Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 1070
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 15/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 825/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, vertente
TRA
AB CE, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Della Monica
Appellante
E
COune di Ascea , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Genio
E
LI CE, Ditta “JO ES” di LL OV, FA
ES CO S.R.L., in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., TE RN NC.
Appellati contumaci
Conclusioni: le parti costituite con le note di trattazione scritta depositate telematicamente ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., si sono riportate alle conclusioni già formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, AB CE citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, LI CE ed il
COune di Ascea chiedendone la condanna in solido al risarcimento in proprio
favore dei danni subiti e subendi nella misura di € 52.000,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
Esponeva l'attore che:
1) il giorno 12 agosto 2007 si era recato presso l'area giochi denominata
“Charly AU, sita nel COune di Ascea e gestita da LI CE, al fine di trascorrere qualche ora di spensierato divertimento;
2) verso le ore 1.30 aveva adoperato uno dei giochi in uso in detta area, una sorta di video games con il quale veniva misurata la forza fisica dell'utilizzatore;
3) nel mentre colpiva la base dell'attrezzo con l'apposito strumento, questo si rompeva e, in particolare, la parte impiegata per colpire, si staccava dall'asta attingendolo al viso e segnatamente alla parte laterale destra del mento;
4) veniva pertanto prontamente soccorso e trasportato presso il S.A.U.T. di
Ascea, ove gli veniva diagnosticata una ferita lacero contusa molto profonda sulla parte laterale del mento, , lunga circa 5 cm, suturata con
n.5 punti dal personale medico, come comprovato dal referto che produceva;
5) in data 17.08.2008 si era sottoposto a visita da un medico specialista che gli aveva prescritto un periodo di riposo di trenta giorni, durante i quali non aveva potuto svolgere la propria attività lavorativa.
Sosteneva che il convenuto LI CE, quale gestore della struttura
“Charly AU, doveva ritenersi responsabile in ordine al sinistro occorsogli ai sensi degli art. 2051 e 2050 c.c., avendo egli omesso di tenere il gioco utilizzato in buono stato di manutenzione.
Quanto al convenuto COune di Ascea, l'attore deduceva che la sua responsabilità era riconducibile all'art. 2043 c.c. in quanto aveva rilasciato la licenza al LI per l'esercizio della sua attività e, di conseguenza, avrebbe dovuto vigilare sulla conformità dei giochi alle direttive all'uopo previste per dette attività.
Si costituiva in giudizio LI CE contestando ogni addebito e chiedendo di chiamare in causa la ditta JO ES, fornitore della macchina da intrattenimento nonché incaricato della sua manutenzione.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la JO ES in persona del titolare
LL OV eccependo la totale estraneità ai fatti di causa;
a sua volta chiedeva di chiamare in causa la società FA ES CO RL , importatrice e rivenditrice del gioco.
Costituitasi in giudizio, la FA ES CO RL, eccependo l'infondatezza della domanda svolta nei suoi confronti, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la TE RN NC., costruttrice della macchina;
autorizzata la chiamata, la TE RN NC non si costituiva.
Si costituiva altresì il COune di Ascea contestando la propria legittimazione passiva e chiedendo il rigetto di ogni pretesa nei suoi confronti.
A seguito di istruzione orale, la causa veniva decisa con sentenza n. 825/2022, pubblicata in data 17.11.2022, con la quale il giudice di primo grado così statuiva:
- Dichiara la contumacia di “TE RN NC”;
- Rigetta la domanda;
- Condanna AB CE al pagamento in favore di LI NT delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna AB CE al pagamento in favore del COune di Ascea, in persona del Sindaco p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna AB CE al pagamento in favore di LI NT delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna AB CE al pagamento in favore della ditta “JO ES” di
LL OV delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; - Condanna AB CE al pagamento in favore di “FA ES CO s.r.l.”, in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU già liquidate a carico di AB CE”.
In particolare, il Tribunale escludeva innanzitutto la responsabilità del COune di Ascea, essendosi il sinistro verificatosi in area privata, al di fuori del suo potere di controllo;
inoltre affermava che alcuna responsabilità poteva attribuirsi all'ente territoriale convenuto “considerando la conformità della concessa licenza per pista di pattinaggio e sala giochi al convenuto LI, trattandosi di una circostanza del tutto estranea all'oggetto del presente giudizio”.
