Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/05/2024, n. 786

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/05/2024, n. 786
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 786
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio
e composta dai sig. magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Daniela Pellingra Consigliere
3) Dott. Maria Letizia Barone Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 375/2018 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado di giudizio da:
IS AE (cf: [...]) rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Sansone (pec: giovanni.sansone@avvpec.it), giusta procura in atti
APPELLANTE contro
POSTE ITALIANE S.P.A., POLO IMMOBILIARE SEDE SICILIA
e
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Castellese (pec.
Salvatore.castellese@pec.posteitaliane.it), dell'Avvocatura interna della Società;

APPELLATA con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE
INTERVENIENTE NECESSARIO

CONCLUSIONI
Parte appellante:
1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
- nel merito, ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte:
1. ammissibile la querela di falso presentata dal Sig. LI EL contro il documento prot. n. 2916 del 03.10.1996, Direz. Prov.le P.T., sede di Palermo;

2. che il documento “originale” protocollato nel registro di protocollo dell'Ente Poste
Italiane, Direz. Prov.le P.T., sede di Palermo con il riferimento prot. n. 2916 del
03.10.1996, non corrisponde a quello versato in atti dalla convenuta, perché, in particolare, non riguarda il Sig. LI EL, ma altro soggetto, così come ammesso dalla controparte;

3. la falsità del documento denominato “copia prospetto equo canone 1996”, perché non corrisponde al documento originale protocollato nel registro di protocollo dell'Ente
Poste Italiane, Direz. Prov.le P.T., sede di Palermo con il riferimento prot. n. 2916 del
03.10.1996, come ammesso dalla convenuta e, per effetto, che nessuno dei riferimenti dell'alloggio e del calcolo dell'equo canone, è ascrivibile al Sig. LI EL;

4. che nulla il Tribunale poteva statuire in merito alla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore, rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni;

5. ordinare la distruzione dell'originale del documento falso stabilendo le relative modalità operative;

6. ritenere e dichiarare la responsabilità delle Poste Italiane S.p.A., sedi di Palermo e
Roma convenute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in solido, per aver predisposto e prodotto in giudizio il documento falso;

7. emettere ex art. 226 c.p.c. i provvedimenti necessari ex art. 537 c.p.p.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, in subordine, ritenere e dichiarare compensate le spese legali del giudizio di primo grado, in ulteriore subordine, ricalcolare le spese legali del primo grado di giudizio, applicando il valore del procedimento pari ad € 1.437,83.
Parte appellata:
chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa,
1) rigetti, ritenendolo infondato in fatto e in diritto, l'atto di appello di controparte e, per l'effetto, confermi le statuizioni contenute nella sentenza n. 4159/17 resa dal Tribunale di Palermo;

2) con vittoria delle spese di lite anche di questo grado di giudizio.
2 PROCURATORE GENERALE
Voglia la Corte di Appello di Palermo confermare il provvedimento impugnato.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza dei giorni 28 giugno – 27 luglio 2017, il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta da EL LI avverso il documento proveniente dalle Poste Italiane S.p.A., denominato “prospetto calcolo - “equo canone” – legge 27-7-78 n. 392”, con prot. n. 2916 del 03.10.1996, perché, in tesi, non corrisponde al documento originale protocollato con quel numero nel registro di protocollo dell'Ente Poste Italiane, Direz. Prov.le P.T., sede di Palermo, ed ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta Poste Italiane S.p.A. .
In particolare, ha ritenuto che il documento tacciato di falsità non fosse un atto pubblico formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;
non potesse considerarsi una “scrittura privata” ai sensi dell'art. 2702 c.c., poiché si trattava di un prestampato parzialmente riempito con scrittura manuale da parte di un impiegato delle
Poste, privo di sottoscrizione;
non potesse considerarsi nemmeno “registro di protocollo” come allegato dall'attore in corso di giudizio.
Nel corpo della motivazione ha, poi, dichiarato inammissibili le domande risarcitorie proposte dall'attore in uno con la querela di falso e ha respinto la domanda di cancellazione di espressioni offensive che aveva proposto la società convenuta in relazione ad alcuni incisi contenuti negli scritti della controparte.
2. Con citazione notificata il 16 febbraio 2028, EL LI ha proposto appello avverso la decisione per sette motivi, ed ha concluso come indicato in epigrafe.
3. Costituito il
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