Corte d'Appello Messina, sentenza 03/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 03/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 1
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 521/2021 R. G., vertente tra
NO LB, nato a [...] il [...], c. f.: [...], elettivamente domiciliato in Messina, via Ettore Lombardo Pellegrino n. 29, presso lo studio dell'avv. Marcello Mangraviti (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in atti,
APPELLANTE contro
MO PP, nata a [...] il [...], c. f.: SLM GPP
66D46 I311Y, elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo is. 313, presso e nello studio dell'avv. Daniela Agnello (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato,
APPELLATA
********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n.
1040/2021 del 20 maggio 2021 in materia di restituzione somme, mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) ritenere e dichiarare il diritto del Sig. IN LB alla restituzione dell'importo di €. 8.810,00 concesso in prestito alla Sig.ra MO PP per le causali di cui al presento atto;
2) per l'effetto condannare la Sig.ra MO PP al pagamento in favore del Sig. LB IN della somma di € 8.810,00 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì della domanda e fino al soddisfo;
3) in via subordinata, ritenere

1 e dichiarare il diritto del Sig. IN LB alla restituzione dell'importo di euro 7.800,00 concesso in prestito alla sig.ra SA PP a mezzo consegna di titoli bancari per le causali di cui al presente atto;
4) per l'effetto condannare la sig.ra MO PP al pagamento in favore del Sig. LB IN della somma di €. 7.800,00 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì della domanda e fino al soddisfo;
5) condannare la sig.ra

MO PP al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “in via preliminare, 1) accertare, ritenere e dichiarare inammissibile l'atto di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.;
nel merito, 2) per i motivi esposti, rigettare

l'atto di appello proposto dal sig. IN, infondato in fatto e inattendibile in diritto;
3) per

l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1040/2021 emessa dal Tribunale di Messina;

4) in subordine, accertare, ritenere e dichiarare inammissibili le domande nuove proposte, oltre, all'espunzione dal fascicolo d'ufficio degli allegati indicati ai nn. 4, 5 e 6 versati in atti;

5) condannare, inoltre, l'appellante, alle spese e compensi del secondo grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2021 NO LB ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di MO PP, la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda da lui proposta - volta ad ottenere, previo riconoscimento del correlato diritto, la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 8.810,00 (a lei prestata), con gli interessi dalla data della domanda al soddisfo e la rivalutazione monetaria – e lo ha condannato al rimborso delle spese di lite in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato la statuizione impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate (nel paragrafo intitolato
“conclusioni delle parti”).
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 5 ottobre 2021 si è costituita MO PP resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c. p. c.;
nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto e formulando le conclusioni sopra testualmente richiamate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e dato atto dell'implicita rinuncia all'istanza di parte appellante di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata - come da provvedimento reso dalla Corte all'udienza del
5 novembre 2021 -, è stata fissata l'udienza del 10 luglio 2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, con provvedimento presidenziale (per impedimento del relatore), all'udienza del 5 febbraio 2024.
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In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021;
7675/2019;

20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere l'inammissibilità del gravame eccepita dall'appellata sotto il profilo della violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c. p. c..
Ciò posto e venendo al merito, col primo motivo di appello NO LB si duole del fatto che il primo Giudice ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza di un atto di liberalità intercorso tra le parti (odierne contendenti) e di averlo fatto sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla MO - la quale ha riferito di averlo frequentato per un lungo periodo di tempo e che egli, per corteggiarla, era solito farle regali di vario genere – inferendo da ciò, in via affatto presuntiva, che le somme oggetto di contesa sono state da lui consegnate alla donna a titolo gratuito.
Obietta che le emergenze degli atti non consentirebbero di pervenire alle conclusioni cui è giunto il Tribunale – con particolare riferimento alla considerazione del primo Giudice secondo cui la richiesta di restituzione delle somme è avvenuta solamente dopo l'inasprirsi dei rapporti tra le parti ed a quella secondo la quale egli è apparso essere uomo “benestante” - non risultando corroborato da alcun elemento oggettivo che i rapporti tra le parti si fossero “inaspriti”, dovendosi evidenziare che, semmai, l'inasprimento sarebbe stato dovuto proprio alla mancata
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restituzione del denaro da parte della MO, né essendo emersi dati analitici dai quali potere desumere che egli fosse, all'epoca dei fatti, una persona effettivamente “benestante”, tanto da potersi ritenere che la dazione delle somme di danaro fosse avvenuta a titolo di mera regalia (secondo quanto prospettato dalla convenuta).
Evidenzia ancora che, se da un lato, in relazione all'importo di € 1.010,00, la teste AS ZI ha confermato lo spirito di liberalità, avendo testualmente dichiarato di essere “presente insieme alla sig.ra MO PP nel negozio Alibi di Messina” e di avere visto, in detta occasione, che “la sig.ra MO aveva acquistato della merce che aveva pagato in contanti e subito dopo il sig. IN aveva restituito la somma in contanti alla sig.ra MO”, dall'altro, non sarebbe emersa alcuna prova che anche per il
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