Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/08/2024, n. 568
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Testo completo
Proc. n. 61/2022 R.G.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa P MO Presidente
2) dr. N SE Consigliere
3) dr.ssa F R Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 61/2022 R.G., vertente
tra
, (C.F.: ) elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC) Parte_1 C.F._1 alla via Nino Bixio n. 14, presso e nello studio legale dell'avv. C P, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
APPELLANTE
e
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla CP_1 C.F._2
Via Argine dx Annunziata, n. 13, presso e nello studio degli avv.ti E A e S C da cui è rappresenta e difesa giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.09.2015 proponeva domanda al fine di sentir pronunziare i provvedimenti CP_1 temporanei ed urgenti inerenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , deducendo tra le altre cose: di aver contratto matrimonio con il Parte_1 predetto in data 6.10.2002;che dall'unione sono nati tre figli, (n. 11.8.2005), (n. Per_1 Per_2 Pers 8.5.2007) ed (n. 18.2.2009);che con decreto n. 58/2013 del 29.01.2013 il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione consensuale fra i coniugi.
Precisava che, nonostante la forma consensuale della separazione, il rapporto padre-figli fosse poi risultato estremamente difficile -e ciò, segnatamente, a causa dei comportamenti violenti e maltrattanti del resistente-, onde chiedeva una rimodulazione dell'esercizio del diritto di visita con il coinvolgimento dei Servizi Sociali, nonché l'affidamento esclusivo dei minorenni, oltre all'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento, in capo al ricorrente, in favore dei figli nella misura di € 750,00 ciascuno, oltre al 75% delle spese straordinarie, ed oltre il rimborso di alcune spese anticipate nell'interesse dei figli.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava quanto ex adverso dedotto, Parte_1 attribuendo alla madre la colpa del rapporto complicato con i propri figli, chiedendone l'affido in via condivisa (con collocazione comunque presso la madre), e rendendosi disponibile a versare un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 400,00, tenuto anche conto della capacità lavorativa della controparte.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 10.06.2016, recepiva le statuizioni del d.o. così come già modificate con decreto emesso ex art. 710 c.p.c. dal medesimo Tribunale, dunque confermava
l'affidamento esclusivo dei minori alla con diritto di visita del da esercitarsi due CP_1 Pt_1 volte alla settimana in spazio neutro per il tramite dei Servizi Sociali, revocava l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della ricorrente (la quale comunque non aveva formulato domanda in tal senso) e rideterminava l'assegno di mantenimento a carico del per Pt_1
i figli nella misura di € 600,00 mensili.
In data 30.03.2017 interveniva sentenza in punto status n. 488/2017, e successivamente con ordinanza del 13.07.2021 il G.I. prendeva atto dell'intervenuto provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale del padre emesso il 03.05.2017 dal TM di Reggio Calabria;rigettava la domanda ex art. 330 c.c. formulata dal nei confronti della ella memoria di nuovo Pt_1 CP_1 difensore e contestuale memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2, in quanto già esaminata da parte del TM;disponeva ctu psico-diagnostica sui genitori, i minori ed i rispettivi rapporti, nominando all'uopo la dott.ssa . Persona_4
In seguito, parte ricorrente eccepiva la nullità della CTU per violazione del principio del contraddittorio e travalicamento dei quesiti posti, istanza che veniva rigettata dal G.I. con ordinanza del 12.4.2017.
Con ordinanza del 17.6.2019, poi, sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale, il G.I. affidava
i minori ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti;condannava Per_1 Per_2 Persona_5 al risarcimento dei danni nei confronti di ciascuno dei predetti figli per un importo CP_1 pari a 3.000,00 euro (complessivamente 9.000,00 euro) da versare su libretti di risparmio/conti correnti intestati a ciascuno dei minori con vincolo pupillare;nominava in favore dei minori quale curatore speciale l'avv. M M P del Foro di Reggio Calabria, sollecitava entrambe le parti a sottoporsi, presso strutture pubbliche o private, a percorsi di sostegno psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità.
Con provvedimento del 15.07.2019 il G.I. subentrato al precedente, sentite le parti ed il curatore speciale, disponeva rinnovazione delle indagini peritali;il nuovo ctu, dott.ssa Persona_6
, depositava la consulenza in data 25.01.2021.
[...]
In data 05.02.2020 interveniva, inoltre, provvedimento ex art. 156 c.c. in favore dei minori con cui si stabiliva il versamento diretto da parte del datore di lavoro del alla della somma Pt_1 CP_1 mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento dei predetti.
