Corte d'Appello Catania, sentenza 02/02/2025, n. 159
CA Catania
Sentenza
2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.231/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
31 maggio 2024 tra
T.A.S. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 03903850877), assistito e difeso dall'Avv. PATANE' ALFIO GAETANO
APPELLANTE
e
IM ON (C.F. [...]), assistito e difeso dall'Avv. CORSARO ALFIO ANTONIO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 155/2021 pubblicata il
11/01/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
PIACCIA All'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere integralmente il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata poiché errata e contra legem, statuendo quanto appresso: 1) Ritenere
e Dichiarare la nullità della consulenza tecnica di Ufficio redatta dall'ing.
Salvatore Bazzano sulla scorta di documenti acquisiti in corso di consulenza tecnica presso l'Ufficio tecnico di Riposto, come riferito platealmente nella sua consulenza ed in coerenza sotto tale profilo rigettare la domanda spiegata dall'appellato per assoluta mancanza di prova. 2) Nel MERITO: RITENERE E
DICHIARARE NULLO E PRIVO DI EFFICACIA GIURIDICA la lettera di incarico professionale e direzione lavori perché accettato e conferito nei confronti di un soggetto-EOetra MA IM- non abilitato e competente per legge e quindi contrario alle norme imperative previste dal ns. codice civile ed in conseguenza dichiarare che nessun compenso spettava sia allo stesso geometra che all'ingegnere incaricato dallo stesso perché vietato per legge ex art,2231 c.c. 4)CONDANNARE parte appellata, alle spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
Per Parte Appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita rigettare la preliminare istanza di inibitoria;
dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi illustrati, ovvero rigettarlo nel merito e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In subordine, riconoscere all'appellato la minor somma di €
18.450,00 oltre accessori di legge. Il tutto con il favore di spese e compensi di questo grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 155/2021 pubblicata il 11/01/2021 il Tribunale di Catania condannava T.A.S. COSTRUZIONI S.R.L. a pagare a IM
ON € 36.900,00, oltre IVA e CP, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
rigettava ogni altra domanda e condannava T.A.S.
COSTRUZIONI S.R.L. al pagamento in favore dello Stato delle spese legali, per la difesa di IM ON, ponendo definitivamente a carico della
TAS COSTRUZIONI S.R.L. le spese delle CTU.
T.A.S. COSTRUZIONI S.R.L. ha proposto tempestivo appello per le ragioni meglio indicate in motivazione, formulando le conclusioni sopra trascritte.
pag. 2/9
Si è costituito IM ON instando per il rigetto del gravame, concludendo come riportato in epigrafe.
Con ordinanza del 7 luglio 2021 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 31/05/2024, sulle conclusioni come precisate a verbale, la
Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, T.A.S. COSTRUZIONI S.R.L. denuncia la nullità insanabile della consulenza tecnica redatta in primo grado perché' sarebbe stata redatta sulla scorta di documenti acquisiti in corso di consulenza esistenti presso il Comune di Riposto e non su documenti prodotti da parte appellata nei termini di cui all'art.183 vi comma cpc.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Ed invero, risulta dagli atti del fascicolo di primo grado che tutti i documenti utilizzati dal CTU sono stati tempestivamente prodotti dalle parti con le memorie istruttorie e sono stati legittimamente acquisiti dal CTU, poiché all'uopo autorizzato dal primo giudice, il quale aveva ordinato al Comune di
Riposto il deposito ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia e successivamente aveva disposto che venissero acquisiti dal consulente (vedi ordinanze del 19/01/2018 e del 04/06/2018).
Con il secondo motivo di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.231/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
31 maggio 2024 tra
T.A.S. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 03903850877), assistito e difeso dall'Avv. PATANE' ALFIO GAETANO
APPELLANTE
e
IM ON (C.F. [...]), assistito e difeso dall'Avv. CORSARO ALFIO ANTONIO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 155/2021 pubblicata il
11/01/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
PIACCIA All'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere integralmente il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata poiché errata e contra legem, statuendo quanto appresso: 1) Ritenere
e Dichiarare la nullità della consulenza tecnica di Ufficio redatta dall'ing.
Salvatore Bazzano sulla scorta di documenti acquisiti in corso di consulenza tecnica presso l'Ufficio tecnico di Riposto, come riferito platealmente nella sua consulenza ed in coerenza sotto tale profilo rigettare la domanda spiegata dall'appellato per assoluta mancanza di prova. 2) Nel MERITO: RITENERE E
DICHIARARE NULLO E PRIVO DI EFFICACIA GIURIDICA la lettera di incarico professionale e direzione lavori perché accettato e conferito nei confronti di un soggetto-EOetra MA IM- non abilitato e competente per legge e quindi contrario alle norme imperative previste dal ns. codice civile ed in conseguenza dichiarare che nessun compenso spettava sia allo stesso geometra che all'ingegnere incaricato dallo stesso perché vietato per legge ex art,2231 c.c. 4)CONDANNARE parte appellata, alle spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
Per Parte Appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita rigettare la preliminare istanza di inibitoria;
dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi illustrati, ovvero rigettarlo nel merito e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In subordine, riconoscere all'appellato la minor somma di €
18.450,00 oltre accessori di legge. Il tutto con il favore di spese e compensi di questo grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 155/2021 pubblicata il 11/01/2021 il Tribunale di Catania condannava T.A.S. COSTRUZIONI S.R.L. a pagare a IM
ON € 36.900,00, oltre IVA e CP, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
rigettava ogni altra domanda e condannava T.A.S.
COSTRUZIONI S.R.L. al pagamento in favore dello Stato delle spese legali, per la difesa di IM ON, ponendo definitivamente a carico della
TAS COSTRUZIONI S.R.L. le spese delle CTU.
T.A.S. COSTRUZIONI S.R.L. ha proposto tempestivo appello per le ragioni meglio indicate in motivazione, formulando le conclusioni sopra trascritte.
pag. 2/9
Si è costituito IM ON instando per il rigetto del gravame, concludendo come riportato in epigrafe.
Con ordinanza del 7 luglio 2021 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 31/05/2024, sulle conclusioni come precisate a verbale, la
Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, T.A.S. COSTRUZIONI S.R.L. denuncia la nullità insanabile della consulenza tecnica redatta in primo grado perché' sarebbe stata redatta sulla scorta di documenti acquisiti in corso di consulenza esistenti presso il Comune di Riposto e non su documenti prodotti da parte appellata nei termini di cui all'art.183 vi comma cpc.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Ed invero, risulta dagli atti del fascicolo di primo grado che tutti i documenti utilizzati dal CTU sono stati tempestivamente prodotti dalle parti con le memorie istruttorie e sono stati legittimamente acquisiti dal CTU, poiché all'uopo autorizzato dal primo giudice, il quale aveva ordinato al Comune di
Riposto il deposito ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia e successivamente aveva disposto che venissero acquisiti dal consulente (vedi ordinanze del 19/01/2018 e del 04/06/2018).
Con il secondo motivo di
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