Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/06/2024, n. 1140
CA Venezia
Sentenza
10 giugno 2024
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10 giugno 2024
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro ZIeri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 28/07/2022 al n.
1492/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN L.C.A. (C.F.00204010243),
con sede legale in ZA, via Battaglione Framarin n. 18, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Malavasi Manuela, Ricciardi Giacomo e Roberta Moretti
Ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina IN
Venezia, via Mestrina n. 6, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
pagina 1 di 46 CONTRO
NA LA AN (C.F. [...]), nata a
ZA il 19.8.1947, e RI LA ON, nato a [...] il [...]
ed ivi residente in [...]della Misericordia n. 14, C.F. [...],
rappresentati e difesi in causa dall'avv. LO OR ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ZA, Piazzetta Santo Stefano, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellati-
avente per oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec.
dell'Impresa in materia societaria,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
08/02/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione, ivi comprese le domande e istanze riproposte ai sensi
dell'art. 346 c.p.c., in riforma della sentenza n. 1220/2022, pronunciata dal
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel
procedimento sub RG 6525/2017, in data 22 giugno 2022, pubblicata il 24
giugno 2022 (rep. 3163/2022), notificata in data 27 giugno 2022 nonché in
riforma della sentenza non definitiva n. 838/2020, pronunciata dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG
6525/2017 in data 22 aprile 2020 e pubblicata in data 27 maggio 2020 (rep.
pagina 2 di 46 1752/2020), oggetto di riserva d'appello da parte di BPVI, non notificata, ed in
accoglimento dei motivi di impugnazione proposti:
- in via preliminare e dirimente accertare e dichiarare, nei termini e per le
ragioni esposte in atti, la nullità ex art. 112 c.p.c. della sentenza n. 1220/2022,
pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di
impresa, nel procedimento sub RG 6525/2017, in data 22 giugno 2022,
pubblicata il 24 giugno 2022 (rep. 3163/2022), notificata in data 27 giugno
2022 e della sentenza non definitiva n. 838/2020, pronunciata dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG
6525/2017 in data 22 aprile 2020 e pubblicata in data 27 maggio 2020 (rep.
1752/2020) e, comunque, in totale riforma delle stesse (anche a prescindere
dall'invocata nullità ex art. 112 c.p.c.):
(a) in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle
domande avversarie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 83 TUB;
(b) in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza, in favore del Tribunale di
ZA, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
(c) in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande
avversarie volte alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte
con i crediti vantati dalla Banca, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-
bis TUB;
(d) in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande
avversarie tardivamente proposte in atti;
pagina 3 di 46 (e) nel merito, in via preliminare, rigettare le domande avversarie per
intervenuta prescrizione, nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
(f) nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande avversarie per i
motivi esposti in atti;
(g) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande
avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e
verbali di causa e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
(h) in via istruttoria, anche previa ed occorrenda revoca/modifica dei
provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori:
(i) rigettare le istanze istruttorie avversarie;
(ii) dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti ex adverso nei limiti e
per le ragioni esposte in atti;
(iii) dichiarare l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale
assunta in corso di causa nei termini e per le ragioni dedotte e che verranno
esposte in corso di causa;
(i) in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza
Definitiva impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore di parte attrice
odierna appellata:
(i) in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di
impugnazione oggi formulati, con integrale condanna di parte attrice, odierna
appellata, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché
alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
(ii) in via subordinata, in caso di accoglimento parziale dei motivi di
