Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/06/2024, n. 724
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO Terza Sezione Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto NI Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 45/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra
AR PI (CF: [...]) nato a [...] il [...], residente in CO, Corso Telesio n. 16, elettivamente domiciliato in CO alla Via Frugiuele n. 4, presso lo studio dell'Avv. Ennio Claudio Tocci (C.F. [...]) dal quale è rappresentato e difeso in forza ed in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello.
- appellante e
Comune di CO (C.F. 00347720781), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Triulcio (C.F. [...]) del foro di CO, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in CO, Piazza dei Bruzi snc.
- appellato
nonché Congregazione Cristiana dei Testimoni di VA (C.F. 97048750588), sita in Roma, via della Bufalotta 1281, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. Massimiliano Bricconi, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Rende (CS) Via Lazio snc presso lo studio dell'Avv. FR Canino (codice fiscale [...]), che la rappresenta e difende.
- appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante PI AR: “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere e statuire;
A) In via preliminare ACCOGLIERE il presente gravame ed in particolare il primo motivo di appello e, quindi, dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata, rimettendo gli atti al Giudice di primo grado e ovvero emettendo ogni altro provvedimento conseguenziale e di legge. B) Gradatamente, nel merito, sempre in accoglimento del presente gravame, RIFORMARE ED ANNULLARE l'ordinanza impugnata ed in totale riforma della stessa, accogliere in luogo e vece dei primi giudici, la domanda attrice e le conclusioni in essa rassegnate. C) CONDANNARE tutti gli appellati in ogni caso alle spese e competenze del doppio grado di giudizio. D) Emettere ogni altro provvedimento conseguenziale e di legge”.
Per l'appellato Comune di CO: “In via preliminare, dichiarare la inammissibilità della domanda, relativamente all'azione proposta dal Sig. PI AR, stante la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente, quantomeno per quanto
pag. 2/14 concerne i diritti di proprietà riconducibili agli altri eredi AR;
in subordine e nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. PI AR poiché infondato in fatto ed in diritto, anche in ragione dell'intervenuta ed eccepita prescrizione del diritto alla retrocessione eventualmente azionabile dall'espropriato. Ci si oppone alla produzione della documentazione allegata da parte appellante solo nel presente grado di giudizio e, specificatamente, di copia di Delibera di Giunta Municipale di CO n. 1890 dell'1.11.1981, nonché di un certificato storico ventennale a firma del Dott. Amato che, contrariamente a quanto asserito, non risulta accluso nell'indice dei documenti di parte avversa. Con vittoria delle spese di giudizio.”
Per l'appellata Congregazione Cristiana dei Testimoni di VA: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in via principale: Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare integralmente l'appello proposto perché manifestamente infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra esposti. Nel merito rigettare l'appello proposto avverso la Congregazione Cristiana dei testimoni di VA per tutti i motivi sopra esposti. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte reputasse di dover riformare anche parzialmente la sentenza appellata, ritenere unico responsabile il Comune di CO per tutti i motivi suesposti, e pertanto condannarlo a garantire la convenuta Congregazione da ogni conseguenza di fatto e di legge. Istanza ex art. 96 c.p.c. Vista la temerarietà della lite azionata, si chiede nuovamente che il ricorrente venga condannato per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.), al risarcimento dei danni nella misura equa e di giustizia. Con vittorie di spese e compensi del giudizio, da quantificare nella
pag. 3/14 misura massima prevista dalle norme di legge per la temerarietà della lite”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 20.4.2017, AR PI deduceva che il Comune di CO aveva ceduto alla Congregazione dei Testimoni di VA alcuni terreni di proprietà degli eredi AR senza averne la titolarità, non essendo stato emesso decreto di esproprio e non essendo stato mai stipulato il rogito di cessione dei beni, ma solo una scrittura privata del 15.10.1981, che non aveva però trasferito la proprietà degli immobili. Chiedeva quindi l'annullamento della cessione del terreno e la restituzione dello stesso, “nelle stesse e buone normali condizioni in cui era stato preso in consegna” con condanna al risarcimento dei danni subìti anche “fisici alla salute” “il tutto nella somma complessiva di circa euro 1.400.00” e vittoria di spese. Si costituivano i resistenti, Comune di CO e Congregazione dei Testimoni di VA, chiedendo l'inammissibilità e il rigetto della domanda perché infondata, con vittoria di spese. Il Tribunale rigettava la domanda avanzata da PI AR, osservando che le parti convenute avevano prodotto la scrittura privata del 15.10.1981, con la quale, nell'ambito dell'espropriazione per causa di pubblica utilità, AR FR, AR NI e AR PI, denominati “ditta esproprianda” cedevano “volontariamente al Comune di CO, ente espropriante, i beni indicati nel decreto regionale più volte citato e così riportati in catasto…” con “corresponsione dell'indennità di espropriazione maggiorata del 50% per la cessione volontaria”. La citata scrittura, sottoscritta peraltro dal ricorrente, aveva determinato, a seguito del perfezionamento della procedura espropriativa col predetto atto di cessione volontaria, il trasferimento dei beni di proprietà AR al Comune di CO, così come pag. 4/14
inequivocabilmente emergeva dal tenore dell'atto medesimo. Da ciò l'infondatezza della domanda, smentita dalla documentazione in atti, nettamente contrastante con la prospettazione attorea secondo cui il trasferimento degli immobili dal Comune alla Congregazione sarebbe avvenuto
“sine titulo”.
