Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2024, n. 1807

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2024, n. 1807
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1807
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado d'appello iscritto al n. 1007/2023 R.g.a.c.
TRA
NE LE nato a [...] il [...], c.f: [...], rappresentato
e difeso dall' Avv. Antonino Campisi, per procura in atti
-appellante-
E
IT NA nata ad [...] il [...], c.f: [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Bonomo, per procura in atti
-appellata-
^ ^ ^
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10. 2024 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 bis cpc datato 22.7.2022 IT NA ricorreva al Tribunale di
Siracusa per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Ritenere e dichiarare che la signora
NA IT, nata ad [...] il [...], cod. fisc. [...], residente in [...], è piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile sito in Pachino, via
Principe Umberto n. 55, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Pachino al foglio 15,
p.lla 7287, sub 3, consistenza vani 1, rendita € 27,89, superficie mq 84 oltre le aree scoperte;

Ritenere e dichiarare che dal dì della morte della signora SU IO, avvenuta il 13 gennaio 2018, ovvero dal 06 luglio 2018, a seguito di spoglio con minaccia e violenza, il signor signor LE DO, nato a [...] il [...], cod. fisc.: NRD RFL 54S12
1

G211C, occupa, sine titulo, l'immobile de quo e per l'effetto, condannare il dianzi indicato
LE NE a rilasciare immediatamente a favore della signora NA IT
l'immobile in questione, con l'ulteriore condanna del signor LE NE al pagamento in favore della signora NA IT della somma, a titolo di indennizzo per l'occupazione sine titulo dell'unità immobiliare per cui è causa, di € 276,00 mensili a decorrere dal 06 luglio
2018 e fino al dì dell'effettivo rilascio. Oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella minore o maggiore, ritenuta, anche in via equitativa, conforme a giustizia, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi di causa”.
Illustrava i fatti posti a fondamento delle proprie domande allegando di aver ricevuto in donazione da parte dello zio materno, AS IO, la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Pachino nella via Principe Umberto n. 55, riportata nel catasto fabbricati del Comune di Pachino al foglio 15, p.lla 7287, sub 3, consistenza vani 1, rendita € 27,89, superficie mq 84 oltre le aree scoperte;
che con il citato atto pubblico di donazione, rogato dal notaio Luigi Savarino di Pachino, in data 11 maggio 1992, al Rep. 8871 – Racc 2609, lo zio donante si era riservato l'usufrutto e che alla sua morte, avvenuta in data 8.11.2009, era divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile nel quale aveva abitato fino alla data del
6..7.2018, quando il resistente, NE LE, nuovo coniuge della propria madre , con fare minaccioso e violento le aveva impedito di accedere alla suddetta abitazione tant'è che la lite era scoppiata alla presenza di un fabbro incaricato dal NE di sostituire le serrature di ingresso onde impedirle di accadere all'abitazione. Deduceva la ricorrente che all'episodio avevano assistito le forze dell'ordine dalla stessa chiamate;
che il NE, dal carattere violento anche con i familiari, come documentato dai provvedimenti che produceva ( provvedimenti del Tribunale dei Minori di Catania che avevano disposto l'allontanamento della ricorrente, all'epoca minore dall'abitazione familiare e l'affidamento ai servizi sociali per il comportamento violento del patrigno) , non aveva alcun titolo per rimanere nell'immobile
a maggior ragione dopo la morte della propria madre, SU AS, deceduta il 13.1 2018, dopo aver convissuto per qualche anno con la ricorrente che le aveva permesso di far coabitare anche il NE quale suo coniuge convivente.
Dopo aver rappresentato nel suddetto modo le proprie ragioni e la propria indisponibilità a tollerare gli atti di prepotenza del resistente, illustrava anche i parametri (banca dati dell'Agenzia delle Entrate) che aveva utilizzato per quantificare in € 276,00 mensili
l'indennizzo dovutole per l'occupazione sine titulo del proprio immobile da parte del NE
a decorrere dalla data del decesso della propria madre o dall'atto di spoglio del 6.7.2018.
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Si costituiva il resistente NE LE che contestava la domanda della ricorrente di rilascio dell'immobile fornendo una diversa rappresentazione dei fatti di causa. Deduceva che soltanto formalmente l'immobile di via P. Umberto n. 55 risultava intestato alla ricorrente che, di fatto però, non ne aveva mai avuto il possesso in quanto nella propria ed esclusiva disponibilità dal 1992, tanto da averlo oramai acquistato per usucapione. Spiegava che la propria moglie, IO SU, poiché assisteva il fratello, AS IO, celibe e gravemente ammalato per ricompensare la sorella dell'assistenza prestatagli aveva donato il predetto immobile alla nipote, seppur il donante non risiedeva nella casa donata in quanto abitava in un altro immobile di Pachino, sito nella via Lucio Tasca. In via riconvenzionale domandava di essere riconosciuto proprietario dell'abitazione per effetto di usucapione in quanto nel suo possesso esclusivo dal 1992 tanto che l'aveva migliorata e modificata creando nuovi ambienti ed aveva anche edificato il primo piano inesistente all'epoca della donazione.
