Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 46

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 46
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 46
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

n. 179/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 02/02/2022 al n. 179 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1716 del 2021
promossa da
COLUMBUS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv. BIAGI LUCA, PARDINI ELENA, GAMBINI GABRIELE, che la rappresentano e difendono come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
OM DI EN , elettivamente domiciliato in Firenze, Piazza della Signoria
(Palazzo Vecchio), presso la Direzione Avvocatura e rappresentato e difeso dall'Avv.
FIORE MARIA ROSETTA come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione fiscale
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma e/o revoca dell'impugnata Sentenza, previa sospensione della sua


esecutività, nonché dell'esecutività dell'ingiunzione di pagamento di cui è causa, accertati tutti i motivi di impugnazione come in narrativa del presente atto:
- preliminarmente dichiarare la nullità della Sentenza impugnata e, per l'effetto, adottare ogni conseguente provvedimento opportuno, di Legge e di Giustizia;

- nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione, accogliere le conclusioni già formulate avanti al Tribunale di Firenze che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte, ma che comunque si ripropongono: accertate le circostanze tutte di cui in narrativa, in accoglimento della domanda dichiarare la nullità e/o l'inesistenza giuridica dell'ingiunzione di pagamento
n°99201906130061341560 del 13/06/2019 come sopra meglio descritta, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagare le somme tutte portate a qualsiasi titolo dalla medesima per le violazioni e/o le inadempienze ivi indicate, nonché annullare ogni e qualsivoglia sanzione amministrativa accessoria comminata ai danni dell'attrice
e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice medesima all'amministrazione suddetta per i titoli dedotti in giudizio;
annullare e/o dichiarare nulla e/o inesistente l'ingiunzione impugnata ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d'ufficio.
- In ogni caso condannare l'odierno appellato a restituire all'odierna appellante quanto eventualmente percepito dalla stessa in esecuzione della sentenza di primo grado e/o in esecuzione dell'ingiunzione di pagamento n°99201906130061341560 del
13/06/2019 come sopra meglio descritta.
Il tutto con il favore delle spese, onorari e competenze di lite del doppio grado di
Giudizio”. per la parte appellata: “Si conclude affinché la Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia rigettare l'appello in quanto infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1716/21.
Con vittoria di spese ed onorari”.
2
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I Il giudizio di primo grado.
I.

1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la LU S.r.l.
proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento del 13.6.2019 con la quale il
Comune di Firenze richiedeva ad essa attrice il pagamento della somma complessiva di € 184.517,03, a titolo di imposta di soggiorno Hotel LU – annualità 2016 -
deducendo la nullità e/o la giuridica inesistenza dell'atto opposto con conseguente
estinzione dell'obbligo di pagamento per le violazioni o inadempienze, anche alla luce
di ulteriori, e diversi, vizi di legittimità o di merito rilevabili d'ufficio.
Incardinatosi il giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, si costituiva il Comune di
Firenze, il quale chiedeva il rigetto della domanda comunque eccependo che, in
ragione della natura meramente formale delle violazioni dedotte, doveva essere confermata la legittimità e validità dell'ingiunzione medesima quanto meno quale
atto di accertamento d'ufficio del credito ivi recato.
All'udienza del giorno
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