Con sentenza n. 1123/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, all'esito della camera di consiglio del 26.07.2021, pubblicata in data 29.07.2021, non notificata, nella causa civile iscritta al
n. 3186/2015 R.G il Tribunale di Reggio Calabria così decideva:
“1) Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con collocazione dei minori Per_1 Pers ed presso di sé;Per_2
2) Conferma l'affidamento esclusivo dei predetti minori alla madre;
3) Revoca l'ordinanza emessa dal G.I. in data 17.6.2019;
4) Invita le parti a sottoporre i minori ad un percorso di sostegno psicologico, nei tempi e nei modi più convenienti ed adeguati e rispettando i tempi degli stessi, iter che dovrà essere finalizzato al recupero del loro equilibrio emotivo e, dunque, gradualmente, alla ripresa dei loro rapporti con il padre;
5) Conferma l'obbligo a carico di a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1 un assegno di mantenimento per i tre figli minori nella misura di € 600,00 mensili (€ 200
[...] ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat, mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro, secondo quanto già disposto con ordinanza emessa dal G.I. il 5.2.2020;
6) Pone, altresì, a carico di parte resistente il pagamento del 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli minori, per come regolamentate dal Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale;7) Compensa integralmente tra le parti le spese dell'odierno giudizio;
8) Pone le spese di entrambe le ctu a carico delle parti, in solido tra loro.”
Con atto di citazione in appello del 19.01.2022, depositato in data 27.01.2022, il sig. Pt_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 1123/2021 de qua e lamentava:
[...]
A- L'errata ricostruzione dei fatti;B- L'erronea indicazione delle posizioni processuali e domande delle parti oltre che dell'iter processuale:
B.1) il travisamento dei fatti in ordine alla privazione del rapporto con il padre subita dai figli poiché il giudice di prime cure aveva risolto l'intera questione processuale dedotta dalle parti con il completo revirement di ogni attività processuale compiuta sino al 2019 a seguito di una nuova consulenza tecnica (a forma dott.ssa ) che aveva smentito i precedenti dati Per_6 processuali a tal punto da revocare ogni possibile diversa decisone dello stesso tribunale e giungere alle determinazioni adottate;
B.2) travisamento dei fatti e difetto di motivazione in ordine alle cd. “questioni economiche” poiché la sentenza si limita a confermare i provvedimenti preesistenti - incluso l'obbligo di corresponsione diretta da parte del datore di lavoro – senza alcuna motivazione nemmeno ipotizzata per la quantificazione degli oneri che impone alle parti e della sperequazione in ordine alle spese straordinarie. B.3) mancato sanzionamento delle condotte materne pure domandato ex art 709 ter cpc oltre che mancata adozione a carico della ei provvedimenti di cui agli artt. 330 e seguenti CP_1
c.c.
C. richiesta di sospensione di efficacia esecutiva – urgenza ed insostenibilità del regime economico disposto dal Giudicante a quo.
Pertanto, precisava le conclusioni e chiedeva di:
- “nel merito ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere le richieste originariamente formulate dal , adottando a carico della sig.ra ogni opportuno Pt_1 CP_1 provvedimento anche ex art. 330 e segg. cc per quanto di competenza del Tribunale adito per effetto della vigente formulazione dell'art. 38 disp. att. cc, condannando altresì
[...]
(anche ex art. 709 ter cpc) al risarcimento dei danni nei confronti di ciascuno dei CP_1 predetti figli per l'importo ritenuto di giustizia da versare su libretti di risparmio/conti correnti intestati a ciascuno dei minori con vincolo pupillare.
- in ogni caso diverso da quanto sub b), disporre applicazione comunque di modello di affido quantomeno condiviso dei minori con indicazione di modalità di incontro padre/figli che siano da realizzarsi, pure prescrivendo gli opportuni percorsi di supporto per i minori che saranno ritenuti necessari.”
