Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2024, n. 670

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2024, n. 670
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 670
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Monica ZEMA Consigliere
3) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 158/2023 R.G., avente per oggetto: “vendita di cose immobili”;

TRA
SS AN, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo
Assennato, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino LONGO;

APPELLANTE
CONTRO
COSTA GIUSEPPA, nata ad [...] il [...] (c.f. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Dario SEMINARA DARIO e
Giuseppe MARESCA;

APPELLATA
E
CO IA, nata a [...] il [...], c.f.: [...]
CO IR, nata a [...] il [...], c.f.: [...]
CO IS, nata a [...] il [...], c.f.: [...], tutte rappresentate e difese dall'avv. Orazio Scuderi per procura in atti;

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APPELLATI
All'udienza del 21.11.2023 – sulle conclusioni dalle parti precisate come in atti - la causa è stata posta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
.
FATTO E DIRITTO
CO IA, CO IR e CO IS convenivano in giudizio dinanzi
al Tribunale di Catania TA IU e - premesso che, con atto pubblico del
23.3.2012 stipulato dinanzi al notaio DR SO, avevano acquistato dalla
convenuta le unità immobiliari site in via Spiaggia n. 111 di Mascali (CT) – chiedevano, ai sensi dell'art. 1480 c.c., la riduzione del prezzo di vendita
(€60.000,00), atteso che la “corte” (identificata al foglio 37, particella 266 sub 8) facente parte della vendita, era risultata essere non di proprietà esclusiva dell'alienante
(come indicato nell'atto), bensì comune al proprietario delle unità immobiliari confinanti, GI AL (ex marito della venditrice).
Chiedevano altresì il risarcimento dei danni conseguenti, costituiti dai costi delle opere realizzate nell'area nonché dalle spese sostenute nel giudizio possessorio promosso da
GI AL, in cui erano rimaste soccombenti ed erano state condannate alla
rimozione delle opere.
Si costituiva TA IU, che contestava le domande e chiamava in giudizio il notaio rogante, dott. DR SO, il quale che, a sua volta, si costituiva deducendo
l'infondatezza dell'azione di riduzione del prezzo e della connessa domanda risarcitoria;
eccepiva anche lui la compensatio lucri cum damno in relazione ai vantaggi connessi all'acquisto in comunione della ulteriore particella di cui al sub 7, derivante, come quella sub 8, dal frazionamento dell'originario subalterno 6.
Istruita la causa, con l'assunzione di prove orali (interrogatorio formale e prova testi) e con l'espletamento di una CTU, con sentenza n. 3106/2022 pubblicata il
6.7.2022, il Tribunale di Catania così statuiva:
1) accoglieva le domande attoree e, per l'effetto, condannava TA EP e
SO DR, in solido tra loro, al pagamento in favore di CO IA,
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CO IR e CO IS, dei seguenti importi:
- euro 6.280, a titolo di riduzione prezzo, oltre interessi legali dalla data della proposizione della domanda;

- euro 8.322,04, a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come in motivazione;
condannava quindi TA EP e SO DR, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle attrici, che liquidava in euro 237 per spese vive ed euro 4.835, oltre spese generali, iva e c.p.a.;

