Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/08/2024, n. 1529
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Testo completo
R.G. N. 2128/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa R R Presidente
Dr.ssa R M Consigliere
Dr.ssa M G PTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 18.04.2019
da:
nata a Verona il 26/03/1953, residente a Rivoli Veronese (VR), Località Parte_1
Fiffaro n. 5 (C.F. ), con il proc. dom. Avv. R C (C.F. C.F._1
Pec: – Fax 0458006222) in C.F._2 Email_1
Verona, via Giuseppe Garibaldi n. 18, per procura a margine dell'atto d'appello;
appellante
contro
:
nato a Verona l'11.01.1952, ivi residente in via Mameli n. 126 (c.f. CP_1
) con il proc. dom. Avv. C C d Prati in Verona, Via C.F._3
Giardino Giusti n. 2 (c.f. – fax 0458069397 – PEC C.F._4
, per procura allegata in via telematica Email_2
appellato
nato a Verona il 04.01.1956 e ivi residente in via L. da Quinto n. 3/A (c.f. Controparte_2
) C.F._5
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 747/2022 pubblicata il
20.04.2022 resa nel giudizio R.G. n. 10921/2019.
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza dell'11.03.2024.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
Accertate le circostanze dedotte in premessa ed particolare: - che ha pagato Parte_1
per il mantenimento della mamma la complessiva somma di Euro 44.101,98, già al netto del
contributo versatole dalla madre;
- che poiché da tale importo dovrà essere detratta la somma
di euro 4.268,82 per spese funerarie, la somma complessivamente dovutale dai fratelli risulta
essere pari ad euro 39.833,16;
- che non ha una propria capacità di reddito Nel Parte_1
merito in via principale che in riforma dell'impugnata sentenza i convenuti e CP_1
vengano condannati, ai sensi dell'articolo 441 c.c., a pagare a la Controparte_2 Parte_1
somma di euro 19.916,58 ciascuno a titolo di rimborso dell'intero importo dalla stessa
sostenuto, grazie all'intervento del marito, per il mantenimento della madre;
in via subordinata
nella non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto che è dotata di sufficiente capacità Parte_1
economica, ripartirsi l'importo di euro 39.833,16 in tre quote uguali e conseguentemente
condannarsi e a rimborsare, ciascuno di loro, alla sorella CP_1 Controparte_2 Pt_1
la somma di euro 13.277,73. Vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso spese
[...]
generali 15% e c.p.a. 4%, dei due gradi del giudizio, a carico di entrambi i fratelli.
Il procuratore dell'appellato ha così concluso:
piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza reietta, rigettare l'appello con vittoria di spese e
compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 747/2022 pubblicata il 22.04.2022 il Tribunale di Verona, definitivamente
pronunciando nella causa promossa con citazione notificata il 23.11.2019 – con la quale
conveniva in giudizio i fratelli e e, premettendo di essersi Parte_1 CP_1 Controparte_2
occupata in via esclusiva del mantenimento e dell'assistenza dell'anziana madre Parte_2
dal mese di ottobre 2016 fino al decesso, intervenuto il 16.02.2019, ne chiedeva la condanna ai
sensi dell'art. 441 Cod. Civ. al pagamento in suo favore della somma di € 44.101,98 per le
quote di loro spettanza da stabilirsi con la pronuncia del Tribunale, nella quale si costituiva
chiedendo il rigetto della domanda di regresso svolta nei suoi confronti dalla CP_1
sorella, mentre veniva dichiarato contumace all'udienza del 24.09.2020 – Controparte_2
condannava a corrispondere a la somma di € 8.833,16, Controparte_2 Parte_1
condannava a corrispondere a la somma di € 3.000,00, CP_1 Parte_1
compensava le spese di lite per 1/3 tra e e condannava Parte_1 CP_1 CP_2
a rifonderle a per 2/3.
