Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/02/2024, n. 580
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Testo completo
Sentenza n. 580/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Arturo Pizzella Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 27.11.2023 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 267/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
CO.MI S.R.L., parte rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Salerno Luigi, ed elettivamente domiciliato in Salerno alla Piazza Francesco Alario n. 1;
RICORRENTE in riassunzione
E
I.N.P.S. , rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Di Feo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS, con sede in Salerno al Corso Garibaldi n. 38;
RESISTENTE in riassunzione
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione, con ordinanza nr. 08788/22, della sentenza n. 279/2015 emessa dalla Corte
d'Appello di Salerno il 27/04/2015.
1
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.;
art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con ricorso di primo grado, depositato in data 7.12.2006 innanzi al Tribunale di
Salerno, in funzione di G.L, CO.MI s.r.l. proponeva opposizione avverso il verbale ispettivo, notificato il 19.02.2006, che conteneva tre distinte contestazioni: il pagamento di retribuzioni inferiori ai minimali;
il versamento di contributi in misura inferiore a quella prevista dalla legge 341/95;
l'omessa presentazione del DM/10, relativo al mese di agosto 2002.
La società richiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di crediti maturati in data antecedente al 18.02.2001;
dichiarare non dovuti (in tutto o in parte) i crediti vantati dall'INPS nei confronti della società COMI con il verbale di accertamento “INPS 7200 14/02/05- 12281” ;
dichiarare l'illegittimità dell'applicazione dell'art. 116, comma VIII, lett.b) della legge 23 dicembre 2000, n.388.
2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5667/11, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Co.Mi., limitatamente cioè “all'accertamento della violazione dell'obbligo contributivo conseguente all'erogazione di retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali, trattandosi di periodi non individuati e di contestazione del tutto generica”.
Rigettava invece l'opposizione nella parte relativa alla domanda di accertamento negativo per violazione dell'art. 29 l. n. 341 del 1995, nonché all'omessa presentazione del modello DM/10 riguardante il mese di agosto 2002.
Opinava che il verbale in oggetto non conteneva contestazione relative ai permessi fruiti ai sensi della l. n. 104/1992 dal dipendente De SA e che era fondata l'eccezione relativa alla misura delle sanzioni da applicarsi, non individuata nella più favorevole percentuale dell'omissione contributiva.
3. Avverso tale sentenza la società CO.MI s.r.l. interponeva appello, dolendosi, in particolare, che:
- il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto configurabile la violazione del disposto di cui all'art. 29 della legge n. 341 del 1995 pur in mancanza di qualsiasi deduzione, da parte degli ispettori di vigilanza dell'Inps, circa la sussistenza di un
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contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un orario di lavoro da esso stabilito;
- erano ravvisabili diverse ipotesi di esclusione dell'obbligo contributivo, quali la sussistenza del contratto part time per il lavoratore De SA UR, la fruizione di permessi non retribuiti da parte dei lavoratori Vitale, De AR, RU e Ferrara, e di permessi ex lege n.104/92 da parte del dipendente TO UR, e la sospensione concordata dell'attività lavorativa.
L'Inps si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata il 10.06.2013, invocando il rigetto dell'opposizione proposta. Proponeva, altresì, appello incidentale, chiedendo che la Corte accertasse la sussistenza della minor retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore in ciascun anno oggetto di accertamento e della misura della contribuzione evasa, dichiarando totalmente infondata la domanda di annullamento del verbale di accertamento.
4.La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 279/2015, pubblicata il 27/04/2015 rigettava l'appello principale proposto dalla Co.Mi s.r.l. e accoglieva l'appello incidentale proposto dall'INPS. In riforma parziale della sentenza impugnata, quindi, ritenendo la sussistenza della minor retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore in ciascun anno oggetto di accertamento e della misura della contribuzione evasa rigettava integralmente l'opposizione proposta in primo grado dalla Co.Mi srl, condannandola al pagamento, in favore dell'Inps, delle spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno del proprio convincimento, la Corte sottolineava che:
- l'onere probatorio in merito alle differenze contributive da parte dell'impresa edile sulla retribuzione virtuale, ai sensi dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, era stato assolto mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, con
l'invocazione dell'art. 29 citato. Da ciò si ricavava la correttezza di