Corte d'Appello Roma, sentenza 20/12/2024, n. 4562
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa AR Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 20.12.2024 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2943 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra GI AR PI Avv. Dalla Grana Paolo Appellante E INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Appellante Appellato contumace
ha pronunziato la presente SENTENZA
OGGETTO: appello per la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 23 maggio 2023 e non notificata;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.4.22 OB AR IA conveniva in giudizio l'INPS, davanti al Tribunale di Roma, chiedendo disporsi la rettifica dell'importo lordo mensile della pensione SDAI n. 6337763 da € 2.290,89 al mese, come comunicato dall'INPS, ad € 2.377,97 al mese, come calcolato tenendo conto della clausola di salvaguardia e per l'effetto determinare in favore della allora ricorrente il diritto a vedersi riconosciuta, a titolo di rimborso, la somma di Euro 87,08 al mese, pari alla differenza tra il valore calcolato di € 2.377,97 al mese e quello comunicato dall'INPS pari ad Euro 2.290,89. Chiedeva altresì la condanna al “versamento della somma di € 146,34 indebitamente trattenuta nei mesi di Gennaio e Febbraio 2021, per un totale di € 292,68” nonché
“annullarsi la richiesta di restituzione avanzata dall'INPS della somma di € 2.361,79 in quanto in contrasto con la normativa di cui all'art. 52 comma 2 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, così come modificata con Legge n. 412/1991. A tal fine deduceva che:
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era titolare di una pensione personale principale dell'importo complessivo di Euro 23.741,90 l'anno per 13 mensilità nonché di una pensione ai superstiti (categoria SDAI) pari ad Euro 2.657,53, già detratto, come previsto dalla normativa di riferimento, l'importo del 60% trattandosi del solo coniuge;
con lettera del 2 marzo 2021, l'INPS dichiarava di procedere ad una variazione dell'importo della pensione, in ragione della comunicazione dei redditi presentati dalla stessa OB e provvedeva, da una parte, a ricalcolare l'importo lordo mensile della pensione in complessivi Euro 2.290,89 e dall'altra a richiedere, per il periodo gennaio 2019
– febbraio 2021 la somma pari ad Euro 2.361,79;
avverso la predetta comunicazione, la OB presentava formale contestazione con memoria depositata in data 25 maggio 2021;
con raccomandata del 21 settembre 2021, l'INPS, nel ribadire quanto già comunicato con la precedente comunicazione, provvedeva a rideterminare la pensione Cat. SDAI n. 06337763 della OB a decorrere dal mese di gennaio 2021 e contestualmente richiedeva alla medesima l'importo complessivo di Euro 2.361,79. L'INPS rimaneva contumace. Con sentenza del 23.05.2023, pubblicata in pari data, il Giudice accoglieva parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiarava l'illegittimità del provvedimento di recupero della somma totale di E. 2361,79 lordi (pari a netti 1536,12) e condannava l'Inps a restituire le rate già trattenute. Quanto invece alla richiesta di ricalcolo dell'importo della pensione modificato dall'INPS, il Tribunale rigettava il ricorso rilevando che “anche la parte ricorrente, da parte sua, era rimasta nel generico e non aveva depositato documentazione relativa ai suoi redditi e ai limiti della incumulabilità”. OB AR IA appella tempestivamente il capo della sentenza come appena esposto e si affida ai seguenti motivi. In primo luogo la OB rileva che il Tribunale, dopo aver riconosciuto il suo diritto alla restituzione delle somme impropriamente sottratte dall'ente erroneamente non ha accolto la richiesta di ricalcolo dell'importo della pensione modificato dall'INPS nonostante il supporto assertivo e probatorio offerto al Giudicante. Chiede pertanto la riforma della statuizione nella parte in cui circoscrive la portata dell'accoglimento della domanda alla sola parte restitutoria senza estendere gli effetti della pronuncia alla rideterminazione della pensione. Quale secondo motivo parte