Parte appellata, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in data 04.11.2022, ed eccepiva:
1- preliminarmente, la tardività della notifica dell'atto di impugnazione effettuata in data
13.05.2022, considerato che il decreto di fissazione di udienza, del 01.02.2022, fissava quale termine ultimo per la notifica dell'appello il 30.03.22;2- la nullità della prima CTU per violazione del principio del contraddittorio, in virtù del fatto che, in dette operazioni peritali vi è stata un'assoluta mancanza di contradditorio nei confronti della favorendo l'intervento, nonché la produzione documentale da parte del CP_1
di atti, scritti o audio non facenti parte del materiale presente nel fascicolo del presente Pt_1 giudizio, ma di provenienza dubbia, unilaterale, non probante e comunque senza alcuna comunicazione a controparte.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa P MO Presidente
2) dr. N SE Consigliere
3) dr.ssa F R Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 61/2022 R.G., vertente
tra
, (C.F.: ) elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC) Parte_1 C.F._1 alla via Nino Bixio n. 14, presso e nello studio legale dell'avv. C P, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
APPELLANTE
e
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla CP_1 C.F._2
Via Argine dx Annunziata, n. 13, presso e nello studio degli avv.ti E A e S C da cui è rappresenta e difesa giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.09.2015 proponeva domanda al fine di sentir pronunziare i provvedimenti CP_1 temporanei ed urgenti inerenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , deducendo tra le altre cose: di aver contratto matrimonio con il Parte_1 predetto in data 6.10.2002;che dall'unione sono nati tre figli, (n. 11.8.2005), (n. Per_1 Per_2 Pers 8.5.2007) ed (n. 18.2.2009);che con decreto n. 58/2013 del 29.01.2013 il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione consensuale fra i coniugi.
Precisava che, nonostante la forma consensuale della separazione, il rapporto padre-figli fosse poi risultato estremamente difficile -e ciò, segnatamente, a causa dei comportamenti violenti e maltrattanti del resistente-, onde chiedeva una rimodulazione dell'esercizio del diritto di visita con il coinvolgimento dei Servizi Sociali, nonché l'affidamento esclusivo dei minorenni, oltre all'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento, in capo al ricorrente, in favore dei figli nella misura di € 750,00 ciascuno, oltre al 75% delle spese straordinarie, ed oltre il rimborso di alcune spese anticipate nell'interesse dei figli.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava quanto ex adverso dedotto, Parte_1 attribuendo alla madre la colpa del rapporto complicato con i propri figli, chiedendone l'affido in via condivisa (con collocazione comunque presso la madre), e rendendosi disponibile a versare un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 400,00, tenuto anche conto della capacità lavorativa della controparte.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 10.06.2016, recepiva le statuizioni del d.o. così come già modificate con decreto emesso ex art. 710 c.p.c. dal medesimo Tribunale, dunque confermava
l'affidamento esclusivo dei minori alla con diritto di visita del da esercitarsi due CP_1 Pt_1 volte alla settimana in spazio neutro per il tramite dei Servizi Sociali, revocava l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della ricorrente (la quale comunque non aveva formulato domanda in tal senso) e rideterminava l'assegno di mantenimento a carico del per Pt_1
i figli nella misura di € 600,00 mensili.
In data 30.03.2017 interveniva sentenza in punto status n. 488/2017, e successivamente con ordinanza del 13.07.2021 il G.I. prendeva atto dell'intervenuto provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale del padre emesso il 03.05.2017 dal TM di Reggio Calabria;rigettava la domanda ex art. 330 c.c. formulata dal nei confronti della ella memoria di nuovo Pt_1 CP_1 difensore e contestuale memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2, in quanto già esaminata da parte del TM;disponeva ctu psico-diagnostica sui genitori, i minori ed i rispettivi rapporti, nominando all'uopo la dott.ssa . Persona_4
In seguito, parte ricorrente eccepiva la nullità della CTU per violazione del principio del contraddittorio e travalicamento dei quesiti posti, istanza che veniva rigettata dal G.I. con ordinanza del 12.4.2017.
Con ordinanza del 17.6.2019, poi, sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale, il G.I. affidava
i minori ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti;condannava Per_1 Per_2 Persona_5 al risarcimento dei danni nei confronti di ciascuno dei predetti figli per un importo CP_1 pari a 3.000,00 euro (complessivamente 9.000,00 euro) da versare su libretti di risparmio/conti correnti intestati a ciascuno dei minori con vincolo pupillare;nominava in favore dei minori quale curatore speciale l'avv. M M P del Foro di Reggio Calabria, sollecitava entrambe le parti a sottoporsi, presso strutture pubbliche o private, a percorsi di sostegno psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità.
Con provvedimento del 15.07.2019 il G.I. subentrato al precedente, sentite le parti ed il curatore speciale, disponeva rinnovazione delle indagini peritali;il nuovo ctu, dott.ssa Persona_6
, depositava la consulenza in data 25.01.2021.
[...]
In data 05.02.2020 interveniva, inoltre, provvedimento ex art. 156 c.c. in favore dei minori con cui si stabiliva il versamento diretto da parte del datore di lavoro del alla della somma Pt_1 CP_1 mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento dei predetti.
