Corte d'Appello Catania, sentenza 14/01/2025, n. 50
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 810/2021 R.G. promossa da:
ARTIGIANA MACELLAZIONI DI IO IO & C. S.N.C., c.f.
01341370888 , rappresentato e difeso dall'avv. PICCIONE LUIGI, c.f.
[...];
Appellante contro
COMUNE DI POZZALLO, p. iva 00170330880, rappresentato e difeso, dall'avv.
VINDIGNI CRISTINA, c.f. [...];
Appellato
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La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 24.05.2024.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Artigiana Macellazioni di RD TO & C. s.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40/12 emesso in data 24/01/2012 dal Tribunale di Modica, con il quale veniva ingiunto in pagamento, in favore del comune di Pozzallo, della somma di euro 50.693,58 per diritti di macellazione relativi al periodo temporale settembre 2010 – aprile 2011.
L'opponente eccepiva che il rapporto tra le parti, in quanto avente ad oggetto un bene produttivo, doveva essere qualificato come contratto di affitto le cui prestazioni erano divenute onerose e che sussistevano i presupposti per una riduzione del canone ad equità ai sensi dell'art. 1623 c.c., applicabile alla fattispecie.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, la riduzione del canone di affitto e la condanna del comune di Pozzallo al pagamento della differenza fra quanto dovuto e quanto percepito.
Costituitosi in giudizio, il comune di Pozzallo contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 44/21 il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione e condannava la società opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la pronunzia di primo grado interpone appello Artigiana Macellazioni snc, affidando il gravame alle ragioni di censura di seguito esaminate.
Si è costituito il comune di Pozzallo domandando il rigetto dell'appello.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del
24.5.2024.
In diritto
Nullità del titolo per difetto di forma scritta
È incontestato fra le parti che con determina dirigenziale n. 56 del 31 ottobre 2006 il comune di Pozzallo dava atto che in data 1/11/2006 era cessato il contratto di affidamento della gestione del macello comunale e che per “…la prosecuzione del servizio non è allo stato disponibile altro soggetto idoneo, per l'individuazione del quale appare, comunque,
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imprescindibile esperire una procedura ad evidenza pubblica che potrebbe avere corso non prima di alcuni mesi …. considerato che RD TO & C. s.n.c., fondata e in prevalenza composta dai lavoratori alle dipendenze dell'affidataria, ha da ultimo formalizzato la propria disponibilità a gestire l'impianto alle stesse condizioni economiche della precedente gestione ….” onde evitare il rischio di chiusura dell'impianto affidava a
“… Artigiana Macellazioni & C. s.n.c., per la durata di mesi tre a partire dalla data del
02/11/2006 di consegna della struttura, alle stesse condizioni economiche giuridiche del precedente rapporto di affidamento della stessa struttura ….”, demandando all'ufficio contratti la verifica della sussistenza delle condizioni per la stipula della convenzione.
A tale determina non seguiva, tuttavia, la stipula di alcun contratto ma un successivo atto amministrativo del 30/11/2009, con il quale si disponeva la proroga dell'affidamento.
L'appellante rileva come il rapporto in questione sia privo della forma scritta prescritta ad substantiam per i rapporti della pubblica amministrazione.
Il motivo è fondato.
La questione è già stata affrontata da questa corte in identica controversia tra le medesime parti relativa ad un diverso periodo di affidamento e definita con la sentenza n. 1286/21
(presidente Ferreri, estensore Murana).
Il collegio ritiene di condividere la decisione in questione cui può, pertanto, farsi integrale rinvio riferendone testualmente la motivazione.
“Osserva la Corte, anzitutto, che per come correttamente ribadito dal comune nel presente grado di giudizio, e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – il pubblico macello rientra tra i beni indisponibili del patrimonio del Comune poiché è destinato al soddisfacimento di un pubblico servizio (v. Tar Cagliari n. 136/2002;
Cass. n. 5346/2000), tal che la delibera che genericamente affida in gestione il mattatoio ad un soggetto diverso dall'ente locale non può che essere qualificata come provvedimento di concessione per
l'espletamento del servizio cui il bene è destinato, cui accede la convenzione per la regolamentazione dell'uso del bene patrimoniale indisponibile e dell'espletamento del relativo servizio cui il bene è destinato. In sostanza, la gestione del macello comunale trova la sua fonte e la sua regolamentazione nella