Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2024, n. 45

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2024, n. 45
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 45
Data del deposito : 7 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta dai seguenti magistrati dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 697/2022 RG promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 con l'avv. Pietro Dinoi appellanti contro
Controparte_1 con l'av. Sergio Gherardelli appellato/appellante incidentale

Controparte_2 con l'avv. Valentina Venni appellata
CP_3
con gli avv.ti Massimo Autieri, Silvano Imbriaci appellato/appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 67/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata il 3.6.2022 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23 gennaio 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Di seguito, le seguenti circostanze in fatto e in diritto rilevanti i fini del decidere:
1
-gli odierni appellanti erano stati dipendenti della ditta che aveva iniziato Controparte_4
una procedura di mobilità, conclusasi con un accordo conciliativo;
i lavoratori in questione erano stati licenziati e avevano avuto accesso all'indennità di mobilità TSE (L. n. 223/1991) a far data dal
1.2.2016;

- il Comune aveva effettuato una richiesta alla (Centro per l'impiego) CP_1 Controparte_2 per l'invio di tre operai generici, con Pat. B, esecutori tecnici, per svolgere lavori di: “sistemazione campo di calcetto mediante opere di recinzione, modifica della sistemazione a verde dell'area e sistemazione impianto di pubblica illuminazione;
interventi di potatura;
sostituzione giochi danneggiati nei parchi;
taglio di vegetazione nei laghetti di espansione”;

-l'art 7 del D.l.vo n. 468/1997 (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione) prescrive:
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono svolgere le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione.
2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di attività di lavori socialmente utili.
3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, nell'ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo
4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego ricevono dalle sedi territorialmente CP_3
competenti, gli elenchi relativi ai percettori dell'indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso. Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
5. Le regioni e le commissioni regionali per l'impiego semestralmente effettuano un monitoraggio
2 delle attività di cui al presente articolo ed eventualmente provvedono a promuovere le opportune iniziative per l'utilizzo dei lavoratori”;
-i dipendenti in questione venivano quindi assunti dal e prendevano servizio il Controparte_1
9.5.2016, con orario 7-13, dal lunedì al sabato, per 36 ore settimanali;
rapporto di durata pari a 6 mesi, poi prorogato sino al 23.5.2018;

-l'indennità di mobilità doveva erogarsi per legge fino al 31.7.2017 (sebbene nella comunicazione
CP_ del Centro per l'impiego si fosse indicato erroneamente la data del 31.7.2018). In fatto, l erogava tale indennità sino al gennaio 2018, richiedendo successivamente a ciascun lavoratore la restituzione di € 4.664,19 (per il periodo 1.8.2017-31.1.2018), perché vi era stata corresponsione per un maggior periodo. Il Comune, a sua volta, aveva erogato il trattamento integrativo sino al gennaio
2018, come differenza tra l'indennità percepita e la retribuzione spettante al lavoratore con quell'inquadramento al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali;

-gli odierni appellanti proponevano ricorso davanti al Tribunale di Siena, per il periodo dal

1.8.2017 o dal 1.12.2017 e fino al 23.5.2018 (termine del rapporto lavorativo), chiedendo al
CP_ Comune le retribuzioni, detratto quanto corrisposto, oltre contributi, con versamento a in compensazione dell'indebito, delle somme versate da questi per indennità di mobilità nel dicembre
2017 (laddove il trattamento si ritenesse iniziato nel maggio 2016) al 31.1.2018 o dal 1.8.2017 al
31.1.2018;
in ipotesi, chiedevano le medesime somme a titolo di indebito arricchimento;

-il costituitosi, chiamava in causa il per l' e CP_1 CP_1 CP_5 Organizzazione_1
chiedeva il rigetto del ricorso;
laddove accolto, insisteva affinchè la Regione lo tenesse indenne;
in
CP_ subordine, affinchè fosse accertata la responsabilità di per essere tenuto indenne da quanto eventualmente da corrispondere (in solido con la ;
in ogni caso, con rigetto della domanda CP_2
di indebito arricchimento;

-la si costituiva e chiedeva di respingere la domanda di responsabilità e di Controparte_2
rigettare integralmente le domande;

CP_
-l' dichiarava di rimettersi a quanto sarebbe emerso per l'aspetto assicurativo-contributivo e spiegava riconvenzionale per ottenere la restituzione dell'indebito dai lavoratori.
Il Tribunale di Siena così provvedeva:
-riconosceva il diritto dei lavoratori all'intero trattamento economico per il periodo 1.8.2017-
23.5.2018, in quanto il si era avvalso pienamente della loro prestazione che quindi doveva CP_1 ritenersi quale prestazione in fatto ex art 2126 cc, stante l'intervenuta violazione della legge sui lavori socialmente utili, con utilizzazione oltre il limite temporale di legge;
condannava quindi il
previa detrazione di quanto già corrisposto, all'erogazione in favore di ciascuno Controparte_1
3
dei tre lavoratori delle retribuzioni predette, oltre regolarizzazione assicurativa-contributiva, erogazione pari ad € 4.664,19, oltre interessi legali, oltre spese del giudizio;
CP_
-riteneva inammissibile l'ulteriore “secca” richiesta di condannare il a versare all' le CP_1
CP_ predette somme (per retribuzione) a compensazione dell'indebito richiesto da ai lavoratori
(ritenendo l'operatività dell'istituto della compensazione tra due soggetti e non con riferimento ad un terzo);
.
CP_
-assumeva la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall in considerazione della durata dell'erogazione dell'indennità (18 mesi), rilevandosi che l' aveva fatto un errore e che CP_6 quindi i lavoratori dovevano restituire quanto ricevuto, poiché il fatto dell'erogazione oltre il termine era noto ai lavoratori e al patronato che li assisteva, con condanna alla restituzione di €
CP_ 4.664,19, oltre interessi;
con compensazione integrale delle spese tra lavoratori e per la complessità e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi