Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 423

CA Salerno
Sentenza
10 dicembre 2024
0
0
05:06:40
CA Salerno
Sentenza
10 dicembre 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 423
Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
Numero : 423
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 02/12/2024, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 76/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Maiorino, come Parte_1
da procura allegata al ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliata come da pec;

1 APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Schiavo, CP_1
in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliata con pec;

APPELLATA
OGGETTO: mansioni superiori - spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 1897/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Per l'appellata: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/11/2019 premesso che Parte_1
aveva lavorato alle dipendenze di dal 03/09/2001 al CP_1
28/07/2019, giorno in cui si dimetteva per giusta causa;
che la prestazione,
malgrado la stipula di n. 3 distinti contratti di lavoro (in data 03/09/2001,
2
in data 02/01/2008, e in data 16/02/2012) era stata resa senza interruzioni;

che l'assunzione era avvenuta part time per n. 15 ore settimanali, ma la prestazione lavorativa era stata di fatto resa a tempo pieno per non meno di n. 35 ore settimanali;
che l'inquadramento nel livello 4 del CCNL studi professionali non corrispondeva alle mansioni realmente espletate,
riconducibili al superiore livello 2;
che a partire da settembre 2007 ella accompagnava la datrice di lavoro per un sabato al mese a Roma,
svolgendo ivi la prestazione;
che a decorrere da aprile 2013 con cadenza mensile ella prestava l'attività lavorativa in sala Consilina;
che a dicembre
2011 aveva dovuto firmare, pena la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro, un documento in cui rinunciava ai propri diritti, ricevendo il pagamento di € 2.400,00 quale saldo del TFR fino ad allora maturato;
che la retribuzione percepita non corrispondeva a quanto indicato in busta paga;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore,
chiedendo di condannare la convenuta al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi