Corte d'Appello Roma, sentenza 04/10/2024, n. 2901
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. G R Presidente
Dott.ssa F D V AO Consigliere est. Dott.ssa B M S Consigliere
All'esito dell'udienza del 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2564 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. F A e dall'avv. A F
e domiciliato presso lo studio delle predette in Tivoli via G. Leopardi n. 15
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. L P e domiciliata presso lo studio del difensore in
Guidonia Montecelio via Tito Minniti n. 12 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 251/2022 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 12/04/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 12/09/2024.
1
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze della dal 13/06/2016 Controparte_1 al 16/12/2016, svolgendo mansioni di muratore presso alcuni cantieri analiticamente indicati ed in assenza di regolarizzazione del rapporto, oltre che del versamento della giusta retribuzione, ha agito in giudizio contro la predetta società rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo pieno, intercorso tra il sig. e la società Parte_1 [...] tra il 13.06.2016 ed il 16.12.2016 e, per l‟effetto, Controparte_1 condannare il resistente al pagamento della somma di € 13.559,96, come sopra specificata, a titolo di differenze retributive, ferie non retribuite, permessi non goduti e TFR, così come risulta dai conteggi allegati o di quell‟altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in relazione al combinato disposto degli art. 2099 c.c. e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente. 3) Condannare, inoltre, la società
[...] al pagamento degli interessi e della Controparte_1 rivalutazione monetaria dovuti come per legge dal maturare dei crediti al saldo;
4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della sua posizione contributiva e previdenziale. Condannare la società al pagamento di una somma a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., da valutarsi in misura non inferiore ad euro 10.000,00 o in altra che verrà stabilità dal Giudice, anche in via equitativa”.
1.1. Nella resistenza di il Controparte_1
Tribunale di Tivoli ha così statuito: “rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite”.
1.2. Evidenziata in premessa l'intervenuta rinuncia alla domanda di condanna della parte resistente alla regolarizzazione contributiva, il primo giudice ha ritenuto: a) riconducibili allo schema legislativo del lavoro c.d. occasionale accessorio le prestazioni lavorative svolte da
[...]
in favore della società resistente nei periodi dal 22 al 28 giugno Parte_1
2016, dal 3 al 4 luglio 2016, dall'8 all'11 agosto 2016 e nel giorno 25 agosto
2016, per i quali il lavoratore era stato regolarmente retribuito tramite voucher;
b) non dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo indicato in ricorso, alla luce delle risultanze della prova testimoniale svolta e non potendo attribuirsi rilievo dirimente alla visita medica preventiva del 08/08/2016 (rectius
09/08/2016), in quanto riconducibile all'attività lavorativa occasionale svolta dal 08/08/2016 all'11/08/2016. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello
[...]
, lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della Parte_1 gravata sentenza nella parte in cui ha valutato le circostanze in fatto ed in
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diritto oggetto di causa, nonché le risultanze istruttorie, violando in tal guisa
i principi di cui all'art. 2697 c.c.
2.1. Si è costituita in giudizio Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame parte appellante lamenta una errata valutazione ad opera del