Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2024, n. 4357
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 10 dicembre 2024 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1380/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 9981/2021 emessa in data 29 novembre 2021 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
, nella persona della procuratrice speciale Avv. Alessandra Parte_1
Boccanera, con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, che si costituisce in qualità di mandataria di , già CP_1 Controparte_2
giusto mandato per atto Notaio di Roma, rep. n. 43065/Racc. n. Persona_1
14262 del 17.06.2015, in virtù della procura alla stessa conferita per atto di
Notaio di Roma, rep. 51999/ Racc. n. 16213 del 16.11.2016, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Di Francesco giusta procura in atti,
PEC ;
Email_1
-APPELLANTE-
E
, , rappresentato e difeso per CP_3 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Adamo Palmieri come da procura in atti PEC :
;
APPELLATO Email_2
Conclusioni delle parti: come rispettivi atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 30 maggio 2022 la ha Pt_1
impugnato la sentenza n. 9982/2021 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma, il 20 novembre 2021.
Il Tribunale ha accolto parzialmente le domanda del lavoratore condannando la alla corresponsione della somma di euro 27.474,77 oltre interessi e Pt_1
rivalutazione a titolo di differenze per indennità di turno per il periodo dal
2003 al giugno 2016.
Con l'appello sono stati formulati i motivi di critica di cui alla motivazione.
si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_3
La causa è stata fissata per la decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rivolgendosi al Giudice del Lavoro di Roma allegava di aver CP_3
lavorato inizialmente alle dipendenze della società Controparte_4
svolgendo mansioni di preposto di pronto intervento in turno avvicendato (c.d. turnista) con qualifica di operaio. In data 28.06.2001 era stato sottoscritto tra
e un verbale di chiusura Controparte_4 Controparte_2 della consultazione preliminare al trasferimento di autonomo ramo d'azienda da d avente ad oggetto l'attività di distribuzione e vendita di energia CP_4 Pt_1
elettrica nel territorio dei comuni di Roma e Formello con decorrenza dall'
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1.07.2001. Quindi, ai sensi dell'art. 2112 c.c., veniva stabilito tra le parti che ai lavoratori già ceduti, tra cui l'odierno ricorrente, si sarebbe applicato il CP_4
CCNL delle Imprese Locali dei Servizi Elettrici del 09.07.1996, in attesa della relativa stipula del CCNL Unico per il settore elettrico, con ogni garanzia di legge ex art. 2112 c.c. e con espresso, pieno e totale recepimento di quanto concordato tra la Federelettrica e le Organizzazioni Sindacali Nazionali .
Dall'1.07.2001, a seguito della cessione di ramo d'azienda e del relativo personale, il ricorrente diveniva dipendente della Controparte_2 con la medesima qualifica, il medesimo inquadramento e con le medesime mansioni svolte precedentemente presso la cedente CP_4
Specificava che il suo rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico e da Accordi stipulati tra la Società datrice e le
Organizzazioni Sindacali e, per la parte d'interesse, dal regime normativo ed economico dell'orario di lavoro dei turnisti.
Nello specifico, all'art.6 bis del Verbale di accordo sottoscritto in data 7 marzo
1995 tra la e le Organizzazioni sindacali rubricato come “Trattamento CP_4
Turnisti” si stabiliva che la normativa contenuta nel medesimo articolo trova applicazione nei confronti del personale addetto a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne. Per la tale categoria di lavoratori
è, quindi, previsto il seguente trattamento: a) indennità oraria di turno: tale indennità pari al 46% del valore orario del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza è corrisposta per ogni ora di effettiva prestazione ordinaria in turno (con esclusione quindi delle prestazioni “in disponibilità”) b) indennità ore notturne in turno: tale indennità, pari al 76% del valore orario della retribuzione, è corrisposta per ogni ora di effettiva prestazione ordinaria notturna in turno (e sostituisce i precedenti trattamenti – 35% e 15%- per ore notturne in turno di cui al comma 7 dell'art.6 C.c.l. 26.7.1991).
Pertanto, l'attività del lavoratore turnista che svolge turni continui e avvicendati deve essere retribuita con le indennità previste e calcolate secondo
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il citato Accordo. Ai sensi dei CCNL di categoria, all'art.41 “si considera lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato dal lavoratore tra le ore 20
e le ore 6.”