impugnazione, comunque con compensazione integrale delle spese di lite del
pagina 4 di 46 doppio grado di giudizio, e condanna di controparte alla restituzione di quanto
già ricevuto dall'esponente;
(iii) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei superiori motivi di
impugnazione, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e
condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente
in relazione a tale grado di giudizio;
(iv) in ogni caso, con condanna dei Sig.ri LL NA e LL NT al
pagamento delle spese di lite relative al giudizio cautelare in corso di causa, da
liquidarsi secondo legge
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI:
Il sottoscritto difensore dei convenuti-appellati MA LL NA e NA
LL NT, visto il provvedimento dell'Ill.mo Presidente f.f. dott.ssa
Passarelli ex art. 127 ter c.p.c. del 5/1/2024, così precisa le conclusioni: 1) In
via principale rigettarsi l'appello proposto da Banca Popolare di ZA e per
l'effetto confermarsi le sentenze impugnate n. 838/2020 e n. 1220/2022 della
sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Venezia. 2) In via
subordinata, nel caso in cui venga considerato fondato l'appello principale, visti
gli ulteriori argomenti proposti dagli appellati e non considerati dal Giudice di
prime cure perché ritenuti Firmato Da: OR LO Emesso Da: ArubaPEC
S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3d233f8e208b2186c1c1f32f8dc1306f 3 assorbiti,
dichiararsi in ogni caso l'invalidità, la risoluzione e l'inefficacia dei contratti di
investimento e di finanziamento posti in essere dalla Banca, con dichiarazione di
non debenza di qualsiasi somma dovuta dagli appellati a favore della banca. 3)
pagina 5 di 46 Con vittoria nelle spese e nel compenso professionale forense, oltre a rimborso
forfetario ed accessori di legge.
In via istruttoria
Ove necessario, si chiede nomina di c.t.u. per la verifica delle movimentazioni
finanziarie e bancarie con la quantificazione dei movimenti e il riscontro della
regolarità formale degli atti. Si chiede l'esibizione ex art. 210 c.p.c. alla
controparte:
• Dei provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organi di Vigilanza (A.G.C.M.,
Consob, B.C.E., Banca d'Italia) a carico della Banca e degli esponenti aziendali
per gli illeciti riferiti alla pratica delle azioni c.d. baciate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione del 15.6.2017, MA LL NA e NA LL
NT convenivano, avanti la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del
Tribunale di Venezia, Banca Popolare di ZA s.p.a., già Banca Popolare di
ZA s.c.p.a., deducendo la nullità e comunque l'invalidità di diverse operazioni di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, che avevano generato un indebitamento complessivo di oltre 3.000.000,00 di euro.
Deducevano al riguardo:
- di avere concordato nel 2011, con la Banca, un'operazione che avrebbe assicurato il recupero di perdite derivanti da pregressi investimenti finanziari:
operazione consistente nella “intestazione fiduciaria delle azioni della banca
senza alcun esborso da parte dell'intestatario” con pagamento di un corrispettivo annuo di circa € 20.000 - € 30.000 a favore di LL NA;
pagina 6 di 46
- di avere acquistato, tra il 2011 ed il 2014, azioni ed obbligazioni convertibili
(effettivamente convertite in azioni) per un totale di 26.174 azioni ciascuno;
- di avere ricevuto, tra il 2012 ed il 2014, a titolo di corrispettivo per gli investimenti effettuati, Euro 200.000,00;
- le suddette operazioni erano avvenute con “l'anomala forma tecnica
dell'apertura di credito in un conto corrente (c.d. fido per elasticità di cassa)”.
Chiedevano, pertanto:
- l'accertamento della nullità degli acquisti azionari per violazione dell'art. 2358
cod. civ., della disciplina MIFID, dell'art. 30 TUF e del Regolamento
Intermediari;
- l'annullamento degli acquisti per dolo;
- la risoluzione degli acquisti per violazione degli obblighi gravanti sulla Banca
quale intermediario finanziario;
- l'accertamento della natura fiduciaria degli acquisti e dell'obbligo della Banca
al riacquisto delle azioni o, in alternativa, della natura simulata dei predetti acquisti e la conseguente declaratoria di inefficacia;
- l'accertamento della responsabilità risarcitoria della Banca per violazione del principio di sana e prudente gestione e per la falsità dei bilanci depositati.
Nei giorni immediatamente successivi alla notifica dell'atto di citazione, BPVI
veniva sottoposta a procedimento di liquidazione coatta amministrativa disposto con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 185 del 25 giugno
2017 in attuazione del d.l. n. 99/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro ZIeri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 28/07/2022 al n.
