare responsabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere rel. dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 987/2024 promossa da:
EDERA SECONDA S.S. (C.F. 90014050042), rappresentata e difesa dagli avv. FRUS GIORGIO,
FRUS MARCO, BECHIS CLAUDIO e RUSSO MARCO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.SO RE UMBERTO, 8 10121 TORINO parte reclamante contro
IG IZ (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
STROPPIANA SILVANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CERRATO, 1
12051 ALBA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE COMETT SRL (C.F. 05793740019), in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Gramaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Alba - Corso Michele Coppino n. 9 parti reclamate
e nei confronti di
pagina 1 di 11 LL AT SRL (C.F. 09192700012), in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Gramaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alba – Corso Michele
Coppino n. 9
parte interveniente
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso introduttivo del procedimento in epigrafe per i motivi esposti nel presente reclamo e, per l'effetto, revocare la Sentenza impugnata e, con essa, la liquidazione giudiziale di ET S.r.l.;
- con condanna del sig. RI IG a rifondere a ET S.r.l. e a ED CO s.s. le spese del primo e del secondo grado del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15% ex art. 2, co.2,
d.m. n. 55/2014, CPA, IVA, e spese successive occorrende”
Per parte reclamata Liquidazione giudiziale ET srl:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingere il reclamo ex art. 51 C.C.I.I. in quanto infondato, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Asti n. 39/2024 depositata il 11 luglio 2024.
Con il favore delle spese e competenze del giudizio di reclamo.”
Per parte reclamata IG RI:
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta;
-disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
-previa, e con, ogni pronuncia, accertamento e decisione del caso e di legge;
-previa ammissione, senza inversione dell'onere, dei mezzi istruttori tutti dedotti e deducendi, del caso
e di legge, con riserva di dedurre, produrre, indicare testi in materia diretta e contraria, e con termine per ciò fare;
con ogni altra riserva e salvezza del caso e di legge;
-per le ragioni e causali tutte di cui in atti;
-dichiarare inammissibile e/o respingere il reclamo, confermando integralmente la Sentenza del
Tribunale di Asti n. 39/2024 dep. il 11/07/2024;
-assolvere il convenuto da ogni avversaria domanda;
pagina 2 di 11 -con vittoria di spese ed onorari tutti, I.V.A. e C.P.A. rifuse, e sentenza esecutiva”
Per parte interveniente:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingere il reclamo ex art. 51 C.C.I.I. in quanto infondato, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Asti n. 39/2024 depositata il 11 luglio 2024.
Con il favore delle spese e competenze del giudizio di reclamo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale Civile di Asti il 14.06.2024 la società
COMETT s.r.1., in persona dell'amministratore unico IG RI, chiedeva dichiararsi
l'apertura della liquidazione giudiziale della ET s.r.l. ritenendo sussistenti i presupposti dell'art.
121 CCII.
ED CO s.s., quale socia della ET al 49%, si costituiva in data 08.07.2024 e chiedeva il rigetto della domanda sostenendo – per quanto qui ancora interessa - l'inammissibilità dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale perché proposta dal suo amministratore, soggetto ritenuto privo di legittimazione in tal senso.
All'udienza dell'8 luglio 2024 compariva il difensore del ME LA, socio della ET al 51%, il quale dichiarava che il giudice delegato del ME aveva autorizzato il curatore ad aderire alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
II
Con sentenza n. 39/2024 del 10.07.2024, depositata l'11.07.2024 il Tribunale di Asti dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di ET s.r.l. ritenendo sussistere sia la legittimazione dell'amministratore a proporre ricorso per l'apertura della dichiarazione giudiziale sia i presupposti per la liquidazione, ossia la presenza di debiti scaduti superiore a € 30.000,00 e lo stato di insolvenza della società.
Con particolare riferimento alla legittimazione dell'amministratore, il Tribunale sosteneva che:
-il consolidato orientamento della Corte di cassazione formatosi nella vigenza della Legge
Fallimentare, che legittimava l'amministratore a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento della società pur in assenza dell'approvazione dell'assemblea (Cass. 19983/2009 e Cass. n.
10523/2019), era applicabile anche al nuovo Codice della Crisi d'impresa: l'art. 6 LF., difatti, è stato ripreso in maniera speculare dall'art. 37 CCII;
pagina 3 di 11
-secondo il suddetto orientamento l'amministratore, in quanto legale rappresentante della società, è destinatario del potere - dovere di richiedere il fallimento della società stessa, dichiarazione che non consiste in un atto negoziale ma in una dichiarazione di scienza la quale, se omessa, è sanzionata anche penalmente;
- né sono previste norme che, in deroga ai principi generali sull'amministrazione e rappresentanza delle persone giuridiche, richiedano l'approvazione dell'assemblea per l'apertura della dichiarazione giudiziale;
- le ulteriori doglianze di ED CO, relative alla condotta negligente dell'amministratore, erano eccentriche rispetto alla decisione che il tribunale era chiamato ad assumere;
l'azione di responsabilità dell'amministratore per mala gestio, esperita da ED CO, era stata proposta dopo
l'instaurazione del presente procedimento e l'eventuale revoca dell'amministratore non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva;
- l'ulteriore eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa di ED era proposta in modo generico;
- lo stato d'insolvenza della società risultava dalle dichiarazioni ampiamente ammissive formulate dalla stessa nell'istanza di apertura della liquidazione e nella documentazione agli atti.
III
A. Con ricorso del 13.08.2024 ED CO s.s. proponeva reclamo avverso la sentenza sostenendo, con unico motivo, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per carenza della legittimazione ad agire dell'amministratore. Deduceva la reclamante:
- l'art. 37 CCII stabilisce che legittimato a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale è il debitore, con ciò intendendo la società e non certo il suo amministratore, che non è tenuto a rispondere in proprio delle obbligazioni dell'ente che gestisce: coerentemente, l'art. 265, secondo comma, del codice della crisi dell'impresa, a differenza del precedente art. 37, stabilisce che la proposta e le condizioni del concordato sono deliberate dagli amministratori;
- la legittimazione dell'assemblea risulta dall'art. 2479, secondo comma, nn. 4 e 5, cod. civ., in quanto la liquidazione giudiziale interrompe di norma l'attività caratteristica dell'impresa e preclude il perseguimento del suo oggetto sociale;
inoltre, in base all'art. 2484, primo comma, n. 7 cod. civ.
(norma che non esisteva al momento delle pronunce della cassazione richiamate dal tribunale, in quanto introdotta dal codice della crisi), l'apertura della liquidazione determina lo scioglimento della società;
- l'iniziativa del IG non poteva essere sanata successivamente dall'adesione di LA s.r.l., socia di ET al 51%, perché l'art. 12 dello Statuto della società prevede che, per le decisioni che
pagina 4 di 11
comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, è necessario il voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno il 60% del capitale sociale;
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