Deduceva che siffatti cambiamenti e migliorie che elencava costituivano prova della propria convinzione di essere il proprietario dell'immobile poiché incompatibili con l'animus del semplice detentore. Faceva rilevava che nell'atto di donazione l'immobile donato veniva descritto formato da “un vano e di un piccolo ingresso a piano terra, con sovrastante area libera” mentre lo stesso dopo i lavori di ripristino e di miglioramento eseguiti tra il 1944 e il 1995 risultava trasformato per la presenza di un piano soppalcato e di un primo piano coperto sopraelevato.
Deduceva di aver utilizzato l'immobile oggetto della presente controversia “uti dominus” da oltre venti anni e del quale la ricorrente si era da sempre disinteressata e che in precedenza la
IT non aveva contestato tale suo possesso. Eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento preventivo della mediazione obbligatoria e domandava al Tribunale di modificare il rito da sommario a ordinario per meglio istruire sia domanda riconvenzionale di usucapione che quella di arricchimento senza causa ex art 2041 cc che formulava in via subordinata per essere indennizzato delle migliorie apportate richieste in € 40.000,00 salvo diversa determinazione da parte del ctu. Articolava richiesta di prove testimoniali e di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio per la stima delle migliorie. Concludeva nel modo seguente: “Piaccia all'On. Le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Nel merito, rigettare la domanda attorea di rilascio dell'immobile oggetto della presente controversia, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché la domanda di pagamento della indennità di occupazione. In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che per effetto del possesso ultraventennale, il Sig. NE LE nato a
Pachino il 12.11.1954, ivi res. te in via P. Umberto n. 55, C.F. [...], ha
3 acquistato per usucapione la proprietà esclusiva del seguente bene immobile: Casa sita
Pachino, via P. Umberto n. 55, in catasto urbano del Comune di Pachino al foglio di mappa
11, particella 7287 sub 3, piano terra, primo piano e secondo, ordinando al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Siracusa, la conseguente trascrizione e volturazione, in capo al suddetto attore in via riconvenzionale. In via subordinata e sempre in via riconvenzionale, nel caso di rigetto della domanda di usucapione, ritenere e dichiarare che il NE LE ha diritto a vedersi riconosciuta una indennità per le migliorie apportate all'immobile ai sensi dell'art. 2041 c.c., per le ristrutturazioni, ricostruzioni, elevazioni e migliorie sopra meglio indicate, quantificabile in un ammontare complessivo di € 40.000,00, con rivalutazione monetaria e interessi, salvo maggiore o minore quantificazione all'esito di apposita consulenza tecnica d'ufficio che sarà all'uopo disposta e che sin da adesso si chiede. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio “.
Alla prima udienza di trattazione del 1.12.2022 il giudice disponeva l'esperimento della mediazione rinviando all'esito la discussione della causa all'udienza del 23 maggio 2023. A tale ultima udienza citata, documentato il fallimento della mediazione, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste;
la ricorrente ha contestato la perizia prodotta dal restituente che ha insistito per il mutamento del rito e il giudice si è riservato. A scioglimento della riserva il primo giudice ha emesso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc ,con la quale ha deciso il giudizio e così statuito :Accerta la proprietà in capo alla ricorrente NA IT dell'immobile con annesse pertinenze sito in Pachino, Via Principe Umberto n. 55, identificato al N.C.E.U. del
Comune di Pachino al foglio 15, particella 7287, subalterno 3, vani 1, rendita catastale 27,89,
e, per l'effetto, ordina a LE NE l'immediato rilascio del predetto immobile libero da persone e/o cose;
Condanna LE NE al pagamento, in favore di NA IT, dell'indennità di occupazione pari ad Euro 276,00 al mese a far data dal 6 luglio 2018 sino all'effettivo rilascio;. Rigetta le domande riconvenzionali azionate da LE NE avverso NA IT;
Condanna LE NE al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, spese liquidate in complessivi Euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge”

Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello NE LE con atto di citazione notificato in data 10.7.2023, affidato ai
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