Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/06/2024, n. 1056
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Testo completo
N. R.G. 2432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente
Dott. Ernesto Covini Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2432/2022 promossa da:
EH AD (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. FERRARI
PIETRO come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST (c.f.
02236310518), con il patrocinio dell'avv. VICHI ANDREA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, via delle Terme n. 4, come da procura in atti
PARTE APPELLATA
DE AL IT, con il patrocinio degli Avv.ti SARA
BIGLIER e ANDREA PUPESCHI elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv.
WALTER VECCHI in Firenze, Viale Mazzini n. 13
PARTE APPELLATA OH & OH AL S.P.A. (C.F. 08082461008) con il patrocinio degli Avv.ti SARA BIGLIER e ANDREA PUPESCHI elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. WALTER VECCHI in Firenze, Viale Mazzini n. 13
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n.1018/2022 del Tribunale di Siena pubblicata in data 28.11.2022;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 19.12.2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia la Corte di Appello Ill.ma per i motivi e i titoli di cui al presente atto
– in riforma dell'impugnata sentenza - condannare l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est in persona del legale rappresentante pro tempore, UY TE IM, in persona degli amministratori e legali rappresentanti pro tempore, HN & HN AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro ovvero ciascuno in base alle sue responsabilità, al pagamento in favore del Sig. SH di tutti i danni subiti (biologico, morale, patrimoniale, alla vita di relazione e nessun altro escluso, spese mediche sostenute, anche di CTU e CTP oltre alle spese di ATP) che si indicano nell'importo di €. 40.000,00 o in quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà in corso di causa e che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese diritti ed onorari dei due gradi di giudizio e con condanna delle spese di ATP.
Per parte appellata Azienda U.S.L. Toscana sud-est: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale dichiarare l'appello inammissibile e comunque respingerlo perché infondato in fatto e in diritto, rigettando altresì ogni richiesta e istanza contenuta nel medesimo atto di appello, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio, per tutte le ragioni meglio esplicitate sopra;
in via subordinata si reiterano le conclusioni già formulate dalla comparente dinanzi al Tribunale di Siena che si trascrivono di seguito: in via principale dichiarare inammissibili tutte le domande avanzate nei confronti della odierna esponente, ovvero respingerle, per maturata prescrizione ovvero in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande di parte attrice, dichiarare la UY
TE IM e/o la JO & Jonhnson AL Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra di loro ovvero ciascuna in base alle rispettive responsabilità, obbligate a manlevare e tenere integralmente indenne l'Azienda U.s.l. Toscana sud est da qualsivoglia somma che l'Azienda medesima fosse condannata o tenuta a corrispondere all'attore e comunque da qualsivoglia negativa conseguenza che dovesse derivarle per le ragioni di cui è causa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per le parti appellate DE AL IT e OH&
OH& OH AL S.P.A.: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, previa ogni e più opportuna pronuncia e/o declaratoria del caso, anche in via incidentale, così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, l'inammissibilità dell'appelloproposto dal GN SH avverso la sentenza n. 1018/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 28 novembre 2022, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o in subordinedell'art. 348 bis
c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo;
Nel merito: rigettare, per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto dal GN SH inquanto infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1018/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 28 novembre 2022. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizioper tutte le ragioni sopra dedotte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato EM SH conveniva in giudizio l'Azienda
Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est, De UY TE IM ( di seguito solo
UY) e HN & HN AL s.p.a.( di seguito solo J&J) domandando il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'installazione di una protesi all'anca difettosa.
In particolare l'attore esponeva di essere stato operato all'anca destra il 5.7.2007 presso la
Ausl di Siena, con apposizione di una protesi d'anca prodotta dalla società UY
TE IM;
di avere successivamente subito un altro intervento all'anca sinistra, nel febbraio 2012 con installazione di una protesi MI e EP che non gli aveva causato alcun problema, mentre l'intervento all'anca destra aveva provocato conseguenze sul piano biologico, legate ad una metallosi riferibile alla difettosità del prodotto.
