Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2024, n. 3527

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2024, n. 3527
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 3527
Data del deposito : 12 settembre 2024

Testo completo

1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 4365/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di
consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4365/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altri contratti atipici”, riservato in decisione, all'esito
della trattazione scritta, all'udienza collegiale del 15.5.2024, e vertente
TRA
NT SE, c.f. [...], nato a [...]
(CE), il 13.10.1963, rapp.to e difeso dall'avv. Benedetto La Peruta, c.f. LPR
BDT 74A28 B963C e dall'avv. Maria Rosaria La Peruta, c.f. LPR MRS 83L68
B963V, con i quali elett.te domicilia in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele,
369 c/o avv. Luisa Musto, PEC: benedetto.laperuta@avvocatismcv.it, in forza
di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE


2
E
GE.S.I.A. S.p.A., P.IVA 03787380611, in persona dell'amministratore unico
Mario Sorbo, domiciliato per la carica in Pastorano, alla Strada Torre Lupara
- Zona Industriale, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata
ai sensi dell'art.83, terzo comma, c.p.c. in atti pregressi nonché su foglio
separato, allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni Nacca,
presso il cui studio elettivamente domicilia, ai fini della presente procedura,
in Curti alla Via D'Annunzio n.6/a, il quale dichiara che il proprio codice
fiscale è: [...]ed indica il seguente indirizzo di posta
elettronica certificata giovanni.nacca@pec.it e il seguente recapito di fax
0823/810495.
APPELLATO
E
CC TA, nato a [...] il [...], c.f. RCC GTN 67D03
B963P, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del presente atto
dall'avv. Maria Vigliotta, c.f. [...], con studio in
Caserta, alla via Pollio n. 18, la quale dichiara di voler ricevere le
comunicazioni anche al seguente numero di fax 0823.327578, ovvero al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
maria.vigliotta@avvocatismcv.it, e con ella elettivamente domiciliato in
Napoli, alla via Cilea n. 26 presso lo studio degli avv.ti Maurizio Bianco e Sira
Ferrara.
APPELLATO
E
COMUNE DI CASTEL MORRONE, in persona del Sindaco pro - tempore,
3
elett.te domiciliato per la carica presso la casa Comunale in Castel Morrone,
alla P.zza Bronzetti, 1, PEC: protocollo.castelmorrone@asmepec.it.
APPELLATO – NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Per l'appellante EN IU, come da note scritte depositate per
l'udienza del 15.5.2024 e, quindi:
a) accertata l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione, dichiarare
la nullità della sentenza di primo grado n. 1681/2020 emessa il 23.06.2020;
b)
in via gradata, accertata la nullità della notifica dell'atto di citazione, rimettere
la causa al giudice di primo grado onde ordine la rinnovazione della detta
notifica ex art. 291 c.p.c..
Nel merito,
c) in via subordinata, rigettare la domanda attorea per la totale assenza
di ogni fondamento in fatto ed in diritto della azionata pretesa creditoria
avanzata nei confronti del sig. EN IU;

d) in via ancor più gradata, nell'eventualità di conferma della sentenza
appellata, riformare la stessa nella parte relativa alla condanna dei
soccombenti al pagamento degli interessi moratori, dovendosi computare i
detti accessori al tasso legale;

e) nell'eventualità di conferma della pronuncia appellata, accogliere la
domanda proposta dall'appellante ex art. 20141 c.c. e la conseguente richiesta
di rivalsa e per l'effetto:
I) riconoscere l'arricchimento senza causa del Comune di Castel
Morrone in relazione alle prestazioni offerte in favore dello stesso dalla
GE.SI.A. S.p.a. e portate dalle fatture tutte azionate in primo grado;
II)
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accertare, altresì, il diritto dell'appellante alla rivalsa in relazione alle somme
che dovrà corrispondere alla GE.SI.A. S.p.a. in forza della sentenza n.
1681/2020 e per l'effetto condannare il Comune di Castel Morrone a
rimborsare i detti importi;

f) condannare, in ogni caso, la società appellata al pagamento delle
spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio in caso di riforma
totale e/o parziale del proposto appello;

