Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 33
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6329 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data 7 agosto
2024 e vertente
TRA
Comune di AF (c.f.: 00187570569) rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Temperanza
ATTORE
E
LE CA (c.f.: [...]) rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Antonelli
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di AF ha impugnato il lodo arbitrale del 30 luglio 2018 che ha condannato il Comune a pagare all'arch. LE CA la somma di 52.584,59 € per compensi professionali relativi all'esecuzione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di una palestra polivalente presso la scuola elementare della frazione di
Sipicciano, incarico conferito con determina del 3 giugno 2009 e regolato dalla convenzione sottoscritta dalle parti il 1° luglio 2009.
L'Amministrazione impugnante ha dedotto al riguardo che il lodo è affetto da nullità in quanto:
1) la clausola compromissoria non è opponibile al Comune di AF, perché è contenuta in una convenzione che non risulta agli atti del protocollo comunale, non risulta essere stata autorizzata dalla giunta comunale e non ha neppure una data certa (dal momento che la marca da bollo apposta sulla prima pagina della convenzione è stata emessa il 13 agosto 2009, oltre quaranta giorni dopo la data in cui sarebbe stata stipulata la convenzione);
2) il lodo non è stato sottoscritto dagli arbitri contestualmente, perché è decorsa oltre un'ora e 27 minuti tra l'apposizione della prima firma digitale e l'ultima sottoscrizione;
3) il lodo è stato pronunciato “fuori dei limiti della Convenzione di arbitrato”, perché il collegio arbitrale ha deciso nel merito due questioni pregiudiziali che non avrebbe potuto esaminare (la questione relativa all'efficacia della clausola compromissoria a seguito della
“risoluzione e/o revoca” unilaterale della convenzione da parte del Comune;
la questione relativa al mancato avveramento della condizione sospensiva a cui le parti avevano subordinato il pagamento dei compensi spettanti al professionista).
Il Comune di AF ha concluso domandando l'accertamento della nullità del lodo arbitrale impugnato e per l'effetto il rigetto della domanda di pagamento del compenso formulata da LE CA.
Si è costituito in giudizio LE CA, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del lodo impugnato.
L'impugnazione del lodo arbitrale è infondata e va pertanto respinta.
Con il primo motivo, il Comune di AF si lamenta dell'invalidità della clausola compromissoria, deducendo al riguardo che essa è contenuta in una convenzione che non risulta agli atti del protocollo comunale, non risulta essere stata autorizzata dalla giunta comunale e non ha neppure una data certa.
Il conferimento dell'incarico professionale all'arch. LE CA è regolato dalla convenzione del 1° luglio 2009 – sottoscritta dal professionista e dal responsabile del Settore
2
lavori pubblici del Comune di AF – il cui art. 12 prevede che tutte le controversie relative alla liquidazione dei compensi spettanti al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6329 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data 7 agosto
2024 e vertente
TRA
Comune di AF (c.f.: 00187570569) rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Temperanza
ATTORE
E
LE CA (c.f.: [...]) rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Antonelli
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di AF ha impugnato il lodo arbitrale del 30 luglio 2018 che ha condannato il Comune a pagare all'arch. LE CA la somma di 52.584,59 € per compensi professionali relativi all'esecuzione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di una palestra polivalente presso la scuola elementare della frazione di
Sipicciano, incarico conferito con determina del 3 giugno 2009 e regolato dalla convenzione sottoscritta dalle parti il 1° luglio 2009.
L'Amministrazione impugnante ha dedotto al riguardo che il lodo è affetto da nullità in quanto:
1) la clausola compromissoria non è opponibile al Comune di AF, perché è contenuta in una convenzione che non risulta agli atti del protocollo comunale, non risulta essere stata autorizzata dalla giunta comunale e non ha neppure una data certa (dal momento che la marca da bollo apposta sulla prima pagina della convenzione è stata emessa il 13 agosto 2009, oltre quaranta giorni dopo la data in cui sarebbe stata stipulata la convenzione);
2) il lodo non è stato sottoscritto dagli arbitri contestualmente, perché è decorsa oltre un'ora e 27 minuti tra l'apposizione della prima firma digitale e l'ultima sottoscrizione;
3) il lodo è stato pronunciato “fuori dei limiti della Convenzione di arbitrato”, perché il collegio arbitrale ha deciso nel merito due questioni pregiudiziali che non avrebbe potuto esaminare (la questione relativa all'efficacia della clausola compromissoria a seguito della
“risoluzione e/o revoca” unilaterale della convenzione da parte del Comune;
la questione relativa al mancato avveramento della condizione sospensiva a cui le parti avevano subordinato il pagamento dei compensi spettanti al professionista).
Il Comune di AF ha concluso domandando l'accertamento della nullità del lodo arbitrale impugnato e per l'effetto il rigetto della domanda di pagamento del compenso formulata da LE CA.
Si è costituito in giudizio LE CA, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del lodo impugnato.
L'impugnazione del lodo arbitrale è infondata e va pertanto respinta.
Con il primo motivo, il Comune di AF si lamenta dell'invalidità della clausola compromissoria, deducendo al riguardo che essa è contenuta in una convenzione che non risulta agli atti del protocollo comunale, non risulta essere stata autorizzata dalla giunta comunale e non ha neppure una data certa.
Il conferimento dell'incarico professionale all'arch. LE CA è regolato dalla convenzione del 1° luglio 2009 – sottoscritta dal professionista e dal responsabile del Settore
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lavori pubblici del Comune di AF – il cui art. 12 prevede che tutte le controversie relative alla liquidazione dei compensi spettanti al
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