[...] Parte_1
Avverso la sentenza – pronunciata nel contradditorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con
acquisizioni documentali e prove testimoniali – ha proposto appello Parte_1
censurandola per i seguenti motivi:
1) errata e non motivata detrazione dalla somma oggetto della domanda di regresso di €
44.101,98 della somma di € 28.000,00 per i canoni di locazione non pagati da Parte_1
alla madre;
2) errato riparto tra i fratelli convenuti dell'importo riconosciuto a credito di Parte_1
Si è costituito in giudizio, con comparsa del 23.03.2023, chiedendo il rigetto delle CP_1
domande dell'appellante.
contumace in primo grado, non si è costituito nel giudizio d'appello. Controparte_2
Per l'udienza dell'11.03.2024 le parti hanno depositato le rispettive note conclusive e la causa è
stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23.11.2019 l'appellante evocava in giudizio i fratelli Parte_1
e e, premettendo di avere anticipato somme di denaro per il CP_2 CP_1
mantenimento alla defunta madre dall'ottobre 2016 alla data del decesso di Parte_2
quest'ultima, intervenuto il 16.02.2019, chiedeva la condanna dei fratelli in via di regresso alla
rifusione di € 44.101,98, da ripartirsi nella misura stabilita dal Tribunale e, in subordine, la
condanna al pagamento del solo qualora il fratello fosse risultato incapiente. CP_1 CP_2
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti e rilevando che la CP_1
sorella aveva ereditato nel 2002 dal padre la casa coniugale dei genitori e un altro immobile
gravato di usufrutto in favore della madre, entrambi di cospicuo valore, secondo quanto stabilito
con CTU acquisita nella causa di divisione della massa paterna, con la quale era stato
accertato che l'appellante aveva ricevuto beni per € 599.000,00, con un surplus di € 144.176,73
rispetto alla quota a lei spettante (cfr. doc. 5 primo grado appellato).
Sosteneva che la sorella, dopo aver spinto la madre ed il fratello ad abbandonare la CP_2
casa paterna per trasferirsi a Bardolino, nella sua qualità di nuda proprietaria di tale immobile lo
aveva ristrutturato ricavando dallo stesso e dall'adiacente appartamento, pure ereditato dal
padre, quattro appartamenti di valore superiore ad un milione di euro, che aveva
successivamente conferito nella società semplice con socio (cfr. doc. 5 CP_3 CP_4
primo grado appellato).
La sorella, inoltre, aveva indotto la madre usufruttuaria a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa R R Presidente
Dr.ssa R M Consigliere
Dr.ssa M G PTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 18.04.2019
da:
nata a Verona il 26/03/1953, residente a Rivoli Veronese (VR), Località Parte_1
Fiffaro n. 5 (C.F. ), con il proc. dom. Avv. R C (C.F. C.F._1
Pec: – Fax 0458006222) in C.F._2 Email_1
Verona, via Giuseppe Garibaldi n. 18, per procura a margine dell'atto d'appello;
appellante
contro
:
nato a Verona l'11.01.1952, ivi residente in via Mameli n. 126 (c.f. CP_1
) con il proc. dom. Avv. C C d Prati in Verona, Via C.F._3
Giardino Giusti n. 2 (c.f. – fax 0458069397 – PEC C.F._4
, per procura allegata in via telematica Email_2
appellato
nato a Verona il 04.01.1956 e ivi residente in via L. da Quinto n. 3/A (c.f. Controparte_2
) C.F._5
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 747/2022 pubblicata il
20.04.2022 resa nel giudizio R.G. n. 10921/2019.
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza dell'11.03.2024.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
Accertate le circostanze dedotte in premessa ed particolare: - che ha pagato Parte_1
per il mantenimento della mamma la complessiva somma di Euro 44.101,98, già al netto del
contributo versatole dalla madre;
- che poiché da tale importo dovrà essere detratta la somma
di euro 4.268,82 per spese funerarie, la somma complessivamente dovutale dai fratelli risulta
essere pari ad euro 39.833,16;
- che non ha una propria capacità di reddito Nel Parte_1
merito in via principale che in riforma dell'impugnata sentenza i convenuti e CP_1
vengano condannati, ai sensi dell'articolo 441 c.c., a pagare a la Controparte_2 Parte_1
somma di euro 19.916,58 ciascuno a titolo di rimborso dell'intero importo dalla stessa
sostenuto, grazie all'intervento del marito, per il mantenimento della madre;
in via subordinata
nella non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto che è dotata di sufficiente capacità Parte_1
economica, ripartirsi l'importo di euro 39.833,16 in tre quote uguali e conseguentemente
condannarsi e a rimborsare, ciascuno di loro, alla sorella CP_1 Controparte_2 Pt_1
la somma di euro 13.277,73. Vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso spese
[...]
generali 15% e c.p.a. 4%, dei due gradi del giudizio, a carico di entrambi i fratelli.