g) condannare il Comune di Castel Morrone al pagamento delle spese
di lite ad avvenuto accoglimento della proposta azione ex art. 2041 c.c. e della
conseguente azione di rivalsa.
Per l'appellata GE.S.I.A S.p.A., in persola del suo legale rapp.te pro
- tempore, come da note scritte depositate per l'udienza del 15.5.2024 e,
quindi, riportandosi alle conclusioni di cui alla propria comparsa di
costituzione e risposta.
Per l'appellato CH ET, come da note scritte depositate
per l'udienza del 15.5.2024 e, quindi:
Dichiarata la nullità dell'atto di citazione di primo grado relativo al
giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - RG 2615/2016-
in capo all'architetto CH, in ragione del disconoscimento della firma
dallo stesso effettuato nel presente giudizio, in quanto mai apposta, ordinare
la rimessione della causa al giudice in primo grado, con conseguente rinnovo
della citazione.
Accogliere la domanda attorea e riformare la sentenza di primo grado
nel senso di riconoscere la sussistenza del rapporto negoziale tra la GESIA ed
il Comune di Castel Morrone, con conseguente disconoscimento di
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qualsivoglia responsabilità in capo all'architetto CH. In subordine
dichiarare non dovuti gli interessi moratori così come calcolati dal giudice di
primo grado essendo il rapporto dedotto intercorrente tra società e funzionario
quale persona fisica e, quindi, non rientrante nella previsione del D.lgs
192/2012.
Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado
accogliere la domanda proposta unitamente all'appellante ex art 2041 c.c., con
conseguente riconoscimento di arricchimento senza giusta causa in capo al
Comune di Castel Morrone, in ragione delle prestazioni effettuate dalla
GESIA S.p.A. e accertamento del diritto del comparente appellante - alla
rivalsa in riferimento alle somme eventualmente da corrispondersi alla
GESIA, con condanna del Comune di Castel Morrone alla refusione della
suddette somme.
Condannarsi altresì l'appellata al pagamento delle spese legali del
doppio grado di giudizio, con distrazione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2.12.2020 da EN IU proponeva
appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1681/2020 del 9.7.2020 con la quale detto giudicante aveva accolto la
domanda formulata dalla GE.S.I.A. S.p.A., in persona del suo legale rapp.te
pro – tempore nei confronti di CH ET e EN IU,
condannandoli per l'effetto in solido tra loro al pagamento in favore della
prima, per la causale indicata, al pagamento della somma di € 75.395,13, oltre
interessi ex artt.4 e 5 d.lgs.231/02 come modificato dal D.lgs. 192/2012 dal
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trentesimo giorno successivo alla data delle fatture emesse dalla GE.S.I.A.
S.p.A.
In conseguenza, l'istante conveniva innanzi all'intestata Corte di
Appello la GE.S.I.A. S.p.A., in persona del suo legale rapp.te pro – tempore,
CH ET ed il Comune di Castel Morrone, in persona del suo
legale rapp.te pro – tempore, chiedendo, per le ragioni ivi meglio indicate e
previsa sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione,
accogliersi le conclusioni sopra indicate.
Con comparsa dell'11.12.2020 si costituiva in giudizio CH
ET, chiedendo anch'egli la sospensione dell'efficacia esecutiva della
gravata decisione ed eccependo, come l'appellante, la mancata notifica
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in cui entrambi
erano rimasti contumaci;
contestava comunque anch'egli le ragioni della
originaria attrice, come meglio ivi indicato, e concludeva come sopra indicato.
Con comparsa del 4.3.2021 si costituiva la GE.S.I.A. S.p.A., in
persona del suo legale rapp.te pro – tempore, la quale contestava il
fondamento dell'impugnazione, precisando che la notificazione dell'atto
introduttivo del giudizio di primo grado era avvenuta, sia per EN IU
che per CH ET, a mani proprie, così come risultante dalle ricevute
di ritorno dei plichi postali in atti depositate, chiedendo la verificazione della
firma apposta da quest'ultimo, avendola lo stesso disconosciuta.
Nel merito, l'appellata chiedeva, come meglio ivi indicato, il rigetto
dell'impugnazione, come pure della preliminare richiesta di sospensione
dell'efficacia esecutiva della gravata decisione, concludendo come sopra
indicato.
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Con ordinanza del 21.10.2021, all'esito dell'udienza di trattazione, la
Corte disponeva la sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata
sentenza nei confronti di EN IU ed CH ET, fino alla
concorrenza della somma di € 59.607,59, rigettando nel resto la relativa
istanza.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con
decreto del 22.4.2024 per udienza del 15.5.2024 - ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.
- e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con
assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse
conclusionali e memorie di replica.
**************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune di Castel
Morrone, in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, al quale è stato
regolarmente notificato l'atto introduttivo, a mezzo PEC, in data 2.12.2020,
senza che lo stesso si sia tuttavia costituito in giudizio.
Nel merito, l'appello è solo in parte fondato e va quindi accolto per
quanto di ragione, nei termini e per le motivazioni di seguito indicate, con
conseguente riforma della gravata decisione.
La prima questione da affrontare ai fini della risoluzione della presente
controversia è quella, di carattere preliminare, relativa alla regolare
instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Ed invero, l'appellante EN IU, rimasto contumace nel
giudizio di primo grado, censura la gravata decisione innanzitutto nella parte
in cui
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