Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/03/2024, n. 427

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/03/2024, n. 427
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 427
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr Silvia Rita Fabrizio– Presidente
Dr. Francesco S. Filocamo - Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 975/2021 trattenuta in decisione all'udienza del
12.04.2023
promossa da
DO CC S.r.l. (C.F./P.I.: 00225170687), con sede legale in Pescara alla Via Piave n. 133, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, dott. GE EC rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di appello, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Giulio Cerceo e Stefano Corsi, ed elettivamente domiciliato (domicilio digitale) presso l'indirizzo pec del primo avvocato (avvgiuliocerceo@cnfpec.it) appellante principale contro
IN RI e IN IL, rappresentati e difesi giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Marco Lacioppa ed elettivamente domiciliati, presso il suo studio in Torrevecchia Teatina (CH) in Via Napoli n. 21 appellati- appellanti incidentali
avverso la sentenza n. 80/2021 pubblicata il 14.06.2021 del Tribunale di Chieti sezione distaccata di
Ortona e resa nel procedimento civile rg. 222/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante principale:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare, previa sospensione della provvisoria
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esecutività, la sentenza n. 80/2021 del Tribunale Civile di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, nella persona del Giudice dott. Francesco Grassi, per tutti i motivi esposti, conseguentemente dichiarando improcedibile l'iniziativa giudiziale attorea e/o, comunque, rigettando integralmente, previo, si opus sit, accoglimento della domanda subordinata e riconvenzionale di accertamento della usucapione ventennale della servitù di elettrodotto da parte della RD EC S.r.l., le domande avanzate dagli appellati sigg.ri AO IA e Paoloni BR in primo grado.
Con riconoscimento di vittoria in tema di spese e competenze di lite in relazione al doppio grado di giudizio.” Per gli appellati – appellanti incidentali:
“… preliminarmente: rigettare, per le ragioni gradatamente esposte nella narrativa dell'atto che precede,l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 80/2021 del 14.06.2021 emessa dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in relazione al giudizio rubricato al n.
222/2019 R.G. difettandone i presupposti tanto sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora;
nel merito: rigettare l'appello avverso la sentenza n. 80/2021 emessa dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, pubblicata in data 14.06.2021 e, per l'effetto, confermare la stessa con ogni e conseguenziale effetto di legge.

-in accoglimento dell'appello incidentale: condannare RD EC S.r.l. a risarcire a favore dei Sig.ri AO i danni da occupazione sine titulo da essi medesimi subiti in conseguenza del mancato perfezionamento del contratto di compravendita dei fondi di loro proprietà nella misura di
€ 51.719,50 ovvero di quella diversa che verrà ritenuta di Giustizia anche ed eventualmente in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. con condanna dell'odierna appellante alla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio oltre al rimborso delle spese di TU già anticipate dai AO, come liquidate dal Giudice a quo”.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con atto di citazione notificato il 29.4.2019 AO BR e AO IA - sulla premessa di essere proprietari di un terreno edificabile sito nel Comune di Ortona (CH) alla
C.da Foro, riportato in catasto al fg. n. 2 part.lle n. 71, 72, 4008, 82, 913 e 891 della superficie complessiva di mq. 2013, attraversato, senza alcun titolo costitutivo di servitù, da
n. 5 pali/tralicci elettrici e da connesse linee elettriche MT (media tensione) di proprietà e gestite dalla RD EC Srl, di avere ottenuto dal Comune di Ortona permesso di costruire n. 3/2018 e di avere sottoscritto in data 14.6.2018 un preliminare di compravendita per €. 250.000,00 con efficacia condizionata allo spostamento delle linee elettriche necessario per realizzare i lavori di costruzione del fabbricato, di avere infruttuosamente richiesto alla società RD EC RL lo spostamento della linea elettrica – convenivano innanzi al Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona la RD EC RL al fine di far accertare e dichiarare l'insussistenza della servitù di elettrodotto gravante sul proprio fondo poiché illecitamente costituita in mancanza di alcun titolo autorizzativo;
in via subordinata, di accertare l'obbligo di spostamento linea elettrica ex art. 122/c 5 R.D. 1775/1933 come mod. ed aggiornato D.Lgs. art. 92/c. 7 D.Lgs. 259/2006, sui terreni, di ordinare alla convenuta di provvedere alla rimozione e/o comunque allo spostamento dell'elettrodotto e di pali di elettrificazione, a suo carico e spesa;
di condannare la ditta
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RD EC Srl, ad indennizzare e risarcire gli attori per il danno patrimoniale arrecato avendo la parte convenuta causato agli stessi la perdita dell'affare consistito nella mancata stipula del contratto di compravendita, stabilito in misura pari ad € 51.719,50 - o in quella maggiore o minore risultante all'esito della espletanda C.T.U..