Deduceva ancora che con avviso di sicurezza urgente del 24.8.2010 la De UY aveva comunicato alle Ausl i difetti inerenti le protesi da essa prodotte, disponendo il ritiro di un lotto di cui faceva parte anche quella impiantatagli con l'intervento del 5.7.2007, con
richiesta alle Ausl di provvedere a visite di follow-up dei pazienti, al fine di accertare se vi fossero elevati valori di metalli nel sangue.
Contestava alla AUSL convenuta di aver iniziato le visite annuali di follow-up solo dal
2012 e di aver proceduto alla sostituzione della protesi nel 2016 su propria richiesta, nonostante in tutti i controlli a cui si era sottoposto avesse sempre manifestato dolorabilità e limitazioni funzionali dell'articolazione, e fossero stati riscontrati alti livelli di ioni di cromo e cobalto.
Si costituiva l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est la quale eccepiva
l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda, non potendosi qualificare di natura contrattuale la responsabilità dedotta dall'attore nei suoi confronti. Nel merito negava ogni addebito, richiamando le risultanze della CTU espletata nel giudizio di istruzione preventiva dal quale era risultato che l'intervento era stato correttamente eseguito e che, all'epoca dello stesso, le protesi usate rappresentavano il gold standard.
Contestava, altresì, di aver tardivamente attivato i follow-up allegando la circolare del
Ministero della salute del 24.1.2012 che aveva richiamato l'attenzione di tutti gli operatori.
Si costituivano in giudizio altresì De UY TE IM e HN & HN
AL s.p.a.: quest'ultima eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva non essendo produttrice della protesi ASR impiantata all'attore. Nel merito in via preliminare entrambe le società eccepivano la decadenza del diritto dell'attore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 126 del Codice del Consumo oltre all'intervenuta prescrizione sia ai sensi dell'art. 124 Codice del Consumo sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Nel merito negavano che il richiamo volontario del 2010 costituisse riconoscimento di difettosità del prodotto;
eccepivano che l'attore non avesse provato la difettosità della protesi impiantata, allegavano, comunque, la piena conformità della stessa allo stato dell'arte all'epoca dei fatti ;
contestavano infine il quantum della avversa pretesa risarcitoria.
La causa, istruita tramite produzioni documentali, previa acquisizione del fascicolo di
ATP, era definita con sentenza n. 1018/2022 con cui il Tribunale di Siena dichiarava la carenza di legittimazione passiva della HN & HN AL s.p.a, rigettava le domande dell'attore nei confronti delle altre convenute, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso siffatta decisione A. SH interponeva appello fondato su tre motivi con cui rispettivamente lamentava l'erroneo accoglimento in via processuale dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della HN & HN AL s.p.a, nel merito dell'eccezione di decadenza ex art. 128 Cod. Consumo sollevata dalle controparti, nonché censurava la valutazione del Tribunale circa la carenza di prova del difetto della protesi impiantata e l'assenza di una responsabilità dell'AUSL convenuta.
Si costituivano le parti appellate chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c e di manifesta infondatezza ex art. 348 bis
c.p.c, nel merito la reiezione del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 19.12.2023 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 24 aprile 2024, alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
In via preliminare, le parti appellate hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deducendo che l'appellante abbia riproposto in modo pedissequo le stesse argomentazioni difensive già svolte nel primo grado di giudizio, senza introdurre alcun evidente motivo di censura in accoglimento del quale la sentenza dovrebbe essere riformata.
L'eccezione è infondata.
E' vero che soso state in gran parte spese dall'appellante le medesime argomentazioni del giudizio di primo grado, tuttavia sono state sufficientemente indicate le ragioni per le quali si ritiene errato il rigetto della domanda risarcitoria;
se poi siano state o meno efficacemente contrastate le motivazioni del Tribunale è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'impugnazione. Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo, solo, necessario che siano evidenziate le ragioni di censura alla sentenza impugnata e le modifiche che se ne propongono, con riguardo alla
ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente
Dott. Ernesto Covini Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2432/2022 promossa da:
EH AD (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. FERRARI
PIETRO come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST (c.f.