Il procuratore dell'appellato ha così concluso:
piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza reietta, rigettare l'appello con vittoria di spese e
compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 747/2022 pubblicata il 22.04.2022 il Tribunale di Verona, definitivamente
pronunciando nella causa promossa con citazione notificata il 23.11.2019 – con la quale
conveniva in giudizio i fratelli e e, premettendo di essersi Parte_1 CP_1 Controparte_2
occupata in via esclusiva del mantenimento e dell'assistenza dell'anziana madre Parte_2
dal mese di ottobre 2016 fino al decesso, intervenuto il 16.02.2019, ne chiedeva la condanna ai
sensi dell'art. 441 Cod. Civ. al pagamento in suo favore della somma di € 44.101,98 per le
quote di loro spettanza da stabilirsi con la pronuncia del Tribunale, nella quale si costituiva
chiedendo il rigetto della domanda di regresso svolta nei suoi confronti dalla CP_1
sorella, mentre veniva dichiarato contumace all'udienza del 24.09.2020 – Controparte_2
condannava a corrispondere a la somma di € 8.833,16, Controparte_2 Parte_1
condannava a corrispondere a la somma di € 3.000,00, CP_1 Parte_1
compensava le spese di lite per 1/3 tra e e condannava Parte_1 CP_1 CP_2
a rifonderle a per 2/3.
[...] Parte_1
Avverso la sentenza – pronunciata nel contradditorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con
acquisizioni documentali e prove testimoniali – ha proposto appello Parte_1
censurandola per i seguenti motivi:
1) errata e non motivata detrazione dalla somma oggetto della domanda di regresso di €
44.101,98 della somma di € 28.000,00 per i canoni di locazione non pagati da Parte_1
alla madre;
2) errato riparto tra i fratelli convenuti dell'importo riconosciuto a credito di Parte_1
Si è costituito in giudizio, con comparsa del 23.03.2023, chiedendo il rigetto delle CP_1
domande dell'appellante.
contumace in primo grado, non si è costituito nel giudizio d'appello. Controparte_2
Per l'udienza dell'11.03.2024 le parti hanno depositato le rispettive note conclusive e la causa è
stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23.11.2019 l'appellante evocava in giudizio i fratelli Parte_1
e e, premettendo di avere anticipato somme di denaro per il CP_2 CP_1
mantenimento alla defunta madre dall'ottobre 2016 alla data del decesso di Parte_2
quest'ultima, intervenuto il 16.02.2019, chiedeva la condanna dei fratelli in via di regresso alla
rifusione di € 44.101,98, da ripartirsi nella misura stabilita dal Tribunale e, in subordine, la
condanna al pagamento del solo qualora il fratello fosse risultato incapiente. CP_1 CP_2
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti e rilevando che la CP_1
sorella aveva ereditato nel 2002 dal padre la casa coniugale dei genitori e un altro immobile
gravato di usufrutto in favore della madre, entrambi di cospicuo valore, secondo quanto stabilito
con CTU acquisita nella causa di divisione della massa paterna, con la quale era stato
accertato che l'appellante aveva ricevuto beni per € 599.000,00, con un surplus di € 144.176,73
rispetto alla quota a lei spettante (cfr. doc. 5 primo grado appellato).
Sosteneva che la sorella, dopo aver spinto la madre ed il fratello ad abbandonare la CP_2
casa paterna per trasferirsi a Bardolino, nella sua qualità di nuda proprietaria di tale immobile lo
aveva ristrutturato ricavando dallo stesso e dall'adiacente appartamento, pure ereditato dal
padre, quattro appartamenti di valore superiore ad un milione di euro, che aveva
successivamente conferito nella società semplice con socio (cfr. doc. 5 CP_3 CP_4
primo grado appellato).
La sorella, inoltre, aveva indotto la madre usufruttuaria a
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