Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2024, n. 34

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2024, n. 34
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 34
Data del deposito : 23 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da
dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 18.01.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 367/22 R.G.
TRA ;
Parte_1 elett.te domicil. in Francavilla al Mare (Ch), C.da Alento, n. 1 rappr. e dif. dall'Avv.to Vincenzo Di Lorenzo giusta procura in atti APPELLANTE E ;
Controparte_1 elett.te domicil. in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo s.n.c. rappr. e dif. ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza del 24.02.2022 del Tribunale di Pescara.

Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.
Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 24.08.2022 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 24.02.2022, pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le
1
domande della ricorrente, dipendente del , volte a far accertare Controparte_1 il diritto della parte attrice di percepire l'indennità prevista dall'art. 10 del CCNI del
2018-2020 per il periodo 01.01.2019/16.09.2019 nella misura Controparte_1 di € 113,62 mensili, per complessivi € 969,56, con conseguente accertamento dell'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito adottato dal CP_1 nei confronti della ricorrente mediante trattenute sullo stipendio a decorrere dal marzo
2021.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto rilevanti le mansioni svolte, benché per i tecnici di radiologia il CCNI introduca una presunzione assoluta di esposizione al rischio, ancorando il diritto di percepire l'indennità unicamente al profilo professionale posseduto, ragion per cui l'indennità dev'essere erogata anche ove il tecnico non sia in concreto adibito a mansioni che comportino l'utilizzo di radiazioni ionizzanti;
contestava, inoltre, la decisione di porre a suo carico le spese di lite, benché il comportamento ondivago del ne avrebbe CP_1 giustificato la compensazione.
Si costituiva in giudizio il , il quale sosteneva la Controparte_1 correttezza della sentenza impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione

L'appello è infondato e dev'essere rigettato.
ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Pescara depositato Parte_1 in data 20.07.2021, esponendo che la ricorrente aveva lavorato fino al 13.05.2013 presso il di Chieti in qualità di tecnico Organizzazione_1 sanitario di radiologia medica;
che a seguito della soppressione del Dipartimento, in data 03.06.2014 la ricorrente era stata trasferita presso il Comando Forze Operative Nord, sezione distaccata autonoma di Pescara;
che in data 17.09.2019 la ricorrente era stata inquadrata come funzionario amministrativo;
che in data 18.12.2020 il CP_1 aveva richiesto alla ricorrente la restituzione della somma di € 969,56, indebitamente percepita dall'01.01.2019 al 16.09.2019 a titolo di indennità professionale ex art. 10 CCNI del ;
che la richiesta era illegittima, in quanto l'indebito Controparte_1 non sussisteva, atteso che in base all'art. 10 del CCNI l'indennità spetta “in ragione della qualifica professionale posseduta”, a prescindere dal fatto di essere in concreto adibiti a mansioni che comportino l'esposizione al rischio radiologico, essendo il rischio presunto, con presunzione iuris et de iure.
Nel costituirsi in giudizio, il ha sostenuto che dal Controparte_1
13.05.2013 la ricorrente non aveva più espletato “alcuna attività afferente al settore
2 sanitario”, in quanto le strutture del nelle quali aveva prestato Controparte_1 servizio dopo la chiusura del Dipartimento di Medicina Legale di Chieti “costituiscono strutture prettamente tecnico-amministrative, ove è (…) assente qualsiasi Servizio di Radiologia Medica”;
che ciò non ostante, fino all'anno 2015 la ricorrente aveva continuato a percepire l'indennità “in ragione della mera qualifica professionale posseduta”, ma dal 2016 l'erogazione dell'indennità era cessata, in quanto il , CP_1 verificata “l'impossibilità del transito della dipendente verso altre amministrazioni, nonché l'assenza nelle tabelle organiche dell'attuale ente di servizio di profili professionali sanitari”, aveva avviato “la procedura di riqualificazione e cambio di profilo, adeguando, pertanto, il profilo professionale della dipendente alla mutata realtà organizzativa nella quale prestava ormai lavoro”, procedura che si era perfezionata “in data 17.9.2019, data a decorrere dalla quale” la ricorrente era stata
inquadrata come funzionario amministrativo”;
che “nell'anno 2019, per mero errore materiale, la Sezione Staccata Autonoma di Pescara [era stata] inserita tra gli enti destinatari delle assegnazioni a titolo di indennità professionale” e per tale motivo alla ricorrente era stata indebitamente “corrisposta la suddetta indennità”;
che ai sensi dell'art. 1 L. n. 416/1988, l'indennità di rischio “deve essere corrisposta per sua intrinseca natura al personale che risulta esposto effettivamente a rischio di radiazione”, mentre dal 13.05.2013 la ricorrente aveva “prestato servizio solo ed esclusivamente presso enti tecnico-amministrativi (…) senza mai più esercitare l'attività di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica”, né “qualsivoglia
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