Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/05/2024, n. 446
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di EC
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 478 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
IL OS ( C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. G. P.
Ianne, giusta mandato a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
AR ( EC )
Appellante
e
REGIONE PUGLIA ( CF. 8001720727) in persona del Presidente della GR p.t. rappresentato e difeso dall'avv. B. F. Di Cecco della Avvocatura Regionale , giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in EC presso il suo studio dell'avv. G. Calasso
Appellata
Nonché
1 IMMOBILIARE FPS S.r.l. ( C.f. 02115400752)
Appellata contumace
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati
e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 23.4.2024, in cui la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
**********
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
Con sentenza n. 134/2023 in data 18.1.2023 il Tribunale di EC ha rigettato il ricorso proposto ex art.
1159 bis cc da EM MO, che ha conseguentemente condannato al pagamento, in favore dei convenuti costituiti - Regione Puglia e Immobiliare F.P.S. s.r.l. - delle spese di lite.
Ed invero. EM MO proponeva istanza per ottenere la declaratoria della proprietà per usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c. e L. 346/1976 in suo favore di alcuni terreni siti in agro di Porto Cesareo, località Chiusurelle - Palude Fede, che si appartenevano ad ZI RE
(in catasto al fg. 12 p.lle 1877), al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di EC ( in catasto al fg.
12 p.lle 475, 476, 477, 478, 479, 480 219, 228 ) ad Immobiliare F.P.S s.r.l. ( in catasto al fg. 12 p.lle 481,482
e 487) e alla Regione Puglia, quale sente subentrato all'AP ( in catasto al fg. 12 p.lle 412, 2039, 2041,
365 e 399).
Espletate le formalità di legge per la pubblicità della istanza, sia Immobiliare FPS S.r.l. che la Regione
Puglia proponevano ritualmente opposizione, sicché i due procedimenti erano riuniti. Alcuna opposizione era invece proposta da ZI RE e dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di EC, cui nulla era notificato ma che erano interessati perché proprietari di alcune delle particelle oggetto della domanda di usucapione;
gli stessi rimanevano contumaci nel giudizio di opposizione riunito.
All'esito della istruttoria, espletata con prova orale e produzione documentale, il Tribunale, accogliendo le opposizioni, rigettava la domanda di EM per insussistenza dei requisiti richiesti per l'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c. in quanto plurime circostanze acquisite agli atti conducevano ad escludere che i terreni rivendicati costituivano un'entità agricola ben individuata ed organizzata, trattandosi invece di dune e terreni sabbiosi, prospicienti la spiaggia demaniale, e non risultava provato,
2
né documentalmente, né mediante le prove orali svolte, che su detti terreni fosse stata esercitata un'attività agricola. Il primo giudice evidenziava poi che i terreni in questione non erano comunque usucapibili poiché, quantomeno per quelli già AP, appartenevano al patrimonio indisponibile della
Regione Puglia.
Con ricorso depositato il 13.6.2023 e notificato il 22.62023 EM ha interposto appello avverso detta sentenza, deducendone la erroneità per i seguenti motivi:
1) Sulla sussistenza dei requisiti ex l. 346/1976 : l'appellante censura il passaggio motivazionale della sentenza con cui il tribunale esclude la sussistenza dei requisiti necessari per la declaratoria di usucapione speciale;
assume che il primo giudice avrebbe errato, perché nell'affermare che << non vi è prova che i fondi siano adibiti ad attività agricola organizzata >> ha omesso di considerare che il ricorrente ha, invece, prodotto copiosa documentazione attestante la propria qualifica di agricoltore, che provvedeva anche a vendere i frutti della terra che coltivava, che pascolava i propri animali su detti terreni, che li manuteneva e che provvedeva a svolgere anche attività di agriturismo. Precisando come detti fondi siano stati dichiarati rurali, evidenziava quindi di esserne gestore ed agricoltore e quindi in possesso dei requisiti per l'accoglimento della domanda di usucapione;
2) Sulla usucapibilità dei fondi: la sentenza meriterebbe censura anche laddove il giudicante rileva che i beni in questione, in particolare quelli rivenienti dall'Ente Riforma, sono demaniali e quindi non usucapibili: assume invece l'appellante di aver iniziato a possedere i fondi sin dal 1960, quindi prima dell'istituzione dell'ente regionale, tanto che ha trovato indicati come proprietari dei terreni ancora i sigg.ri
Tamborrini – AR, tant'è che ha provveduto a notificare a questi, quali legittimi proprietari, il ricorso per usucapione.
Si costituiva in appello la Regione Puglia che, contestando tutti gli assunti di parte appellante, concludeva per il rigetto integrale del gravame, in difetto dei requisiti di legge per l'usucapione speciale.
Non si costituiva invece in giudizio la Immobiliare FP S.r.l. - costituita solo per la fase cautelare -, in cui chiedeva il rigetto della richiesta inibitoria, perché infondata.
