Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/01/2025, n. 202

CA Bologna
Sentenza
29 gennaio 2025
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CA Bologna
Sentenza
29 gennaio 2025

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La Corte di Appello di Bologna, presieduta dal dott. Giuseppe De Rosa, ha emesso una sentenza in merito a un appello proposto da un erede testamentario contro un'ordinanza del Tribunale di Ravenna. L'appellante sosteneva di essere l'erede universale di un defunto, contestando l'interpretazione del testamento che subordinava la sua eredità alla premorienza della moglie del de cuius. L'appellante richiedeva la liquidazione di somme specifiche trattenute dalla resistente, una società, e il risarcimento per il danno da illegittimo trattenimento. La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che il testamento implicasse l'istituzione dell'appellante come erede, evidenziando che l'interpretazione del testamento deve riflettere la volontà reale del testatore, come stabilito dall'art. 1362 c.c. La Corte ha quindi ordinato alla resistente di liquidare le somme richieste, condannandola anche al pagamento delle spese legali, ritenendo che la resistenza in giudizio non fosse giustificata.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/01/2025, n. 202
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 202
Data del deposito : 29 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 957 del Ruolo Generale dell'anno
2021, promossa da
AT NO nato Ravenna il 10 novembre 1959 (CF [...])
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Flavia Bagnara.
- appellante -
Contro
ED SP (CF e Partita IVA 00348170101), con sede in Milano Piazza Gae
Aulenti 3, con il patrocinio dell'avv. Alberto Toffoletto, dell'avv. Marco Pesenti,
dell'avv. Christian Romeo, dell'avv. Luciana Cipolla, dell'avv. Flora Lettenmayer e dell'avv. Simona Daminelli.
- appellata -
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Ravenna del 12 aprile 2021
CONCLUSIONI
Per AT NO come da foglio depositato il 17 ottobre 2024.
Per ED SP, come da foglio depositato il 15 ottobre 2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1-In data 4.10.2017, è stato pubblicato il testamento di ON UI,
coniugato con AT AN, che così disponeva: “Io sotto scritto ID
MO nato a [...] il [...] con questo intendo fare testamento e dispongo
che alla mia morte qualora mia moglie AN non sia più in vita, tutti i miei beni
vadano a mio nipote IV figlio di mio cognato AR: Consegno questo testamento
all'avvocato Cecilia Semprini con studio a Ravenna Via De Gasperi 29 la quale viene
da incaricata di conservare e consegnarlo a mio nipote IV al momenta del mio
decesso Ravenna 14/11/2013 2013 ID MO”.
La vedova AT AN, in forza del predetto testamento, ha richiesto a
ED SP la liquidazione di tutto il patrimonio mobiliare del de cuius ivi conservato, sentendosi tuttavia opporre un netto rifiuto. ED SP ha, invero,
rilevato che il testamento di ON UI non conteneva la nomina di
AT AN a erede universale, ma una condizione sospensiva all'avverarsi della quale era subordinata la nomina di AT NO a erede universale.
In data 9.6.2019, è deceduta AT AN, la quale aveva a sua volta redatto il seguente testamento: “il sottoscrio AN TE Nata Ravenna il 10.4.1935, con
questo atto inotendo fare testamento e dispongo che alla mia morte qualora mio marito
ID non sia Piu in vita, tutti i mie Beni vadono a mio nipote IV figlio di mio
TE AR. Consegno questo testamento Allvro Cecilia semprini Con studio A
Ravenna Via De Casperi. 29. la quale viene da me incaricata di Conservarlo e
pag. 2/13 Conservarlo a mio nipote IV al momento del mio decesso Ravenna 14.11.2013
AN TE”.
ED SP, previa emissione del Certificato previsto dall'art. 48, d.lgs.
346/1990
, ha liquidato all'erede AT NO tutte le posizioni intestate a
AT AN e solo il 50% delle posizioni cointestate a quest'ultima e al coniuge ON UI. Tramite PEC, l'Avv. SEMPRINI ha intimato a
ED SP di liquidare a AT NO anche le somme residue, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte della NC.
AT NO ha, pertanto, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria,
chiedendo alla NC predetta il versamento di complessivi € 63.417,24, così
quantificati:
€ 6.761,62, quale 50% di spettanza di ON UI per saldo di c/c n.
101493381;

€ 9.788,52 quale 50% di spettanza di ON UI per controvalore titoli obbligazionari del deposito titoli n. 40323073;

- € 46.867,10 quale 50% di spettanza di ON UI per controvalore “Quote fondi comuni di investimento”.
Il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo e, quindi, AT NO ha proposto ricorso al Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c, asserendo che era incontestabile il fatto che i due coniugi si fossero vicendevolmente nominati eredi universali, tramite una chiara e univoca istituzione implicita di erede.
Il AT ha evidenziato che anche la giurisprudenza affermava che l'interpretazione del testamento doveva essere caratterizzata da una più penetrante pag. 3/13
ricerca della volontà del testatore che, alla stregua dell'art. 1362 c.c., doveva individuarsi sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione. Valeva, in altri termini, la valutazione complessiva dell'atto, volta a individuare nel modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius (cfr:
Cass. Civ. 12/3/19 n. 7025;
Cass. Civ. n. 10075/18;
Cass. Civ. n. 12861/93;
Cass. Civ.
n. 12861/86). Era, di conseguenza, da ritenersi priva di pregio la pretesa di
ED SP di negare l'istituzione tacita di AT AN a erede universale di ON UI, perché una simile interpretazione si sarebbe posta in contrasto con la reale volontà del testatore di nominare erede universale la moglie e,
in caso di premorte di quest'ultima, il nipote AT NO. Solo la NC
resistente aveva, invero, nutrito dubbi interpretativi circa il contenuto del testamento: la
CASSA di RAVENNA SP aveva pagato quanto dovuto al ricorrente e così anche
RE RA IT SP aveva liquidato l'importo relativo alle due polizze vita n.
3567749 e n. 3681338 stipulate da ON UI.
AT NO ha, quindi, chiesto al Tribunale di Ravenna di condannare
ED SP al pagamento, in suo favore, della somma di € 63.417,24, con gli accessori di legge, nonché al risarcimento del danno da illegittimo trattenimento delle somme in questione. Ha chiesto, altresì, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis d. lgs 28/2010,
la condanna della resistente al pagamento di importo corrispondente al contributo unificato, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per mancata partecipazione senza giustificato motivo al giudizio di mediazione, e ha chiesto, infine,
che la stessa NC venisse condannata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno, stante il chiaro e inequivoco disposto del testamento di ON UI.
pag. 4/13
Si è costituita in giudizio ED SP e ha resistito al ricorso, invocandone il rigetto.

2-Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 12 aprile 2021, ha
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