Di poi, ritenuta la riconducibilità della domanda proposta nei confronti di LI
CE all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., il Tribunale ha specificato che detta disposizione configura a carico del custode una presunzione di responsabilità, che opera allorquando il danneggiato provi il nesso di causalità tra il pregiudizio verificatosi e la cosa oggetto di custodia, restando a carico del custode la prova del fortuito, ovvero la condotta colpevole del danneggiato o di un terzo;
tuttavia -ove per il verificarsi del danno sia stata indispensabile
l'interazione dell'agire umano- la prova del nesso di causalità richiede un quid pluris, rappresentato dalla prova della sussistenza di un'obiettiva situazione di pericolosità relativa allo stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che l'AB non avesse assolto all'onere di comprovare l'oggettiva pericolosità del gioco, essendo innegabile nella specie che il danno fosse causalmente riconducibile, non tanto al dinamismo insito nella cosa custodita, quanto piuttosto dall'interazione della macchina con l'agire umano.
In proposito ha osservato il Tribunale che “I testi escussi, pur avendo ricostruito con sufficiente grado di specificità la dinamica del sinistro, si sono limitati sul punto a riferire che l'attrezzo era malridotto e che i giochi erano vecchi e molto utilizzati (cfr. dichiarazione del sig. NT Massa). Tali ultime circostanze, che esprimono valutazioni piuttosto generiche, non sono invero idonee a corroborare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'attore e la res custodita, anche in considerazione del fatto che alcunché è stato dai medesimi riferito in relazione all'utilizzo, corretto o meno, della macchina da parte dell'attore: anzi, la circostanza che l'attrezzo fosse malridotto avrebbe secondo le regole di comune esperienza richiesto una maggiore attenzione da parte dell'utilizzatore, che non
è affatto emersa dalle risultanze probatorie raccolte nel giudizio. Peraltro,
l'affermazione che i giochi fossero vetusti non è confacente con la circostanza che la macchina “king of the hammer”, utilizzata dall'attore, fosse stata acquistata in data 30.7.2006 (come allegato e documentato), dunque meno di due mesi prima rispetto alla data del sinistro”. Ha soggiunto il primo giudice che dette valutazioni “non possono in alcun modo essere scalfite dalle risultanze della
CTU, atteso che la stessa, alla stregua della unanime giurisprudenza, non è un mezzo di prova e non può in alcun modo supplire alle carenze probatorie delle parti”.
Quanto ai terzi chiamati in causa il Tribunale ha affermato che “Il rigetto della domanda, inoltre, assorbe ogni valutazione sull'eventuale rapporto tra il fornitore ed i produttori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 15/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 825/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, vertente
TRA
AB CE, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Della Monica
Appellante
E
COune di Ascea , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Genio
E
LI CE, Ditta “JO ES” di LL OV, FA
ES CO S.R.L., in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., TE RN NC.
Appellati contumaci
Conclusioni: le parti costituite con le note di trattazione scritta depositate telematicamente ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., si sono riportate alle conclusioni già formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, AB CE citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, LI CE ed il
COune di Ascea chiedendone la condanna in solido al risarcimento in proprio
favore dei danni subiti e subendi nella misura di € 52.000,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
Esponeva l'attore che:
1) il giorno 12 agosto 2007 si era recato presso l'area giochi denominata
“Charly AU, sita nel COune di Ascea e gestita da LI CE, al fine di trascorrere qualche ora di spensierato divertimento;
2) verso le ore 1.30 aveva adoperato uno dei giochi in uso in detta area, una sorta di video games con il quale veniva misurata la forza fisica dell'utilizzatore;
3) nel mentre colpiva la base dell'attrezzo con l'apposito strumento, questo si rompeva e, in particolare, la parte impiegata per colpire, si staccava dall'asta attingendolo al viso e segnatamente alla parte laterale destra del mento;
4) veniva pertanto prontamente soccorso e trasportato presso il S.A.U.T. di
Ascea, ove gli veniva diagnosticata una ferita lacero contusa molto profonda sulla parte laterale del mento, , lunga circa 5 cm, suturata con
n.5 punti dal personale medico, come comprovato dal referto che produceva;
5) in data 17.08.2008 si era sottoposto a visita da un medico specialista che gli aveva prescritto un periodo di riposo di trenta giorni, durante i quali non aveva potuto svolgere la propria attività lavorativa.
Sosteneva che il convenuto LI CE, quale gestore della struttura
“Charly AU, doveva ritenersi responsabile in ordine al sinistro occorsogli ai sensi degli art. 2051 e 2050 c.c., avendo egli omesso di tenere il gioco utilizzato in buono stato di manutenzione.
Quanto al convenuto COune di Ascea, l'attore deduceva che la sua responsabilità era riconducibile all'art. 2043 c.c. in quanto aveva rilasciato la licenza al LI per l'esercizio della sua attività e, di conseguenza, avrebbe dovuto vigilare sulla conformità dei giochi alle direttive all'uopo previste per dette attività.