1492/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN L.C.A. (C.F.00204010243),
con sede legale in ZA, via Battaglione Framarin n. 18, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Malavasi Manuela, Ricciardi Giacomo e Roberta Moretti
Ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina IN
Venezia, via Mestrina n. 6, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
pagina 1 di 46 CONTRO
NA LA AN (C.F. [...]), nata a
ZA il 19.8.1947, e RI LA ON, nato a [...] il [...]
ed ivi residente in [...]della Misericordia n. 14, C.F. [...],
rappresentati e difesi in causa dall'avv. LO OR ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ZA, Piazzetta Santo Stefano, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellati-
avente per oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec.
dell'Impresa in materia societaria,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
08/02/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione, ivi comprese le domande e istanze riproposte ai sensi
dell'art. 346 c.p.c., in riforma della sentenza n. 1220/2022, pronunciata dal
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel
procedimento sub RG 6525/2017, in data 22 giugno 2022, pubblicata il 24
giugno 2022 (rep. 3163/2022), notificata in data 27 giugno 2022 nonché in
riforma della sentenza non definitiva n. 838/2020, pronunciata dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG
6525/2017 in data 22 aprile 2020 e pubblicata in data 27 maggio 2020 (rep.
pagina 2 di 46 1752/2020), oggetto di riserva d'appello da parte di BPVI, non notificata, ed in
accoglimento dei motivi di impugnazione proposti:
- in via preliminare e dirimente accertare e dichiarare, nei termini e per le
ragioni esposte in atti, la nullità ex art. 112 c.p.c. della sentenza n. 1220/2022,
pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di
impresa, nel procedimento sub RG 6525/2017, in data 22 giugno 2022,
pubblicata il 24 giugno 2022 (rep. 3163/2022), notificata in data 27 giugno
2022 e della sentenza non definitiva n. 838/2020, pronunciata dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG
6525/2017 in data 22 aprile 2020 e pubblicata in data 27 maggio 2020 (rep.
1752/2020) e, comunque, in totale riforma delle stesse (anche a prescindere
dall'invocata nullità ex art. 112 c.p.c.):
(a) in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle
domande avversarie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 83 TUB;
(b) in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza, in favore del Tribunale di
ZA, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
(c) in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande
avversarie volte alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte
con i crediti vantati dalla Banca, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-
bis TUB;
(d) in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande
avversarie tardivamente proposte in atti;
pagina 3 di 46 (e) nel merito, in via preliminare, rigettare le domande avversarie per
intervenuta prescrizione, nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
(f) nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande avversarie per i
motivi esposti in atti;
(g) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande
avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e
verbali di causa e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
(h) in via istruttoria, anche previa ed occorrenda revoca/modifica dei
provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori:
(i) rigettare le istanze istruttorie avversarie;
(ii) dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti ex adverso nei limiti e
per le ragioni esposte in atti;
(iii) dichiarare l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale
assunta in corso di causa nei termini e per le ragioni dedotte e che verranno
esposte in corso di causa;
(i) in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza
Definitiva impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore di parte attrice
odierna appellata:
(i) in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di
impugnazione oggi formulati, con integrale condanna di parte attrice, odierna
appellata, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché
alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
(ii) in via subordinata, in caso di accoglimento parziale dei motivi di
impugnazione, comunque con compensazione integrale delle spese di lite del
pagina 4 di 46 doppio grado di giudizio, e condanna di controparte alla restituzione di quanto
già ricevuto dall'esponente;
(iii) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei superiori motivi di
impugnazione, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e
condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente
in relazione a tale grado di giudizio;
(iv) in ogni caso, con condanna dei Sig.ri LL NA e LL NT al
pagamento delle spese di lite relative al giudizio cautelare in corso di causa, da
liquidarsi secondo legge
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI:
Il sottoscritto difensore dei convenuti-appellati MA LL NA e NA
LL NT, visto il provvedimento dell'Ill.mo Presidente f.f. dott.ssa
Passarelli ex art. 127 ter c.p.c. del 5/1/2024, così precisa le conclusioni: 1) In
via principale rigettarsi l'appello proposto da Banca Popolare di ZA e per
l'effetto confermarsi le sentenze impugnate n. 838/2020 e n. 1220/2022 della
sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Venezia. 2) In via
subordinata, nel caso in cui venga considerato fondato l'appello principale, visti
gli ulteriori argomenti proposti dagli appellati e non considerati dal Giudice di
prime cure perché ritenuti Firmato Da: OR LO Emesso Da: ArubaPEC
S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3d233f8e208b2186c1c1f32f8dc1306f 3 assorbiti,
dichiararsi in ogni caso l'invalidità, la risoluzione e l'inefficacia dei contratti di
investimento e di finanziamento posti in essere dalla Banca, con dichiarazione di
non debenza di qualsiasi somma dovuta dagli appellati a favore della banca. 3)
pagina 5 di 46 Con vittoria nelle spese e nel compenso professionale forense, oltre a rimborso
forfetario ed accessori di legge.