Con ordinanza del 15 settembre 2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 30.11.2023 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di EC
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 478 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
IL OS ( C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. G. P.
Ianne, giusta mandato a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
AR ( EC )
Appellante
e
REGIONE PUGLIA ( CF. 8001720727) in persona del Presidente della GR p.t. rappresentato e difeso dall'avv. B. F. Di Cecco della Avvocatura Regionale , giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in EC presso il suo studio dell'avv. G. Calasso
Appellata
Nonché
1 IMMOBILIARE FPS S.r.l. ( C.f. 02115400752)
Appellata contumace
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati
e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 23.4.2024, in cui la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
**********
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
Con sentenza n. 134/2023 in data 18.1.2023 il Tribunale di EC ha rigettato il ricorso proposto ex art.
1159 bis cc da EM MO, che ha conseguentemente condannato al pagamento, in favore dei convenuti costituiti - Regione Puglia e Immobiliare F.P.S. s.r.l. - delle spese di lite.
Ed invero. EM MO proponeva istanza per ottenere la declaratoria della proprietà per usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c. e L. 346/1976 in suo favore di alcuni terreni siti in agro di Porto Cesareo, località Chiusurelle - Palude Fede, che si appartenevano ad ZI RE
(in catasto al fg. 12 p.lle 1877), al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di EC ( in catasto al fg.
12 p.lle 475, 476, 477, 478, 479, 480 219, 228 ) ad Immobiliare F.P.S s.r.l. ( in catasto al fg. 12 p.lle 481,482
e 487) e alla Regione Puglia, quale sente subentrato all'AP ( in catasto al fg. 12 p.lle 412, 2039, 2041,
365 e 399).
Espletate le formalità di legge per la pubblicità della istanza, sia Immobiliare FPS S.r.l. che la Regione
Puglia proponevano ritualmente opposizione, sicché i due procedimenti erano riuniti. Alcuna opposizione era invece proposta da ZI RE e dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di EC, cui nulla era notificato ma che erano interessati perché proprietari di alcune delle particelle oggetto della domanda di usucapione;
gli stessi rimanevano contumaci nel giudizio di opposizione riunito.
All'esito della istruttoria, espletata con prova orale e produzione documentale, il Tribunale, accogliendo le opposizioni, rigettava la domanda di EM per insussistenza dei requisiti richiesti per l'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c. in quanto plurime circostanze acquisite agli atti conducevano ad escludere che i terreni rivendicati costituivano un'entità agricola ben individuata ed organizzata, trattandosi invece di dune e terreni sabbiosi, prospicienti la spiaggia demaniale, e non risultava provato,
2
né documentalmente, né mediante le prove orali svolte, che su detti terreni fosse stata esercitata un'attività agricola. Il primo giudice evidenziava poi che i terreni in questione non erano comunque usucapibili poiché, quantomeno per quelli già AP, appartenevano al patrimonio indisponibile della
Regione Puglia.
Con ricorso depositato il 13.6.2023 e notificato il 22.62023 EM ha interposto appello avverso detta sentenza, deducendone la erroneità per i seguenti motivi:
1) Sulla sussistenza dei requisiti ex l. 346/1976 : l'appellante censura il passaggio motivazionale della sentenza con cui il tribunale esclude la sussistenza dei requisiti necessari per la declaratoria di usucapione speciale;
assume che il primo giudice avrebbe errato, perché nell'affermare che << non vi è prova che i fondi siano adibiti ad attività agricola organizzata >> ha omesso di considerare che il ricorrente ha, invece, prodotto copiosa documentazione attestante la propria qualifica di agricoltore, che provvedeva anche a vendere i frutti della terra che coltivava, che pascolava i propri animali su detti terreni, che li manuteneva e che provvedeva a svolgere anche attività di agriturismo. Precisando come detti fondi siano stati dichiarati rurali, evidenziava quindi di esserne gestore ed agricoltore e quindi in possesso dei requisiti per l'accoglimento della domanda di usucapione;
2) Sulla usucapibilità dei fondi: la sentenza meriterebbe censura anche laddove il giudicante rileva che i beni in questione, in particolare quelli rivenienti dall'Ente Riforma, sono demaniali e quindi non usucapibili: assume invece l'appellante di aver iniziato a possedere i fondi sin dal 1960, quindi prima dell'istituzione dell'ente regionale, tanto che ha trovato indicati come proprietari dei terreni ancora i sigg.ri
Tamborrini – AR, tant'è che ha provveduto a notificare a questi, quali legittimi proprietari, il ricorso per usucapione.
Si costituiva in appello la Regione Puglia che, contestando tutti gli assunti di parte appellante, concludeva per il rigetto integrale del gravame, in difetto dei requisiti di legge per l'usucapione speciale.
Non si costituiva invece in giudizio la Immobiliare FP S.r.l. - costituita solo per la fase cautelare -, in cui chiedeva il rigetto della richiesta inibitoria, perché infondata.
Con ordinanza del 15 settembre 2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 30.11.2023 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle
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