Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 10
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5300 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 ottobre 2024
e vertente
TRA
LA EN LO (c.f. [...]), AC NO
LO (c.f. [...]) e DI AR LE (c.f.
[...]) rappresentate e difese dall'avv. Luigi Paiano
APPELLANTI
E
Ministero dell'interno
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
OGGETTO: cittadinanza
CONCLUSIONI
Per gli appellanti v. le conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I soggetti indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione del 20 maggio – 3 agosto 2021 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 21828/2019, che ha rigettato la domanda proposta dalle attrici al fine di far accertare il proprio status di cittadine italiane iure sanguinis, quali discendenti dirette di NC Di LA, nota come NC EN Migliaccio, cittadina italiana, nata a [...], il [...] e successivamente emigrata negli Stati Uniti, dove si è naturalizzata il 19 maggio 1943, quando la figlia AR CO (nata il [...]) era ancora minorenne.
Gli appellanti hanno dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha applicato in modo errato gli artt. 7 e 12 della legge n. 555 del 1912, in contrasto con l'interpretazione offerta dallo stesso Ministero dell'interno nella circolare K
31.9 del 27 maggio 1991;
2) la titolarità della cittadinanza deve riconoscersi anche al figlio nato in [...] antecedente il 1948 da madre cittadina italiana, in virtù della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge n. 555 del 1912 per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost.
Il Ministero dell'interno non si è costituito in giudizio.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'art. 7 della legge n. 555 del 1912 stabilisce che “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunciarvi”.
L'art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 stabilisce a sua volta che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”, fatta salva l'applicazione degli artt. 3 e 9 della legge cit. sull'acquisto e il riacquisto della cittadinanza italiana.
Come recentemente affermato da Cass. 17161/2023 “l'art. 12, comma 3 [recte: comma
2] della legge n. 555
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5300 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 ottobre 2024
e vertente
TRA
LA EN LO (c.f. [...]), AC NO
LO (c.f. [...]) e DI AR LE (c.f.
[...]) rappresentate e difese dall'avv. Luigi Paiano
APPELLANTI
E
Ministero dell'interno
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
OGGETTO: cittadinanza
CONCLUSIONI
Per gli appellanti v. le conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I soggetti indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione del 20 maggio – 3 agosto 2021 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 21828/2019, che ha rigettato la domanda proposta dalle attrici al fine di far accertare il proprio status di cittadine italiane iure sanguinis, quali discendenti dirette di NC Di LA, nota come NC EN Migliaccio, cittadina italiana, nata a [...], il [...] e successivamente emigrata negli Stati Uniti, dove si è naturalizzata il 19 maggio 1943, quando la figlia AR CO (nata il [...]) era ancora minorenne.
Gli appellanti hanno dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha applicato in modo errato gli artt. 7 e 12 della legge n. 555 del 1912, in contrasto con l'interpretazione offerta dallo stesso Ministero dell'interno nella circolare K
31.9 del 27 maggio 1991;
2) la titolarità della cittadinanza deve riconoscersi anche al figlio nato in [...] antecedente il 1948 da madre cittadina italiana, in virtù della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge n. 555 del 1912 per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost.
Il Ministero dell'interno non si è costituito in giudizio.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'art. 7 della legge n. 555 del 1912 stabilisce che “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunciarvi”.
L'art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 stabilisce a sua volta che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”, fatta salva l'applicazione degli artt. 3 e 9 della legge cit. sull'acquisto e il riacquisto della cittadinanza italiana.
Come recentemente affermato da Cass. 17161/2023 “l'art. 12, comma 3 [recte: comma
2] della legge n. 555
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