2. Si costituiva in giudizio la RD EC RL per eccepire preliminarmente l'improcedibilità del'actio negatoria servitutis per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e per chiederne comunque il rigetto per infondatezza nel merito essendo l'elettrodotto in questione stato autorizzato con Ordinanza n. DN4/53 del 10 aprile 2002 della Regione Abruzzo. Rappresentava di non avere mai negato la sua disponibilità ad eseguire lo spostamento dell'elettrodotto, ma gli attori avevano prospettato un percorso non attuabile in quanto parziale ed ogni alternativa proposta era risultata vana, pertanto non poteva essere imputata alla società convenuta alcuna responsabilità per il mancato perfezionamento della compravendita conseguente al preliminare con conseguente rigetto della richiesta risarcitoria avanzata (contestata anche nel quantum), per non aver offerto gli attori alcuna soluzione tecnica concretamente attuabile e per avere pretestuosamente respinto quelle prospettate dalla società. In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto, dovendo unirsi al possesso dell'elettrodotto acquisito dal 2004 quello della propria dante causa EN DI SpA.

3. Assegnato alle parti il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria che risultava avere esito negativo, il Giudice rigettava le richieste di prove orali in quanto sovrabbondanti, trattandosi di questioni di carattere tecnico e ritenuto necessario ai fini della decisione della causa lo svolgimento di una TU, nominava all'uopo l'ing. Eric Ranieri, poi sostituito con l'ing. DomenicoCarulli che provvedeva a rispondere con relazione scritta ai quesiti formulategli.

4. La causa veniva quindi decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale preliminarmente rilevava che l'acquisto del diritto di servitù di elettrodotto sui fondi oggetto di causa, non era stato dimostrato da parte convenuta, in quanto l'autorizzazione di cui all'ordinanza n. DN4/53 del 10.4.2002, non prevede alcunché in relazione all'imposizione sui fondi privati della servitù, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 259/2003 (c.c.e.) e del D.P.R. 327/2001. Ha inoltre evidenziato come l'art. 92 c.c.e. faccia espresso richiamo alla necessità di un provvedimento di natura espropriativa per l'imposizione della servitù (in assenza di una costituzione volontaria da parte del proprietario), ma detto provvedimento non risultava presente in atti. Respingeva poi la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla
RD EC RL sul rilievo che il possesso ultraventennale non era stato sufficientemente provato da parte della convenuta e sottolineava al riguardo che il capitolo n. 1, formulato dalla società nella seconda memoria istruttoria, doveva ritenersi assolutamente generico, in quanto privo di indicazioni concrete sui tempi e le modalità con le quali il possesso era stato esercitato. Accoglieva quindi la richiesta, formulata dagli attori, di rimozione dei pali installati sul fondo oggetto di causa. Respingeva la domanda risarcitoria sul rilievo che l'edifico che si sarebbe voluto realizzare in virtù del permesso di costruire n. 3/2018 del
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Comune di Ortona, non era fattibile. In primo luogo per l'assenza di previsione, da parte della ditta che gestisce l'impianto, delle c.d. “fasce di rispetto”, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. h) L. 36/2001, come evidenziato dal TU (risposta quesito n. 2) che aveva altresì chiarito che l'edificio non era realizzabile, in quanto non erano state richieste le autorizzazioni sismiche di cui all'art. 4 L.R. n. 11/2020 (cfr. pag. da 29 a 32 dell'elaborato peritale, a cui rinviava integralmente), sicché gli attori non avevano dato prova dell'imputabilità del danno alla condotta della convenuta. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda degli attori, compensava le spese di lite. Poneva le spese di TU a carico delle parti in egual misura tra di loro.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello la soc. RD EC RL, chiedendone la riforma previa sospensione dell'esecutività, adducendo a sostegno del gravame quattro motivi così di seguito intitolati: 1) Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di mediazione obbligatoria e, in particolare, degli artt. 5, commi 1-bis e 2-bis, e 8, commi 1 e 4-bis, del
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nonché del Sesto Considerando della Direttiva Comunitaria 2008/52/CE.”;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 119 e 122 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Inconferenza del richiamo all'art.
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