02236310518), con il patrocinio dell'avv. VICHI ANDREA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, via delle Terme n. 4, come da procura in atti
PARTE APPELLATA
DE AL IT, con il patrocinio degli Avv.ti SARA
BIGLIER e ANDREA PUPESCHI elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv.
WALTER VECCHI in Firenze, Viale Mazzini n. 13
PARTE APPELLATA OH & OH AL S.P.A. (C.F. 08082461008) con il patrocinio degli Avv.ti SARA BIGLIER e ANDREA PUPESCHI elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. WALTER VECCHI in Firenze, Viale Mazzini n. 13
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n.1018/2022 del Tribunale di Siena pubblicata in data 28.11.2022;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 19.12.2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia la Corte di Appello Ill.ma per i motivi e i titoli di cui al presente atto
– in riforma dell'impugnata sentenza - condannare l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est in persona del legale rappresentante pro tempore, UY TE IM, in persona degli amministratori e legali rappresentanti pro tempore, HN & HN AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro ovvero ciascuno in base alle sue responsabilità, al pagamento in favore del Sig. SH di tutti i danni subiti (biologico, morale, patrimoniale, alla vita di relazione e nessun altro escluso, spese mediche sostenute, anche di CTU e CTP oltre alle spese di ATP) che si indicano nell'importo di €. 40.000,00 o in quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà in corso di causa e che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese diritti ed onorari dei due gradi di giudizio e con condanna delle spese di ATP.
Per parte appellata Azienda U.S.L. Toscana sud-est: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale dichiarare l'appello inammissibile e comunque respingerlo perché infondato in fatto e in diritto, rigettando altresì ogni richiesta e istanza contenuta nel medesimo atto di appello, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio, per tutte le ragioni meglio esplicitate sopra;
in via subordinata si reiterano le conclusioni già formulate dalla comparente dinanzi al Tribunale di Siena che si trascrivono di seguito: in via principale dichiarare inammissibili tutte le domande avanzate nei confronti della odierna esponente, ovvero respingerle, per maturata prescrizione ovvero in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande di parte attrice, dichiarare la UY
TE IM e/o la JO & Jonhnson AL Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra di loro ovvero ciascuna in base alle rispettive responsabilità, obbligate a manlevare e tenere integralmente indenne l'Azienda U.s.l. Toscana sud est da qualsivoglia somma che l'Azienda medesima fosse condannata o tenuta a corrispondere all'attore e comunque da qualsivoglia negativa conseguenza che dovesse derivarle per le ragioni di cui è causa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per le parti appellate DE AL IT e OH&
OH& OH AL S.P.A.: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, previa ogni e più opportuna pronuncia e/o declaratoria del caso, anche in via incidentale, così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, l'inammissibilità dell'appelloproposto dal GN SH avverso la sentenza n. 1018/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 28 novembre 2022, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o in subordinedell'art. 348 bis
c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo;
Nel merito: rigettare, per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto dal GN SH inquanto infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1018/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 28 novembre 2022. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizioper tutte le ragioni sopra dedotte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato EM SH conveniva in giudizio l'Azienda
Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est, De UY TE IM ( di seguito solo
UY) e HN & HN AL s.p.a.( di seguito solo J&J) domandando il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'installazione di una protesi all'anca difettosa.
In particolare l'attore esponeva di essere stato operato all'anca destra il 5.7.2007 presso la
Ausl di Siena, con apposizione di una protesi d'anca prodotta dalla società UY
TE IM;
di avere successivamente subito un altro intervento all'anca sinistra, nel febbraio 2012 con installazione di una protesi MI e EP che non gli aveva causato alcun problema, mentre l'intervento all'anca destra aveva provocato conseguenze sul piano biologico, legate ad una metallosi riferibile alla difettosità del prodotto.