2. L'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. è appellata da PI AR, con un unico ordine di motivi in cui dapprima si eccepisce carenza di motivazione del provvedimento impugnato, che non avrebbe fornito risposta agli interrogativi sottoposti all'attenzione dell'autorità giudicante, per poi appuntare le censure sulla mancata trascrizione della scrittura privata di cessione volontaria o del decreto di esproprio relativo alle particelle derivanti dalla n. 95 del foglio
3, oggetto della cessione. Al contrario, sarebbe stato trascritto un atto di compravendita del 24 gennaio 1979 e un atto di cessione volontaria del 18 agosto 1986, successiva a quella oggetto del contendere. Si contesta quindi il diritto del comune di CO a trasferire a terzi a prezzi di mercato il terreno oggetto di esproprio contro i germani AR. Allega infine il deducente un provvedimento nuovo, ossia copia della delibera della Giunta Municipale n. 1890 del 1981, in cui si fa espresso riferimento alla cessione volontaria per cui è causa “definendola nel contesto” come promessa di vendita.
3. La Corte, fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 23.1.2024 ha trattenuto la causa in
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto NI Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 45/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra
AR PI (CF: [...]) nato a [...] il [...], residente in CO, Corso Telesio n. 16, elettivamente domiciliato in CO alla Via Frugiuele n. 4, presso lo studio dell'Avv. Ennio Claudio Tocci (C.F. [...]) dal quale è rappresentato e difeso in forza ed in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello.
- appellante e
Comune di CO (C.F. 00347720781), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Triulcio (C.F. [...]) del foro di CO, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in CO, Piazza dei Bruzi snc.
- appellato
nonché Congregazione Cristiana dei Testimoni di VA (C.F. 97048750588), sita in Roma, via della Bufalotta 1281, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. Massimiliano Bricconi, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Rende (CS) Via Lazio snc presso lo studio dell'Avv. FR Canino (codice fiscale [...]), che la rappresenta e difende.
- appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante PI AR: “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere e statuire;
A) In via preliminare ACCOGLIERE il presente gravame ed in particolare il primo motivo di appello e, quindi, dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata, rimettendo gli atti al Giudice di primo grado e ovvero emettendo ogni altro provvedimento conseguenziale e di legge. B) Gradatamente, nel merito, sempre in accoglimento del presente gravame, RIFORMARE ED ANNULLARE l'ordinanza impugnata ed in totale riforma della stessa, accogliere in luogo e vece dei primi giudici, la domanda attrice e le conclusioni in essa rassegnate. C) CONDANNARE tutti gli appellati in ogni caso alle spese e competenze del doppio grado di giudizio. D) Emettere ogni altro provvedimento conseguenziale e di legge”.
Per l'appellato Comune di CO: “In via preliminare, dichiarare la inammissibilità della domanda, relativamente all'azione proposta dal Sig. PI AR, stante la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente, quantomeno per quanto
pag. 2/14 concerne i diritti di proprietà riconducibili agli altri eredi AR;
in subordine e nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. PI AR poiché infondato in fatto ed in diritto, anche in ragione dell'intervenuta ed eccepita prescrizione del diritto alla retrocessione eventualmente azionabile dall'espropriato. Ci si oppone alla produzione della documentazione allegata da parte appellante solo nel presente grado di giudizio e, specificatamente, di copia di Delibera di Giunta Municipale di CO n. 1890 dell'1.11.1981, nonché di un certificato storico ventennale a firma del Dott. Amato che, contrariamente a quanto asserito, non risulta accluso nell'indice dei documenti di parte avversa. Con vittoria delle spese di giudizio.”
