Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/11/2024, n. 797
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1025/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 2 ottobre 2023 e vertente
T R A
E-DISTRIBUZIONE S.p.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.) (C.F.
05779711000), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Jonica (RC), Corso Carlo Maria n. 141, presso lo studio dell' Avv. Francesco Macrì (p.e.c.: francesco.macri@avvocatilocri.legalmail.it –
Fax: 0964/416100), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
GL IC (C.F. [...]), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Caulonia Marina (RC), Piazza Bottari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Jessica Tassone (p.e.c.: jessica.tassone@avvocatilocri.legalmail.it – fax:
0964/050122), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
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OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 718/2018 resa dal Tribunale di Locri il
22.05.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 1165/2013 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 02.10.2023, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata, rispettivamente, il 29.09.2023 ed il 02.10.2023, ovvero, per quanto
concerne l'appellante E-DISTRIBUZIONE S.p.A., come appresso: “… si ribadisce quanto eccepito, richiesto e dedotto con l'atto di appello, gli atti e verbali di causa, da intendersi interamente richiamati e trascritti quale parte integrante e sostanziale delle presenti note.
Ad integrazione delle note scritte in sostituzione di udienza già depositate in data 27.09.2023, si chiede, altresì, che la causa venga assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, di cui all'art. 190 C.p.c.”;
per l'appellata GL IC, nel seguente modo: “…nel riportarsi a quanto ampiamente dedotto, chiesto e argomentato nella comparsa di costituzione in appello, da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto, insiste in tutte le deduzioni ivi contenute impugnando e contestando quanto avversariamente dedotto e chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Al riguardo esponeva di essere proprietaria di un terreno agricolo sito nel comune di Placanica (RC) località "Vacarizzo» riportato nel N.C.T. foglio di mappa 23 particelle n. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 217 nel quale EL aveva realizzato una linea elettrica, posta a servizio di ter zi, installando n. 4 pali;
che l'EL realizzava tale opera illegittimamente senza le dovute autorizzazioni amministrative;
che tale comportamento giustifica la richiesta di risarcimento dei danni configurandosi un vero e proprio illecito permanente.
Si costituiva in giudizio l'EL spiegando domanda riconvenzionale, attesa la presenza della linea elettrica da oltre vent'anni, e chiedendo il riconoscimento della servitù di elettrodotto per intervenuta usucapione;
in subordine, eccepiva l'inesistenza di qualsiasi pretesa, da parte dell'attrice in quanto al detto elettrodotto sono collegate tutte le utenze della zona tra le quali quella che fornisce l'istante. Concludeva per la declaratoria, di usucapione di servitù di elettrodotto e quindi per il rigetto del la domanda, con condanna alle spese di lite. Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c, assunta la prova per testi richiesta sia dall'attrice che dalla convenuta, ed espletata la CTU richiesta, i procuratori delle parti, all'udienza del 22.05.18, precisavano le conclusioni e la causa, discussa oralmente, veniva trattenuta a sentenza ai sensi dell'art 281sexies c.p.c. con contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni della stessa.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da LI IC, nei confronti di EL Distribuzione S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni altra eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per i motivi esposti in premessa;
- rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta di usucapione in relazione alla servitù relativa all'istallazione/mantenimento dei pali in metallo a sostegno di cavi elettrici a caric o del fondo
do proprietà dell'attrice, sito in Locri, riportato in catasto al foglio 23, part. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 217, a favore di EL Distribuzione S.p.A.;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.1 11,00 a titolo di risarcimento danni per la perdita cli valore dell'immobile di proprietà in seguito all'occupazione di parte del terreno, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
- condanna l'EL distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 700,00, di cui euro 60,00 per spese ed euro 640,00 per compensi, oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge, da pagarsi in favore del procuratore costituito distrattario;
- condanna EL Distribuzione S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempere al pagamento delle spese di CTU che liquida in complessive euro 585,00 oltre accessori di legge.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 21.12.2018, E- DISTRIBUZIONE S.p.A., esponendo tre motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante censurava il provvedimento impugnato deducendone la nullità in quanto il Tribunale avrebbe omesso immotivatamente di pronunciarsi sulla eccezione di esistenza di due contratti di somministrazione di energia elettrica relativi a due utenze poste a servizio di due immobili (di cui uno di proprietà dell'att rice) insistenti sul fondo attraversato dall'elettrodotto e per non avere, quindi, ritenuto legittima l'installazione della linea elettrica, nonostante la stessa fosse stata