Deduceva ancora che con avviso di sicurezza urgente del 24.8.2010 la De UY aveva comunicato alle Ausl i difetti inerenti le protesi da essa prodotte, disponendo il ritiro di un lotto di cui faceva parte anche quella impiantatagli con l'intervento del 5.7.2007, con
richiesta alle Ausl di provvedere a visite di follow-up dei pazienti, al fine di accertare se vi fossero elevati valori di metalli nel sangue.
Contestava alla AUSL convenuta di aver iniziato le visite annuali di follow-up solo dal
2012 e di aver proceduto alla sostituzione della protesi nel 2016 su propria richiesta, nonostante in tutti i controlli a cui si era sottoposto avesse sempre manifestato dolorabilità e limitazioni funzionali dell'articolazione, e fossero stati riscontrati alti livelli di ioni di cromo e cobalto.
Si costituiva l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est la quale eccepiva
l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda, non potendosi qualificare di natura contrattuale la responsabilità dedotta dall'attore nei suoi confronti. Nel merito negava ogni addebito, richiamando le risultanze della CTU espletata nel giudizio di istruzione preventiva dal quale era risultato che l'intervento era stato correttamente eseguito e che, all'epoca dello stesso, le protesi usate rappresentavano il gold standard.
Contestava, altresì, di aver tardivamente attivato i follow-up allegando la circolare del
Ministero della salute del 24.1.2012 che aveva richiamato l'attenzione di tutti gli operatori.
Si costituivano in giudizio altresì De UY TE IM e HN & HN
AL s.p.a.: quest'ultima eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva non essendo produttrice della protesi ASR impiantata all'attore. Nel merito in via preliminare entrambe le società eccepivano la decadenza del diritto dell'attore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 126 del Codice del Consumo oltre all'intervenuta prescrizione sia ai sensi dell'art. 124 Codice del Consumo sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Nel merito negavano che il richiamo volontario del 2010 costituisse riconoscimento di difettosità del prodotto;
eccepivano che l'attore non avesse provato la difettosità della protesi impiantata, allegavano, comunque, la piena conformità della stessa allo stato dell'arte all'epoca dei fatti ;
contestavano infine il quantum della avversa pretesa risarcitoria.
La causa, istruita tramite produzioni documentali, previa acquisizione del fascicolo di
ATP, era definita con sentenza n. 1018/2022 con cui il Tribunale di Siena dichiarava la carenza di legittimazione passiva della HN & HN AL s.p.a, rigettava le domande dell'attore nei confronti delle altre convenute, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso siffatta decisione A. SH interponeva appello fondato su tre motivi con cui rispettivamente lamentava l'erroneo accoglimento in via processuale dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della HN & HN AL s.p.a, nel merito dell'eccezione di decadenza ex art. 128 Cod. Consumo sollevata dalle controparti, nonché censurava la valutazione del Tribunale circa la carenza di prova del difetto della protesi impiantata e l'assenza di una responsabilità dell'AUSL convenuta.
Si costituivano le parti appellate chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c e di manifesta infondatezza ex art. 348 bis
c.p.c, nel merito la reiezione del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 19.12.2023 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 24 aprile 2024, alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
In via preliminare, le parti appellate hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deducendo che l'appellante abbia riproposto in modo pedissequo le stesse argomentazioni difensive già svolte nel primo grado di giudizio, senza introdurre alcun evidente motivo di censura in accoglimento del quale la sentenza dovrebbe essere riformata.
L'eccezione è infondata.
E' vero che soso state in gran parte spese dall'appellante le medesime argomentazioni del giudizio di primo grado, tuttavia sono state sufficientemente indicate le ragioni per le quali si ritiene errato il rigetto della domanda risarcitoria;
se poi siano state o meno efficacemente contrastate le motivazioni del Tribunale è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'impugnazione. Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo, solo, necessario che siano evidenziate le ragioni di censura alla sentenza impugnata e le modifiche che se ne propongono, con riguardo alla
ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a
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