Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/12/2024, n. 527

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/12/2024, n. 527
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 527
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 225/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa in grado di appello
TRA
quale erede di IL assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 Parte_1
GIANNINI GIUSEPPE
APPELLANTE E
Controparte_1 CP_2
e quali eredi di Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_1
, assistiti e difesi dall'Avv. CONFORTINI ROBERTA
[...]
APPELLATO

avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 296/23 pubblicata in data 8 aprile
2024 del Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Avezzano ha rigettato la domanda con la quale unico erede di , aveva agito in Parte_1 Persona_1 giudizio per sentir condannare la società Controparte_6
(società nella quale era stata conferita dagli eredi l'azienda
[...] CP_1
) e e
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
quali eredi di , già titolare della ditta individuale e quali soci
[...] CP_1 della società semplice, in solido fra loro, al pagamento delle differenze retributive e di
T.F.R. spettanti al defunto dipendente , quantificate nell'importo di € Persona_1
37.759,28 a titolo di lavoro straordinario ed avendo il datore di lavoro pagato una retribuzione diversa da quella indicata nelle buste paga.
Il ricorrente in primo grado esponeva, in particolare, che aveva prestato Persona_1 attività lavorativa alle dipendenze della nell'arco del Pt_2 Controparte_1 periodo dal 30.1.2008 al 31.12.2011, in forza di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (dal 30.1.2008 al 31.12.2008;
dal 3.1.2009 al
31.12.2009;
dal 13.1.2010 al 31.12.2010, dal 19.1.2011 al 31.12.2011), svolgendo sempre le mansioni di trattorista;
che lo stesso aveva sempre osservato il seguente orario di lavoro: nei mesi da gennaio a marzo, dal lunedì al sabato, normalmente dalle ore 8,00 alle 17,00;
nei mesi di aprile e maggio, normalmente dalle ore 7,00 alle 18,00;
nei mesi di giugno e luglio, dal lunedì al sabato, normalmente dalle ore 5,00 alle 13,00;
nei mesi di settembre ed ottobre, dal lunedì al sabato, normalmente dalle ore 6,00/7,00 alle
18,00;
nei mesi di novembre e dicembre, dal lunedì al sabato, normalmente dalle ore
8,00 alle 17,00;
che l'orario di lavoro, soprattutto nei mesi estivi, poteva essere anche più dilatato arrivando sino a 50 ore di straordinario mensili;
che non Persona_1 aveva mai fruito ferie;
che lo stesso aveva percepito una retribuzione oraria netta di € 6,00 sino al 31.5.2008, e di € 6,50 sino al 31.12.2011, inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva;
che le mansioni espletate rientravano nel III livello retributivo del CCNL di settore (Operai Agricoli e Florovivaisti).
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria svolta, non ha ritenuto assolto l'onere probatorio, incombente sul lavoratore, di dimostrare il maggiore orario di lavoro osservato, dubitando dell'attendibilità delle testimonianze rese dai testi Tes_1
e , in contrasto peraltro con quanto riferito invece dagli altri testi Tes_2 Tes_3
e tutti dipendenti o ex dipendenti dell'impresa Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 resistente. Quanto all'ammontare della paga oraria corrisposta, il primo giudice ha ritenuto che la misura indicata dal ricorrente, pari a € 6,00 fino a maggio 2008 e a €
6,50 fino a dicembre 2011, inferiore ai minimi contrattualcollettivi, si era basata su un errato ragionamento di tipo induttivo, assumendo come divisore della retribuzione, risultante dalle buste paga,
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