Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/11/2024, n. 618

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/11/2024, n. 618
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 618
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

R.G. n. 316/2023
(vi è riunita la 317/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composto dai seguenti magistrati:
G A Presidente
P T Consigliere
L PTI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite promosse con appelli depositati in data 25 maggio 2023, da
(p.i. ), in persona dell'Institore Avv. Patrizia Parte_1 P.IVA_1
Tessitore, giusto procure allegati agli appelli con i procuratori Avv. M
C e Avv. M G C, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo pec Email_1 appellante contro
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._4 Parte_4
), (c.f. , C.F._5 Parte_5 C.F._6
(c.f. , (c.f. Parte_6 C.F._7 Parte_7
), (c.f. ), C.F._8 Parte_8 C.F._9
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._10 Parte_10
), (c.f. ), C.F._11 Parte_11 C.F._12
(c.f. , (c.f. Parte_12 C.F._13 Parte_13
), (c.f. ), C.F._14 Parte_14 C.F._15
1 (c.f. ), tutti rappresentati e difesi giusta CP_3 C.F._16 procure allegate al ricorso di primo grado dall'avv. Domenico Nastari (pec:
, Email_2 appellati
Oggetto: appello avverso le sentenze del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 674/2022 e n. 675/2022, d.d. 25.11.2022, non notificate.-
In punto: incidenza retribuzione continuativa ma variabile assenza dal servizio
Capi Treno TRENITALIA Pt_1
CONCLUSIONI:
APPELLANTE:
“nel merito
- In riforma dell'impugnate sentenze, rese inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di
Venezia, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via subordinata e salvo gravame
Con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio”.
APPELLATI:
Rigettarsi gli appelli avversario in quanto infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, confermandosi le sentenze appellate.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con le impugnate sentenze il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto
- nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a far data dal 18.07.2007 siccome non decorre più in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n. 92/2012 - le domande dei ricorrenti (tutti al servizio di con mansioni di Capotreno) al pagamento delle giornate di Parte_1 ferie con importi superiori a quelli corrisposti dalla società.
Il giudice rigettava l'eccezione di nullità del ricorso essendo le voci retributive esattamente specificate nel libello introduttivo ed, in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita - accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne
(anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
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Riteneva che per i capi treno esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità di Utilizzazione ProfessionaleCont
[acronimo c.d. che è corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni (personale in mobilità ovvero di scorta) e delle ore e chilometri], quale la
c.d. “indennità di riserva”, l'”indennità di assenza dalla residenza” nonché
provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” e di conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di Capotreno anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di € 4,50).
A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della Suprema
Corte (n. 13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per
i giorni di ferie (effettivi) delle suddette indennità per escludendone la natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione (tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
Tanto premesso accertava il diritto dei ricorrenti (con conseguenziale pronuncia di condanna generica della convenuta) ) - disapplicata ogni contraria norma contrattuale - al pagamento “ per ciascuna giornata di quattro settimane di ferie retribuite, di una retribuzione media comprensiva delle indennità previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012
e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 32 CCA (“indennità scorta vetture eccedenti”), dall'art. 36.5 CCA (“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50”, con condanna
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al pagamento delle relative differenze retributive (nei limiti della prescrizione quinquennale) oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite venivano compensante per un terzo (per l'esistenza dai precedenti anche autorevoli fra cui Corte Appello di Torno di segno contrario) con condanna di parte datoriale a corrispondere la residua quota (€ 6.000,00 oltre accessori)

2. Impugna la sentenza formulando cinque (5) motivi di gravame. Parte_1

2.1. Con il primo motivo insiste nell'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.

2.2. Con il secondo motivo si duole del capo della sentenza laddove ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate decorresse dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche per i rapporti di lavoro a cui si applicano le tutele dell'art. 18 St. Lav. dopo la modifica introdotta dalla c.d. legge Fornero.

2.3. Con un terzo articolato motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE.
Sostiene l'insussistenza di un principio di “omnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma 5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione.
Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità de quibus sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie.
Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel
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