Per l'appellata Congregazione Cristiana dei Testimoni di VA: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in via principale: Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare integralmente l'appello proposto perché manifestamente infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra esposti. Nel merito rigettare l'appello proposto avverso la Congregazione Cristiana dei testimoni di VA per tutti i motivi sopra esposti. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte reputasse di dover riformare anche parzialmente la sentenza appellata, ritenere unico responsabile il Comune di CO per tutti i motivi suesposti, e pertanto condannarlo a garantire la convenuta Congregazione da ogni conseguenza di fatto e di legge. Istanza ex art. 96 c.p.c. Vista la temerarietà della lite azionata, si chiede nuovamente che il ricorrente venga condannato per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.), al risarcimento dei danni nella misura equa e di giustizia. Con vittorie di spese e compensi del giudizio, da quantificare nella
pag. 3/14 misura massima prevista dalle norme di legge per la temerarietà della lite”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 20.4.2017, AR PI deduceva che il Comune di CO aveva ceduto alla Congregazione dei Testimoni di VA alcuni terreni di proprietà degli eredi AR senza averne la titolarità, non essendo stato emesso decreto di esproprio e non essendo stato mai stipulato il rogito di cessione dei beni, ma solo una scrittura privata del 15.10.1981, che non aveva però trasferito la proprietà degli immobili. Chiedeva quindi l'annullamento della cessione del terreno e la restituzione dello stesso, “nelle stesse e buone normali condizioni in cui era stato preso in consegna” con condanna al risarcimento dei danni subìti anche “fisici alla salute” “il tutto nella somma complessiva di circa euro 1.400.00” e vittoria di spese. Si costituivano i resistenti, Comune di CO e Congregazione dei Testimoni di VA, chiedendo l'inammissibilità e il rigetto della domanda perché infondata, con vittoria di spese. Il Tribunale rigettava la domanda avanzata da PI AR, osservando che le parti convenute avevano prodotto la scrittura privata del 15.10.1981, con la quale, nell'ambito dell'espropriazione per causa di pubblica utilità, AR FR, AR NI e AR PI, denominati “ditta esproprianda” cedevano “volontariamente al Comune di CO, ente espropriante, i beni indicati nel decreto regionale più volte citato e così riportati in catasto…” con “corresponsione dell'indennità di espropriazione maggiorata del 50% per la cessione volontaria”. La citata scrittura, sottoscritta peraltro dal ricorrente, aveva determinato, a seguito del perfezionamento della procedura espropriativa col predetto atto di cessione volontaria, il trasferimento dei beni di proprietà AR al Comune di CO, così come pag. 4/14
inequivocabilmente emergeva dal tenore dell'atto medesimo. Da ciò l'infondatezza della domanda, smentita dalla documentazione in atti, nettamente contrastante con la prospettazione attorea secondo cui il trasferimento degli immobili dal Comune alla Congregazione sarebbe avvenuto
“sine titulo”.
2. L'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. è appellata da PI AR, con un unico ordine di motivi in cui dapprima si eccepisce carenza di motivazione del provvedimento impugnato, che non avrebbe fornito risposta agli interrogativi sottoposti all'attenzione dell'autorità giudicante, per poi appuntare le censure sulla mancata trascrizione della scrittura privata di cessione volontaria o del decreto di esproprio relativo alle particelle derivanti dalla n. 95 del foglio
3, oggetto della cessione. Al contrario, sarebbe stato trascritto un atto di compravendita del 24 gennaio 1979 e un atto di cessione volontaria del 18 agosto 1986, successiva a quella oggetto del contendere. Si contesta quindi il diritto del comune di CO a trasferire a terzi a prezzi di mercato il terreno oggetto di esproprio contro i germani AR. Allega infine il deducente un provvedimento nuovo, ossia copia della delibera della Giunta Municipale n. 1890 del 1981, in cui si fa espresso riferimento alla cessione volontaria per cui è causa “definendola nel contesto” come promessa di vendita.
3. La Corte, fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 23.1.2024 ha trattenuto la causa in
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