Con sentenza n. 1123/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, all'esito della camera di consiglio del 26.07.2021, pubblicata in data 29.07.2021, non notificata, nella causa civile iscritta al
n. 3186/2015 R.G il Tribunale di Reggio Calabria così decideva:
“1) Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con collocazione dei minori Per_1 Pers ed presso di sé;Per_2
2) Conferma l'affidamento esclusivo dei predetti minori alla madre;
3) Revoca l'ordinanza emessa dal G.I. in data 17.6.2019;
4) Invita le parti a sottoporre i minori ad un percorso di sostegno psicologico, nei tempi e nei modi più convenienti ed adeguati e rispettando i tempi degli stessi, iter che dovrà essere finalizzato al recupero del loro equilibrio emotivo e, dunque, gradualmente, alla ripresa dei loro rapporti con il padre;
5) Conferma l'obbligo a carico di a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1 un assegno di mantenimento per i tre figli minori nella misura di € 600,00 mensili (€ 200
[...] ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat, mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro, secondo quanto già disposto con ordinanza emessa dal G.I. il 5.2.2020;
6) Pone, altresì, a carico di parte resistente il pagamento del 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli minori, per come regolamentate dal Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale;7) Compensa integralmente tra le parti le spese dell'odierno giudizio;
8) Pone le spese di entrambe le ctu a carico delle parti, in solido tra loro.”
Con atto di citazione in appello del 19.01.2022, depositato in data 27.01.2022, il sig. Pt_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 1123/2021 de qua e lamentava:
[...]
A- L'errata ricostruzione dei fatti;B- L'erronea indicazione delle posizioni processuali e domande delle parti oltre che dell'iter processuale:
B.1) il travisamento dei fatti in ordine alla privazione del rapporto con il padre subita dai figli poiché il giudice di prime cure aveva risolto l'intera questione processuale dedotta dalle parti con il completo revirement di ogni attività processuale compiuta sino al 2019 a seguito di una nuova consulenza tecnica (a forma dott.ssa ) che aveva smentito i precedenti dati Per_6 processuali a tal punto da revocare ogni possibile diversa decisone dello stesso tribunale e giungere alle determinazioni adottate;
B.2) travisamento dei fatti e difetto di motivazione in ordine alle cd. “questioni economiche” poiché la sentenza si limita a confermare i provvedimenti preesistenti - incluso l'obbligo di corresponsione diretta da parte del datore di lavoro – senza alcuna motivazione nemmeno ipotizzata per la quantificazione degli oneri che impone alle parti e della sperequazione in ordine alle spese straordinarie. B.3) mancato sanzionamento delle condotte materne pure domandato ex art 709 ter cpc oltre che mancata adozione a carico della ei provvedimenti di cui agli artt. 330 e seguenti CP_1
c.c.
C. richiesta di sospensione di efficacia esecutiva – urgenza ed insostenibilità del regime economico disposto dal Giudicante a quo.
Pertanto, precisava le conclusioni e chiedeva di:
- “nel merito ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere le richieste originariamente formulate dal , adottando a carico della sig.ra ogni opportuno Pt_1 CP_1 provvedimento anche ex art. 330 e segg. cc per quanto di competenza del Tribunale adito per effetto della vigente formulazione dell'art. 38 disp. att. cc, condannando altresì
[...]
(anche ex art. 709 ter cpc) al risarcimento dei danni nei confronti di ciascuno dei CP_1 predetti figli per l'importo ritenuto di giustizia da versare su libretti di risparmio/conti correnti intestati a ciascuno dei minori con vincolo pupillare.
- in ogni caso diverso da quanto sub b), disporre applicazione comunque di modello di affido quantomeno condiviso dei minori con indicazione di modalità di incontro padre/figli che siano da realizzarsi, pure prescrivendo gli opportuni percorsi di supporto per i minori che saranno ritenuti necessari.”
Parte appellata, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in data 04.11.2022, ed eccepiva:
1- preliminarmente, la tardività della notifica dell'atto di impugnazione effettuata in data
13.05.2022, considerato che il decreto di fissazione di udienza, del 01.02.2022, fissava quale termine ultimo per la notifica dell'appello il 30.03.22;2- la nullità della prima CTU per violazione del principio del contraddittorio, in virtù del fatto che, in dette operazioni peritali vi è stata un'assoluta mancanza di contradditorio nei confronti della favorendo l'intervento, nonché la produzione documentale da parte del CP_1
di atti, scritti o audio non facenti parte del materiale presente nel fascicolo del presente Pt_1 giudizio, ma di provenienza dubbia, unilaterale, non probante e comunque senza alcuna comunicazione a controparte.
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