Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 423
CA Salerno
Sentenza
10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 02/12/2024, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 76/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Maiorino, come Parte_1
da procura allegata al ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliata come da pec;
1 APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Schiavo, CP_1
in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATA
OGGETTO: mansioni superiori - spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 1897/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Per l'appellata: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/11/2019 premesso che Parte_1
aveva lavorato alle dipendenze di dal 03/09/2001 al CP_1
28/07/2019, giorno in cui si dimetteva per giusta causa;
che la prestazione,
malgrado la stipula di n. 3 distinti contratti di lavoro (in data 03/09/2001,
2
in data 02/01/2008, e in data 16/02/2012) era stata resa senza interruzioni;
che l'assunzione era avvenuta part time per n. 15 ore settimanali, ma la prestazione lavorativa era stata di fatto resa a tempo pieno per non meno di n. 35 ore settimanali;
che l'inquadramento nel livello 4 del CCNL studi professionali non corrispondeva alle mansioni realmente espletate,
riconducibili al superiore livello 2;
che a partire da settembre 2007 ella accompagnava la datrice di lavoro per un sabato al mese a Roma,
svolgendo ivi la prestazione;
che a decorrere da aprile 2013 con cadenza mensile ella prestava l'attività lavorativa in sala Consilina;
che a dicembre
2011 aveva dovuto firmare, pena la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro, un documento in cui rinunciava ai propri diritti, ricevendo il pagamento di € 2.400,00 quale saldo del TFR fino ad allora maturato;
che la retribuzione percepita non corrispondeva a quanto indicato in busta paga;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore,
chiedendo di condannare la convenuta al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 02/12/2024, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 76/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Maiorino, come Parte_1
da procura allegata al ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliata come da pec;
1 APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Schiavo, CP_1
in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATA
OGGETTO: mansioni superiori - spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 1897/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Per l'appellata: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/11/2019 premesso che Parte_1
aveva lavorato alle dipendenze di dal 03/09/2001 al CP_1
28/07/2019, giorno in cui si dimetteva per giusta causa;
che la prestazione,
malgrado la stipula di n. 3 distinti contratti di lavoro (in data 03/09/2001,
2
in data 02/01/2008, e in data 16/02/2012) era stata resa senza interruzioni;
che l'assunzione era avvenuta part time per n. 15 ore settimanali, ma la prestazione lavorativa era stata di fatto resa a tempo pieno per non meno di n. 35 ore settimanali;
che l'inquadramento nel livello 4 del CCNL studi professionali non corrispondeva alle mansioni realmente espletate,
riconducibili al superiore livello 2;
che a partire da settembre 2007 ella accompagnava la datrice di lavoro per un sabato al mese a Roma,
svolgendo ivi la prestazione;
che a decorrere da aprile 2013 con cadenza mensile ella prestava l'attività lavorativa in sala Consilina;
che a dicembre
2011 aveva dovuto firmare, pena la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro, un documento in cui rinunciava ai propri diritti, ricevendo il pagamento di € 2.400,00 quale saldo del TFR fino ad allora maturato;
che la retribuzione percepita non corrispondeva a quanto indicato in busta paga;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore,
chiedendo di condannare la convenuta al
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