Si costituiva in giudizio LI CE contestando ogni addebito e chiedendo di chiamare in causa la ditta JO ES, fornitore della macchina da intrattenimento nonché incaricato della sua manutenzione.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la JO ES in persona del titolare
LL OV eccependo la totale estraneità ai fatti di causa;
a sua volta chiedeva di chiamare in causa la società FA ES CO RL , importatrice e rivenditrice del gioco.
Costituitasi in giudizio, la FA ES CO RL, eccependo l'infondatezza della domanda svolta nei suoi confronti, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la TE RN NC., costruttrice della macchina;
autorizzata la chiamata, la TE RN NC non si costituiva.
Si costituiva altresì il COune di Ascea contestando la propria legittimazione passiva e chiedendo il rigetto di ogni pretesa nei suoi confronti.
A seguito di istruzione orale, la causa veniva decisa con sentenza n. 825/2022, pubblicata in data 17.11.2022, con la quale il giudice di primo grado così statuiva:
- Dichiara la contumacia di “TE RN NC”;
- Rigetta la domanda;
- Condanna AB CE al pagamento in favore di LI NT delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna AB CE al pagamento in favore del COune di Ascea, in persona del Sindaco p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna AB CE al pagamento in favore di LI NT delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna AB CE al pagamento in favore della ditta “JO ES” di
LL OV delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; - Condanna AB CE al pagamento in favore di “FA ES CO s.r.l.”, in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU già liquidate a carico di AB CE”.
In particolare, il Tribunale escludeva innanzitutto la responsabilità del COune di Ascea, essendosi il sinistro verificatosi in area privata, al di fuori del suo potere di controllo;
inoltre affermava che alcuna responsabilità poteva attribuirsi all'ente territoriale convenuto “considerando la conformità della concessa licenza per pista di pattinaggio e sala giochi al convenuto LI, trattandosi di una circostanza del tutto estranea all'oggetto del presente giudizio”.
Di poi, ritenuta la riconducibilità della domanda proposta nei confronti di LI
CE all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., il Tribunale ha specificato che detta disposizione configura a carico del custode una presunzione di responsabilità, che opera allorquando il danneggiato provi il nesso di causalità tra il pregiudizio verificatosi e la cosa oggetto di custodia, restando a carico del custode la prova del fortuito, ovvero la condotta colpevole del danneggiato o di un terzo;
tuttavia -ove per il verificarsi del danno sia stata indispensabile
l'interazione dell'agire umano- la prova del nesso di causalità richiede un quid pluris, rappresentato dalla prova della sussistenza di un'obiettiva situazione di pericolosità relativa allo stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che l'AB non avesse assolto all'onere di comprovare l'oggettiva pericolosità del gioco, essendo innegabile nella specie che il danno fosse causalmente riconducibile, non tanto al dinamismo insito nella cosa custodita, quanto piuttosto dall'interazione della macchina con l'agire umano.
In proposito ha osservato il Tribunale che “I testi escussi, pur avendo ricostruito con sufficiente grado di specificità la dinamica del sinistro, si sono limitati sul punto a riferire che l'attrezzo era malridotto e che i giochi erano vecchi e molto utilizzati (cfr. dichiarazione del sig. NT Massa). Tali ultime circostanze, che esprimono valutazioni piuttosto generiche, non sono invero idonee a corroborare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'attore e la res custodita, anche in considerazione del fatto che alcunché è stato dai medesimi riferito in relazione all'utilizzo, corretto o meno, della macchina da parte dell'attore: anzi, la circostanza che l'attrezzo fosse malridotto avrebbe secondo le regole di comune esperienza richiesto una maggiore attenzione da parte dell'utilizzatore, che non
è affatto emersa dalle risultanze probatorie raccolte nel giudizio. Peraltro,
l'affermazione che i giochi fossero vetusti non è confacente con la circostanza che la macchina “king of the hammer”, utilizzata dall'attore, fosse stata acquistata in data 30.7.2006 (come allegato e documentato), dunque meno di due mesi prima rispetto alla data del sinistro”. Ha soggiunto il primo giudice che dette valutazioni “non possono in alcun modo essere scalfite dalle risultanze della
CTU, atteso che la stessa, alla stregua della unanime giurisprudenza, non è un mezzo di prova e non può in alcun modo supplire alle carenze probatorie delle parti”.
Quanto ai terzi chiamati in causa il Tribunale ha affermato che “Il rigetto della domanda, inoltre, assorbe ogni valutazione sull'eventuale rapporto tra il fornitore ed i produttori
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