Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2024, n. 582
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 13.2.2024 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1578/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 196/2019, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana NN, ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Fondi (LT), Via Lucrezio Caro 78/A;
APPELLANTE
E
, in qualità di titolare della ditta individuale Controparte_1 Organizzazione_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Italico Perlini, Gaetano Cappucci e Luisa Celani ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Guido D'Arezzo, 2;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, depositato il 6.5.2015, il Sig. conveniva in giudizio , di Parte_1 Controparte_1 cui era dipendente, per vedere accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire differenze retributive, stipendi non corrisposti, “TFR aggiuntivo” e “contributi previdenziali non versati”, per come indicati nel ricorso.
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Il deduceva di aver lavorato alle dipendenze del dal 21.4.2010 in Parte_1 CP_1 virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in qualità di capo squadra di 4° livello, qualifica 1, fino al 19.9.2014. In tale data egli aveva rassegnato le proprie dimissioni a causa del mancato percepimento dello stipendio dal marzo 2014. Affermava, inoltre, il ricorrente di aver svolto ogni giorno ore di lavoro straordinario e di non aver, tuttavia, percepito le relative spettanze. Costituitosi nel giudizio di primo grado il datore di lavoro , questi Controparte_1 eccepiva la nullità del ricorso per la lacunosità delle indicazioni ivi contenute sulle spettanze rivendicate e, nel merito, ne contestava la fondatezza. In particolare, affermava il che il aveva prestato la propria attività lavorativa per CP_1 Parte_1 conto della di Roma nel periodo di “assunzione part-time” presso il Organizzazione_2
, in forza di due diversi contratti. Il era stato inizialmente assunto con CP_1 Parte_1 orario full-time, trasformato in part-time a 20 ore settimanali il 18.10.2010 per essere poi riportato ad orario full time il 1.2.2013, come risultava dai documenti allegati. Richiesta da parte del giudice al ricorrente l'integrazione della domanda in merito all'orario di lavoro asseritamente svolto ed ai titoli dedotti nei propri conteggi, non sufficientemente definiti nel ricorso;
accettata da parte ricorrente la somma di euro 4.709,00 offerta banco dal resistente;
istruita la causa per via documentale e Org_3 testimoniale, il Tribunale respingeva il ricorso. Dava atto che la domanda del aveva ad oggetto: stipendi non Parte_1 percepiti nei mesi da marzo a settembre 2014;
differenze retributive per lavoro straordinario;
TFR “aggiuntivo” in ragione del lavoro straordinario prestato;
TFR per l'anno 2014;
contributi previdenziali non versati. Affermava che il ricorrente si lamentava del fatto che la trasformazione del rapporto di lavoro full-time in rapporto part-time, di cui ai contratti allegati da parte resistente, era fittizia e che, anche nel periodo di assunzione formalmente part time, egli aveva lavorato a tempo pieno. Il Tribunale valutava le dichiarazioni dei due testi per parte escussi. I testi Tes_1
e NN, intimati da parte ricorrente, confermavano l'orario di lavoro full-time e straordinario svolto dal per tutto il periodo lavorativo. I testi intimati da parte Parte_1 resistente, e , riferivano il primo che fino al febbraio del 2013 la giornata Tes_2 Tes_3 lavorativa del non aveva mai superato le otto ore giornaliere e che, Parte_1 successivamente a tale data, il non aveva più effettuato prestazioni lavorative, Parte_1 pur rimanendo nell'organico aziendale, perché l'azienda non aveva commesse;
il secondo che il ricorrente lavorava la mattina ed a volte l'intera giornata, e che l'orario della mattina era 7.30-11.30 e quando si lavorava anche il pomeriggio l'orario era 7.30- 16.30, orario oltre il quale non si andava mai, confermando anch'egli l'assenza di attività nel periodo finale del rapporto per assenza di lavoro nell'azienda. Il Tribunale riteneva che, seppure i testi di parte ricorrente fossero più precisi nel riferire gli orari, la loro attendibilità era incrinata dal fatto che entrambi avevano contenziosi pendenti analoghi al presente con il Sig. . Inoltre, sia che CP_1 Tes_1
NN affermavano di lavorare 4 ore giornaliere per la e le Organizzazione_2 restanti 4 ore giornaliere per la ditta del Sig. , retribuiti in parte dalla società ed in CP_1 parte dal Sig. , senza essere in grado di chiarire i rapporti intercorrenti tra la soc. CP_1
e l'impresa del . Tale circostanza trovava conforto nelle Organizzazione_2 CP_1 dichiarazioni del , nella copia di contratto stipulata tra e Tes_2 Parte_1 [...]
nei prospetti paga emessi dalla llegati dal resistente. Org_2 Org_2
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Per il Tribunale, in conclusione, gli elementi che precedevano, insieme all'omessa deduzione della sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica tra la impresa del
e la non avendo il ricorrente formulato alcuna domanda di CP_1 Organizzazione_2 accertamento in proposito né evocato in giudizio quest'ultima società, inducevano a ritenere indimostrato il maggior orario di lavoro asseritamente osservato, con conseguente rigetto della domanda di lavoro straordinario e di “TFR aggiuntivo”. Altrettanto prive di fondamento venivano considerate le domande relative alle altre voci retributive. Tutti e quattro i testimoni avevano dichiarato che nel periodo in esame la ditta era rimasta inattiva per mancanza di commesse. Dato il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, il datore era tenuto a corrispondere la retribuzione solo nelle ipotesi legislativamente previste ovvero qualora versasse in una situazione di mora credendi. Nel presente giudizio, non era stato allegato alcun atto idoneo a costituire la mora del creditore.
Avverso tale sentenza del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 169/2019, ha