Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/09/2024, n. 1519
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 73 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
NZ NOT. RC (C.F. [...]), nato a [...] in data [...], con il patrocinio dell'avv. Lucia Spata (PEC ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80184430587) – ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI CALTANISSETTA, in persona del Dirigente pro tempore (c.f. 80002310854), rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PA (PEC ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) resistenti
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte ricorrente:
«in via principale, in riforma della decisione impugnata, annullare per le motivazioni di cui sopra la gravata decisione della Co.Re.Di, dichiarando
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2. in via subordinata, valutata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata con il presente ricorso, rimettere alla Corte Costituzionale gli atti per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 138, comma 1, lett. D, Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile), nella parte in cui, con riferimento alla violazione di cui all'art. 64 della medesima legge, statuisce l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, la destituzione, con ogni conseguente statuizione;
3. con condanna alle spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.»
Conclusioni per la parte appellata:
«In via preliminare, accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso;
- In via pregiudiziale, rigettare la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, attesa l'assenza di rilevanza e la manifesta inammissibilità della eccezione di incostituzionalità ex adverso sollevata;
- Nel merito, rigettare con qualsivoglia statuizione le avverse domande, perché infondate, secondo quanto dedotto in parte motiva;
- Il tutto con condanna al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con provvedimento del 17/06/2022, depositato il successivo 18/06/2022, la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina sui Notai per la Sicilia (CO.RE.DI.), definendo il procedimento disciplinare n. 06/2021 promosso dall'Archivio Notarile di Caltanissetta nei confronti del notaio Marcello ZA, ha dichiarato l'incolpato colpevole degli addebiti disciplinari contestatigli e, riconosciute le circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 144 L. Not., gli ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 7.500,00 per il primo capo di incolpazione, di euro 1.500,00 per il secondo capo di incolpazione e di ulteriori euro 3.500,00 per il terzo capo di incolpazione.
2. Con ricorso del 15/1/2023, il notaio Marcello ZA ha proposto
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reclamo avverso il predetto provvedimento, chiedendo, in integrale riforma dello stesso, la declaratoria di nullità della decisione ovvero, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 138, comma 1, lett. D, Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile), nella parte in cui, con riferimento alla violazione di cui all'art. 64 della medesima legge, statuisce l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, la destituzione, l'assoluzione dal secondo e dal terzo capo di incolpazione.
3. Il Ministero della Giustizia e l'Archivio Notarile di Caltanissetta si sono costituiti con comparsa del 4/7/2023, opponendosi all'accoglimento del reclamo.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, cui è stata ritualmente comunicata la pendenza del giudizio, ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.
5. Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, depositando note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10/5/2024, all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.
6. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di disintegrità del contraddittorio sollevata dalla difesa erariale, la quale ha eccepito la disintegrità del contraddittorio per l'omessa citazione in giudizio del Consiglio Notarile del Distretto di Caltanissetta.
7. Come correttamente evidenziato dalla difesa del notaio ricorrente, la più recente giurisprudenza di legittimità (così Cass. n. 21828 del 2019) ha escluso l'applicabilità dell'orientamento, formatosi nel vigore della precedente disciplina (cf. Cass. S.U. n. 9328 del 2002), secondo il quale nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai, il Consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio incolpato sarebbe, in ogni caso, parte del giudizio, essendo portatore di un interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare, e dunque legittimato ad impugnare la relativa sentenza (conf. ex multis Cass. n. 10880/2002).
8. La più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che a seguito della riforma del procedimento disciplinare notarile di cui al D. Lgs. n. 249/2006, nella fase giurisdizionale dei procedimenti
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disciplinari nei confronti dei notai il consiglio notarile è parte soltanto ove il suo presidente abbia promosso l'azione o sia intervenuto davanti alla commissione amministrativa regionale di disciplina (così Cass. n. 15273 del 2013 e Cass. n. 12740 del 2015).
9. In particolar modo, si è sottolineato che con il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, sono stati sostituiti, tra gli altri, anche gli artt. 153 e segg. della L. n. 89 del 1913, così che l'iniziativa per l'apertura del procedimento disciplinare è stata attribuita al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio notarile ed al Capo dell'Archivio notarile territoriale (art. 153 vig.), mentre la competenza a conoscere degli illeciti disciplinari commessi dai notai appartiene alla Commissione