Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 14
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Testo completo
R.G. n. 882/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 882/2023 del Ruolo Generale, promossa da
DI TR (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to
Emanuela Toscano presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Novoli (LE), via
Longo n. 1
APPELLANTE
contro
NZ LA (C.F.: [...]), NZ MA AN
(C.F.: [...]), NZ LE (C.F.: [...]),
rappresentati e difesi dall'avv. Serafino Picerno presso il cui studio sono elettivamente
domiciliati in Poggiorsini (BA), via V. Veneto n. 75
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e da note
scritte ex art.127-ter c.p. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.11.2024.
******* SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 27.03.2021, TE NI, TE
AR AN e TE LE convenivano innanzi al Tribunale di Lecce DI
RI, deducendo che il convenuto occupava senza alcun titolo l'immobile di loro
proprietà sito in QU (LE) alla via G. Cleopazzo n. 35 (in catasto U. foglio 23, p.lla
697, sub 1, A/7, classe 2, 11 vani) e chiedendo di condannarlo all'immediato rilascio
dell'immobile e al risarcimento del danno nella misura di € 3.600,00.
Riferivano i ricorrenti che con scrittura privata del 22.01.2020 avevano convenuto con
l'DI che questi avrebbe avuto in locazione ad uso abitativo l'immobile de qua,
impegnandosi ad effettuare personalmente le necessarie opere di manutenzione e
ristrutturazione per un valore complessivo non eccedente l'importo di € 2.000,00, da
scomputare dai canoni di locazione previsti in € 400,00 mensili relativi alle mensilità da
marzo a luglio 2020. L'DI avrebbe preso possesso dell'immobile dopo la
sottoscrizione di regolare contratto di locazione al termine della esecuzione delle opere
di ristrutturazione, specificando inoltre che il predetto avrebbe potuto accedere
all'immobile esclusivamente al fine di effettuare i suddetti lavori e che ogni occupazione
dell'immobile prima della sottoscrizione e formalizzazione del contratto di locazione
avrebbe dovuto considerassi abusiva e contra legem.
In data 31.08.2020 l'DI comunicava ai proprietari che, a causa dell'emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 e delle relative restrizioni imposte, era stato
costretto a trasferirsi nell'immobile in data 01.06.2020 e non aveva potuto portare a
termine i lavori di ristrutturazione i quali, comunque, avrebbero comportato un costo
maggiore rispetto a quello preventivato. Con tale comunicazione, inoltre, invitava i
proprietari a procedere alla formale stipula e registrazione del contratto di locazione. In
data 25.09.2020 TE NI, contestando in toto il contenuto e le richieste formulate
dall'DI, lo invitava e diffidava formalmente al rilascio immediato dell'immobile, in
quanto dal medesimo occupato sine titulo a far data dal 01.06.2020.
DI RI si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso. Chiedeva
l'annullamento del contratto per dolo ovvero la risoluzione per eccessiva onerosità
sopravvenuta. Spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento delle
somme corrisposte per i lavori di ristrutturazione nonché il risarcimento del danno
patrimoniale e morale subito.
Istruita la causa documentalmente e tramite prova per
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 882/2023 del Ruolo Generale, promossa da
DI TR (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to
Emanuela Toscano presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Novoli (LE), via
Longo n. 1
APPELLANTE
contro
NZ LA (C.F.: [...]), NZ MA AN
(C.F.: [...]), NZ LE (C.F.: [...]),
rappresentati e difesi dall'avv. Serafino Picerno presso il cui studio sono elettivamente
domiciliati in Poggiorsini (BA), via V. Veneto n. 75
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e da note
scritte ex art.127-ter c.p. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.11.2024.
******* SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 27.03.2021, TE NI, TE
AR AN e TE LE convenivano innanzi al Tribunale di Lecce DI
RI, deducendo che il convenuto occupava senza alcun titolo l'immobile di loro
proprietà sito in QU (LE) alla via G. Cleopazzo n. 35 (in catasto U. foglio 23, p.lla
697, sub 1, A/7, classe 2, 11 vani) e chiedendo di condannarlo all'immediato rilascio
dell'immobile e al risarcimento del danno nella misura di € 3.600,00.
Riferivano i ricorrenti che con scrittura privata del 22.01.2020 avevano convenuto con
l'DI che questi avrebbe avuto in locazione ad uso abitativo l'immobile de qua,
impegnandosi ad effettuare personalmente le necessarie opere di manutenzione e
ristrutturazione per un valore complessivo non eccedente l'importo di € 2.000,00, da
scomputare dai canoni di locazione previsti in € 400,00 mensili relativi alle mensilità da
marzo a luglio 2020. L'DI avrebbe preso possesso dell'immobile dopo la
sottoscrizione di regolare contratto di locazione al termine della esecuzione delle opere
di ristrutturazione, specificando inoltre che il predetto avrebbe potuto accedere
all'immobile esclusivamente al fine di effettuare i suddetti lavori e che ogni occupazione
dell'immobile prima della sottoscrizione e formalizzazione del contratto di locazione
avrebbe dovuto considerassi abusiva e contra legem.
In data 31.08.2020 l'DI comunicava ai proprietari che, a causa dell'emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 e delle relative restrizioni imposte, era stato
costretto a trasferirsi nell'immobile in data 01.06.2020 e non aveva potuto portare a
termine i lavori di ristrutturazione i quali, comunque, avrebbero comportato un costo
maggiore rispetto a quello preventivato. Con tale comunicazione, inoltre, invitava i
proprietari a procedere alla formale stipula e registrazione del contratto di locazione. In
data 25.09.2020 TE NI, contestando in toto il contenuto e le richieste formulate
dall'DI, lo invitava e diffidava formalmente al rilascio immediato dell'immobile, in
quanto dal medesimo occupato sine titulo a far data dal 01.06.2020.
DI RI si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso. Chiedeva
l'annullamento del contratto per dolo ovvero la risoluzione per eccessiva onerosità
sopravvenuta. Spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento delle
somme corrisposte per i lavori di ristrutturazione nonché il risarcimento del danno
patrimoniale e morale subito.
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