2) accoglieva, altresì, la domanda di garanzia proposta da TA EP e, per
l'effetto, condannava SO DR a tenere indenne la predetta dal pagamento di tutti gli importi che fosse stata costretta a versare, anche a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza, e poneva definitivamente a carico di SO DR le spese della CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello DR SO deducendo dieci motivi di gravame.
Si sono costituite le CO che hanno chiesto il rigetto del gravame.
Si è costituita TA IU e ha chiesto il rigetto dell'appello del notaio in punto di infondatezza della domanda di manleva esperita da essa TA, e ha proposto,
a sua volta, appello incidentale.
Alla udienza del 21 novembre 2023, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, la causa è stata posta in decisione.
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SENTENZA APPELLATA
Il Tribunale, nell'accogliere le domande attoree, ha accertato che: a) la venditrice
TA ha trasferito il subalterno 8 della particella 266 (fg. 37) come bene di proprietà esclusiva, come si evince pacificamente dalla lettura dell'atto di compravendita;
b) la particella sub 8, invece, non era di proprietà esclusiva della TA al momento della conclusione del contratto ma apparteneva ad entrambi gli originari comproprietari,
TA IU e GI AL (ex coniugi);
infatti il frazionamento del subalterno
6 (risultante quale area comune in esito alla divisione giudiziale intervenuta tra la
TA e GI AL) - che prevedeva la soppressione della particella e la
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creazione di tre nuovi subalterni: il sub 7, bene comune ai sub 1 e 3 (proprietà GI);
il sub 8 quale bene comune non censibile ai sub 2 e 4 (proprietà TA) ed il subalterno
9, corpo scala comune a tutte le unità dell'edificio- non era stato in realtà preceduto da un atto di divisione né da alcun titolo che giustificasse l'attribuzione della proprietà esclusiva.
Ha pertanto ritenuto il Tribunale che le acquirenti avessero diritto ad una riduzione del prezzo di vendita ex art. 1480 c.c. atteso che, a dispetto del contenuto dell'atto traslativo ai rogiti del notaio SO, avevano in effetti acquistato un bene di proprietà comune con GI AL e non invece un bene di proprietà esclusiva.
Ha poi quantificato tale riduzione, sulla scorta della CTU espletata, nella misura di
10,47% del prezzo di acquisto (€60.000,00), ammontante dunque a € 6.280,00.
Ha accolto parzialmente anche la domanda risarcitoria limitatamente ai costi del giudizio civile possessorio, sia nella fase interdittale sia nella fase di merito, pari a €
8.322,04.
Il Tribunale ha altresì accolto la domanda delle attrici, siccome estesa al notaio rogante
e ha riconosciuto la responsabilità del notaio nei confronti delle acquirenti, concorrente
e solidale con quella della venditrice, se pure discendenti da contratti diversi (contratto
d'opera professionale, l'una, e compravendita, l'altra).
Ha, infine, accolto anche la domanda di garanzia proposta da TA EP nei confronti del notaio SO per violazione dell'obbligo di informazione, condannando il notaio a tenere indenne la TA delle somme che dovrà pagare in esecuzione della sentenza.
MOTIVI DI APPELLO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo, articolato, motivo di appello, DR SO deduce la sussistenza di vizi della motivazione sotto i seguenti profili: a) perchè omette di riportare le conclusioni delle parti;
b) perché nella motivazione si limita ad un generico richiamo alle conclusioni del CTU senza effettuare una disamina dei rilievi e delle censure delle difese sia della convenuta che del terzo chiamato.
Con il secondo motivo, strettamente connesso alla superiore censura, l'appellante in realtà si limita a richiamare i principi giurisprudenziali sui limiti nella formulazione
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dei motivi di impugnazione in presenza di un capo di sentenza motivato con esclusivo riferimento alle risultanze della CTU, e segnatamente il principio per cui, in tale ipotesi, il motivo di impugnazione può risolversi nel mero richiamo alle contestazioni svolte in primo grado.
Detto motivo, unitamente al secondo profilo del primo motivo (adesione acritica delle conclusioni del CTU) va esaminato successivamente in quanto strettamente connesso ai successivi motivi che attengono al merito delle risultanze della CTU, come recepite in sentenza.
Il primo motivo, nella parte in cui si denunzia l'omessa trascrizione in sentenza delle conclusioni delle parti, è infondato.
Per giurisprudenza costante, “l'omessa o erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa nullità della sentenza stessa soltanto quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, per modo che sia mancata in concreto una decisione su domande od eccezioni ritualmente proposte.
Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza” (così Cass. n. 12864/2015;
già Cass. n. 1512/72, nonchè Cass. n. 4240/99, n.
5024/02, Cass. n. 3979/12).
Nella specie, dalla motivazione della sentenza – che peraltro contiene un richiamo alle conclusioni delle parti se pure per relationem agli atti difensivi-, risulta infatti che il
Tribunale ha esaminato tutti i punti decisivi della controversia, anche con riguardo alle difese ed eccezioni di parte convenuta e del
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