Con l'accordo sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali in data Parte_1
29.01.2002 si stabiliva, all'art.1, che: “ Al personale in turno continuo avvicendato verrà mantenuto il trattamento turnisti in atto al 30.06.2001, così come disciplinato dai Verbali di Accordo del 7 marzo 1995 e 8 CP_4
maggio 1996. In relazione a quanto sopra, i valori economici costituenti la base di riferimento per la determinazione del trattamento di cui ai Verbali sopra menzionati verranno determinati in base alle retribuzioni in atto al
30.06.2001, convenzionalmente integrata di importo equivalente all'incremento dei minimi tabellari del mese di luglio 2001 derivante dall'applicazione del C.U.S.E. 24 luglio 2001. La descritta conservazione, valevole esclusivamente nei confronti dei dipendenti percettori del citato trattamento alla data del 30 giugno 2001, troverà applicazione con le retribuzioni del mese di Marzo 2002 e sino all'entrata in vigore della nuova disciplina che sarà definita dall'apposita Commissione Paritetica di cui all'art. 38 del C.U.S.E.” .
Ciononostante, la bloccava, alla data del 1° marzo 2002, il valore Parte_1
delle suddette indennità senza che la Commissione Paritetica avesse provveduto a definire la nuova disciplina, cosa non ancora avvenuta con la conseguenza che la disciplina applicabile al trattamento dei dipendenti turnisti
e semiturnisti ex ermanga quella di cui agli Accordi del 1995 e del 1996 CP_4
sopra menzionati. Inoltre, i valori delle indennità previste per i lavoratori turnisti non sono mai stati aggiornati nonostante gli intervenuti aumenti contrattuali. Deduceva di non essere stato correttamente retribuito quale lavoratore turnista le spettanze a lui dovute e chiedeva pertanto che gli venisse riconosciuto il diritto al trattamento turnista di cui all'art. 6 bis del Verbale di accordo sottoscritto in data 7 marzo 1995 tra la e le Organizzazioni CP_4
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sindacali con la conseguente condanna di controparte a corrispondere a titolo di differenze per indennità di turno per il periodo dal 2003 al giugno 2016 la somma complessiva di Euro 27.474,77 oltre interessi e rivalutazione.
Nel contraddittorio con nella qualità di mandataria di già Pt_1 CP_1
che eccepiva la prescrizione e nel merito Controparte_2
l'infondatezza, il Tribunale accoglieva la domanda condannando la al Pt_1
pagamento a titolo di differenze per indennità di turno per il periodo dal 2003 al giugno 2016 la somma complessiva di Euro 27.474,77 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Richiamando i numerosi precedenti dello stesso Tribunale riteneva che la disciplina del rapporto andasse individuata nei verbali di Accordo .
3.95 CP_4
e 8.5.96 - per effetto del richiamo degli stessi in sede di Accordo del 19.1.02 tra
. e le OO.SS. ratificata in data 18.3.02 . Parte_2
La ha impugnato la sentenza deducendo l'omessa pronuncia sulla Pt_1 questione sollevata in relazione alla prescrizione della mancata sottoscrizione da parte del Lavoratore delle diffide del 2007, del 2012 e del 2017 versate in atti dalla controparte, sottoscritte soltanto da proprio legale, peraltro, in particolare relativamente alla diffida del giugno 2007, diverso da quello per il quale veniva conferito mandato nel primo grado di giudizio.
-L'erronea individuazione della disciplina contrattuale ai fini del calcolo del valore costituente base per la determinazione dell'indennità di turno
l'esistenza della motivazione apparente per il richiamo ai precedenti di cui era riprodotto il contenuto.
- l'erronea pronuncia sull'art. 2112 c.c.
L'appello è infondato e va rigettato.
In primo luogo, è infondata l'argomentazione svolta al fine di infirmare la capacità interruttiva delle diffide inoltrate per conto del lavoratore e sottoscritte dal suo difensore.
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Va infatti richiamato l'orientamento della S.C. (ex multis n. 2965/2017) secondo cui ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione del termine di prescrizione è sufficiente che il mandatario sia investito anche senza formalità di un generico potere di rappresentanza dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni;
ne deriva che anche in assenza di firma della parte interessata, la dichiarazione può provenire non solo da un legale che si dichiari incaricato, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche da un comportamento univoco e concludente, purchè idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.
In applicazione di tali principi non ha dunque rilievo la mancata sottoscrizione del lavoratore, né la