Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/06/2024, n. 81

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/06/2024, n. 81
Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
Numero : 81
Data del deposito : 19 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
dott. Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE
dott. Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 10 aprile 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di
note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 48 dell'anno 2021, proposta da:
con sede in Elmas, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Macciotta e Sonia
Ciampi, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi CP_1
Pateri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, aveva convenuto in giudizio la CP_1 Parte_1
domandando che la stessa fosse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di
[...]
€. 56.071,93, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese.
Il ricorrente aveva, in particolare, premesso che dal 16 maggio 2005 al 26 dicembre 2012 aveva
lavorato alle dipendenze della , in qualità di operaio livello 5 e aveva Controparte_2
percepito le retribuzioni mensili indicate nei prospetti paga emessi dalla datrice di lavoro.
Il Tribunale di Cagliari, peraltro, aveva proseguito in altra precedente causa da lui CP_1
promossa nei confronti della , con sentenza n. 408/2014 del 21 maggio 2014, Parte_1
depositata il 10 novembre 2014, aveva accertato la natura fittizia del predetto rapporto di lavoro
e l'esistenza di una fattispecie interpositoria vietata dalla legge, dichiarando la sussistenza tra lui
e la di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 16 Parte_1
maggio 2005, con inquadramento nel 8° livello CCNL Assaeroporti, mansioni di operaio addetto
alle operazioni di carico e scarico e movimentazione bagagli presso l'aeroporto di Cagliari Elmas
e orario di lavoro non inferiore al 76,22%.
La predetta sentenza, aveva aggiunto il ricorrente, era passata in giudicato, in quanto l'appello
proposto dalla era stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 277/2016. Parte_1
aveva, quindi, sostenuto di avere maturato il diritto di ottenere il pagamento di CP_1
tutte le differenze retributive spettantigli dal 16 maggio 2005 al 21 maggio 2014, calcolate in
misura pari alla differenza tra quanto in concreto percepito e quanto dovutogli in base al CCNL
Assaeroporti, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella citata sentenza con riferimento al
livello di inquadramento e all'obbligo della convenuta di effettuare ogni conseguente
adempimento ai fini della ricostruzione della carriera, secondo le previsioni e gli automatismi
previsti nel CCNL indicato.
Dopo avere, quindi, precisato di avere diritto, per il predetto titolo, al pagamento della somma
lorda di €. 56.071,93, calcolata tenendo conto delle differenze salariali su CIG dal settembre
2011 al maggio 2014 e delle differenze maturate a titolo di mensilità aggiuntive e ferie non
godute, computate sulla base di un orario di lavoro part time pari 76,92% sino al maggio 2009 e
al 89,74% da giugno 2009 a gennaio 2010 e di un orario di lavoro a tempo pieno dal febbraio
2010, il ricorrente aveva, quindi, concluso come sopra riportato.
2
La si era costituita in giudizio e aveva resistito, sostenendo l'infondatezza Parte_1
delle domande proposte e chiedendone il rigetto.
La società convenuta aveva, innanzitutto, evidenziato che nella sentenza n. 408 del 2014 il
Tribunale di Cagliari aveva osservato come il non avesse formulato in quel giudizio CP_1
alcuna rivendicazione di tipo economico, né avesse richiesto la condanna al pagamento di
differenze retributive, e aveva, quindi, ritenuto di non poter procedere ad alcuna statuizione sul
punto, fermo restando, aveva precisato il giudice, che la Cassazione sezione lavoro, con la
sentenza n. 17540 del 1 agosto 2014
, aveva affermato l'applicabilità – anche in tema di
somministrazione irregolare – della indennità forfettaria prevista dall'art. 32, comma 5, della
legge 183/2010
, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, legge 92/2012.
Inoltre, aveva aggiunto la società convenuta, il ricorrente nel ricorso non aveva formulato alcuna
riserva di proporre separato giudizio per ottenere la condanna al pagamento delle differenze
retributive scaturenti dall'accertamento della somministrazione illecita. Quindi, aveva sostenuto,
poiché il giudicato, come è noto, copre il dedotto e il deducibile, cioè anche tutte le possibili
questioni che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e
necessari della pronuncia, doveva reputarsi che sulla questione relativa alla spettanza o meno al
ricorrente delle indicate differenze retributive si fosse formato il giudicato, con la conseguenza
che l'esame della questione medesima era da ritenersi ormai precluso.
In ogni caso, aveva aggiunto la doveva considerarsi consolidato in seno alla Parte_1
giurisprudenza di legittimità e anche alla migliore dottrina, l'orientamento che estende ai casi di
illegittimo ricorso al lavoro tramite agenzia l'applicazione - in luogo delle ordinarie regole di
diritto comune – del regime sanzionatorio di cui all'art. 32, comma 5, legge 183/2010, a mente
del quale “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il
datore al risarcimento del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura
compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di
fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
3
Dopo avere, quindi, richiamato la sentenza n. 1148/2013 della Suprema Corte che, a suo dire,
forniva sostegno all'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 32 sopra richiamato, come anche
Cass. 8120/13 e una serie di altre successive conformi, la società resistente aveva, quindi,
concluso sostenendo che, in caso di denegata e non temuta ipotesi di rigetto dell'eccezione di
giudicato, al ricorrente sarebbe, al più, spettata l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 legge
183/2010
.
La causa, istruita con produzioni documentali, era stata definita dal Tribunale di Cagliari con la
sentenza n. 12 del 15 gennaio 2021, con la quale era stata accolta la domanda proposta dal
ricorrente e la era stata condannata al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di €. 56.071,93, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.
Il primo giudice, in particolare, aveva ritenuto priva di fondamento l'eccezione di giudicato
formulata dalla società convenuta, considerando che, se è ben vero che l'autorità del giudicato
copre sia il dedotto, sia il deducibile, nella fattispecie in esame, per un verso, il al CP_1
momento della proposizione del precedente giudizio, instaurato con ricorso depositato il 11
febbraio 2009, era ancora alle dipendenze della in virtù del contratto a Controparte_3
tempo indeterminato in atto e aveva,
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