In via istruttoria
Ove necessario, si chiede nomina di c.t.u. per la verifica delle movimentazioni
finanziarie e bancarie con la quantificazione dei movimenti e il riscontro della
regolarità formale degli atti. Si chiede l'esibizione ex art. 210 c.p.c. alla
controparte:
• Dei provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organi di Vigilanza (A.G.C.M.,
Consob, B.C.E., Banca d'Italia) a carico della Banca e degli esponenti aziendali
per gli illeciti riferiti alla pratica delle azioni c.d. baciate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione del 15.6.2017, MA LL NA e NA LL
NT convenivano, avanti la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del
Tribunale di Venezia, Banca Popolare di ZA s.p.a., già Banca Popolare di
ZA s.c.p.a., deducendo la nullità e comunque l'invalidità di diverse operazioni di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, che avevano generato un indebitamento complessivo di oltre 3.000.000,00 di euro.
Deducevano al riguardo:
- di avere concordato nel 2011, con la Banca, un'operazione che avrebbe assicurato il recupero di perdite derivanti da pregressi investimenti finanziari:
operazione consistente nella “intestazione fiduciaria delle azioni della banca
senza alcun esborso da parte dell'intestatario” con pagamento di un corrispettivo annuo di circa € 20.000 - € 30.000 a favore di LL NA;
pagina 6 di 46
- di avere acquistato, tra il 2011 ed il 2014, azioni ed obbligazioni convertibili
(effettivamente convertite in azioni) per un totale di 26.174 azioni ciascuno;
- di avere ricevuto, tra il 2012 ed il 2014, a titolo di corrispettivo per gli investimenti effettuati, Euro 200.000,00;
- le suddette operazioni erano avvenute con “l'anomala forma tecnica
dell'apertura di credito in un conto corrente (c.d. fido per elasticità di cassa)”.
Chiedevano, pertanto:
- l'accertamento della nullità degli acquisti azionari per violazione dell'art. 2358
cod. civ., della disciplina MIFID, dell'art. 30 TUF e del Regolamento
Intermediari;
- l'annullamento degli acquisti per dolo;
- la risoluzione degli acquisti per violazione degli obblighi gravanti sulla Banca
quale intermediario finanziario;
- l'accertamento della natura fiduciaria degli acquisti e dell'obbligo della Banca
al riacquisto delle azioni o, in alternativa, della natura simulata dei predetti acquisti e la conseguente declaratoria di inefficacia;
- l'accertamento della responsabilità risarcitoria della Banca per violazione del principio di sana e prudente gestione e per la falsità dei bilanci depositati.
Nei giorni immediatamente successivi alla notifica dell'atto di citazione, BPVI
veniva sottoposta a procedimento di liquidazione coatta amministrativa disposto con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 185 del 25 giugno
2017 in attuazione del d.l. n. 99/2017
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